Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione IV
Sentenza 16 ottobre 2024, n. 2875

Presidente: Tenca - Estensore: Pignataro

A) Con atto notificato il 20-21 giugno 2024 e depositato il 19 luglio seguente, il ricorrente, quale dirigente medico in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, ha impugnato, al fine dell'annullamento, previa sospensione cautelare, la deliberazione n. 413 del 18 aprile 2024, del Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, avente ad oggetto "Conferimento Incarico di Direzione della U.O.S.D. Chirurgia Plastica - Dipartimento di Chirurgia", adottata in esito alla "procedura di selezione interna" (art. 1 dell'avviso interno) per effetto della quale l'incarico predetto è stato affidato, per la durata di 5 anni, al dr. Francesco M.

Ne deduce l'illegittimità per i motivi di:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti".

L'Azienda ospedaliera in violazione della lex specialis ha sostituito alla valutazione comparativa oggettiva basata sui titoli dei candidati, una scelta discrezionale;

2. "Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e difetto di motivazione; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dell'art. 4 del regolamento aziendale n. 820/2020 e violazione dell'art. 4 della lex specialis; difetto dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dell'art. 57 del c.c.n.l. area sanità; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta".

Le previsioni dei regolamenti aziendali e quelle della lex specialis della procedura selettiva imponevano una valutazione specifica dei titoli e della complessiva attitudine di ciascun candidato rispetto all'incarico da conferire che invece è stata omessa;

3. "Sulla violazione della lex specialis - avviso interno per il conferimento dell'incarico di direzione dell'unità operativa semplice a valenza dipartimentale di chirurgia plastica - e del regolamento aziendale n. 820/2020", poiché non sono stati sentiti i direttori delle strutture complesse del Dipartimento; inoltre, il controinteressato è stato scelto senza la previa formulazione di una "lista di idonei" in violazione del principio del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti;

4. "Violazione del principio di correttezza e buona fede; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione dell'art. 4 della lex specialis e dell'art. 4 del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali (delib. 820 del 24.6.2020) in relazione all'art. 57 del c.c.n.l.".

Ai fini della valutazione comparativa per l'attribuzione dell'incarico sono state omesse le valutazioni del Collegio tecnico e dell'Organismo indipendente di valutazione.

In via subordinata alla domanda impugnatoria, è chiesta la condanna dell'Azienda ospedaliera intimata al risarcimento del danno.

L'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello si è costituita in giudizio con memoria del 14 agosto 2024, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per difetto di giurisdizione; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

Il ricorrente, con memoria del 2 settembre 2024, ha argomentato a favore della sussistenza della giurisdizione amministrativa, sulla base della natura "concorsuale" della procedura e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, anche riguardo alla domanda di condanna al risarcimento del danno.

Il controinteressato intimato non si è costituito in giudizio.

All'udienza camerale del 5 settembre 2024, per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

B) Così come eccepito dall'Amministrazione resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio anche riguardo al caso di specie, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione; ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, qual è quello in esame posto che, così come osservato dalla Corte di cassazione, Sez. un., 12 marzo 2013, n. 6075, il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario "rimane sottratto all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico la quale si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati".

Il conferimento in esame, anche se regolato da norme di autovincolo, si inserisce in un'area gestionale e costituisce esercizio di un potere privato, perché presuppone scelte organizzative di tipo strutturale già compiute dai competenti organi di indirizzo, identificative dell'ufficio alla cui copertura il conferimento è destinato.

Ciò significa che la determinazione con cui il direttore generale di una Azienda sanitaria, per affidare l'incarico di dirigente di struttura complessa (ma il ragionamento può essere esteso anche a quello inerente una struttura semplice per le ragioni di seguito indicate) indìce una selezione interna, si compendia in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria di un professionista in base ad un elenco di soggetti ritenuti idonei, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, anche in virtù del principio di concentrazione delle tutele, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento (Cass. civ., Sez. un., 21 settembre 2020, n. 19668).

Nel caso di specie, poiché si controverte dell'attribuzione dell'incarico di responsabile di una struttura semplice, riservato ai dipendenti dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, si tratta di una vicenda in cui l'Azienda sanitaria si è limitata all'esercizio dei poteri datoriali, sui quali il sindacato spetta, data la loro natura privatistica, al giudice ordinario.

La controversia in esame esula, quindi, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché è mirata al conferimento di un singolo incarico professionale a tempo, senza comportare una assunzione nella nuova qualifica; parimenti l'avviso interno di selezione non può assumere le caratteristiche di un atto di organizzazione generale, né di un bando o di qualunque altro atto riferito a un pubblico concorso volto a reclutare in servizio nuovo personale.

La circostanza che l'avviso interno prevedesse l'individuazione del miglior candidato mediante l'applicazione di criteri stabiliti a monte non vale ad attribuire rilievo pubblicistico all'attività dell'Azienda sanitaria, trattandosi di mera autolimitazione dei poteri datoriali.

Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, comma 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia; nulla per le spese va invece disposto riguardo al soggetto individuato come controinteressato non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti di Francesco M.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.