Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 4 settembre 2024, n. 1612
Presidente ed Estensore: Durante
Il ricorrente impugna l'ordinanza n. 13 del 24 aprile 2024, prot. 10185, con cui il Comune di Nocera Inferiore gli ha ingiunto, nella qualità di esecutore materiale, la demolizione di opere abusive presso un esercizio commerciale sito in via Urbulana n. 64, nonché l'ordinanza n. 37157 del 4 luglio 2024, che ha disposto "la chiusura dell'attività, fino all'avvenuta acquisizione della regolarità edilizia dello stesso per gli usi commerciali previsti dalla legge vigente".
Resistono il Comune di Nocera Inferiore ed il proprietario del cespite, destinatario dello stesso ordine di demolizione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso in forma semplificata, alla stregua del precedente costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2017, n. 2416.
Com'è noto, il riconoscimento della qualifica di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario) è subordinato alla sussistenza di due elementi: uno di carattere formale ossia, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la sua espressa menzione nel provvedimento impugnato; ed uno sostanziale, ossia la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.
Con particolare riferimento all'impugnativa dell'ordine di demolizione, va considerato che di norma non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3380 e Sez. V, 3 luglio 1995, n. 991).
L'assolutezza di siffatto orientamento va tuttavia temperata e precisata dalla considerazione che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, deve comunque riconoscersi non tanto a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tampoco a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma soltanto a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato.
Deve quindi ritenersi contraddittore necessario il soggetto che abbia provveduto a segnalare l'abuso ed il cui diritto di proprietà risulti direttamente leso dall'opera edilizia della cui demolizione si tratta (cfr. C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4684).
Così qualificata la posizione di vantaggio che deve caratterizzare il denunziante affinché costui assurga al rango di litisconsorte necessario, è palese come essa non sia surrogabile dal generico interesse vantato da un qualsiasi vicino di casa (che, per esempio, faccia valere un interesse al corretto assetto edilizio di un'area rispetto alla quale pur possa allegare uno stabile collegamento territoriale), bensì occorre che l'interesse faccia capo proprio a quel soggetto, denunciante nel procedimento amministrativo, il cui diritto di proprietà (ovvero, come può estensivamente ritenersi, un altro diritto reale di godimento) risulti direttamente leso da un'opera edilizia abusiva (di cui, in esito a quel procedimento, l'amministrazione abbia ordinato la demolizione).
In altri termini, è controinteressato in senso tecnico soltanto colui il quale, oltre ad essere contemplato nel provvedimento, riceva (rispetto a un proprio diritto reale) direttamente un vantaggio dal diniego del titolo abilitativo o dall'attività repressiva dell'amministrazione.
Si tratta, insomma, di soggetto che sia direttamente danneggiato dall'esecuzione di opere edilizie abusive, il quale ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà (ovvero reale) leso dalla edificazione sine titulo o comunque illegittima (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212; 29 maggio 2007, n. 2742).
E tale è senz'altro il proprietario del bene oggetto delle opere abusive, che non solo è il denunciante, ma è che è "intenzionato a ripristinare lo status quo ante dell'immobile" abusivamente occupato dal ricorrente, per il cui sgombero pende una controversia civile.
Identiche considerazioni possono essere spese in relazione all'impugnativa dell'ordinanza di chiusura n. 37157 del 4 luglio 2024, che è necessaria conseguenza dell'ordinanza di demolizione.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.