Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-bis
Sentenza 26 settembre 2024, n. 16659
Presidente ed Estensore: Rizzetto
Considerato che:
con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di attribuzione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 9;
l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di richiesta della cittadinanza per matrimonio;
alla camera di consiglio odierna, fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della l. n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, come chiarito dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione [vedi, tra tante, T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, nn. 1105/2023 e 13426/2022; Sez. I-ter, nn. 123/2019, 1994/2019, 8153/2019, 10986/2021 e 13676/2022; C.d.S., Sez. III, nn. 7324/2022, 4677/2020 e 2768/2019, nel senso che "rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile"].
La Corte di cassazione ha altresì di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 2, conv. in l. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che «tale disposizione, nell'attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla "competenza per materia", quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all'interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione» (Cass. civ., Sez. un., 21 ottobre 2021, n. 29297).
Nel caso in esame le ragioni ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio non rientrano tra i motivi di sicurezza sopraindicati, ma sono riconducibili unicamente a questioni formali relative alla modalità di presentazione dell'istanza e della documentazione da allegare, sicché la controversia rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dato che nel provvedimento impugnato era stato erroneamente indicato il T.A.R. quale autorità giudiziaria davanti alla quale ricorrere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.