Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IV
Sentenza 21 ottobre 2024, n. 5568
Presidente: Severini - Estensore: Lo Sapio
1. L'odierna ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica bandita dall'Agenzia dell'entrate, Direzione regionale per la Campania (prot. n. 272037 del 24 luglio 2023 per "l'assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da inquadrare nell'area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare nella graduatoria della Direzione Regionale della Campania", bando di concorso n. 272037 del 24 luglio 2023) ed è stata proclamata vincitrice con il provvedimento prot. 90143/2023 della medesima Agenzia delle entrate.
Il successivo 24 gennaio 2024, è stata assegnata alla Direzione provinciale di Avellino, con invito all'assunzione previa presentazione presso la sede regionale il giorno 15 febbraio 2024 e ad inviare entro il 29 gennaio 2024 la "dichiarazione della propria volontà di sottoscrivere il contratto oppure l'espressa rinuncia".
2. Senonché, in data 29 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto il differimento della data della "presa di servizio", al fine di "proseguire, in continuità, il dottorato di ricerca in itinere: tanto si rendeva necessario in ragione di specifica richiesta della competente Università che, in vista dell'imminente avvicendamento datoriale, le palesava incompatibilità tra il perfezionando periodo di prova con l'Agenzia delle entrate e il pendente dottorato" (ricorso introduttivo, pag. 3).
L'Agenzia ha dato riscontro alla richiesta con la nota di rigetto dell'istanza di differimento del 1° febbraio 2024. Parte ricorrente ha chiesto il riesame in autotutela del predetto atto; ma l'amministrazione ha confermato il diniego con la nota del 13 febbraio 2024. Tale atto è stato impugnato in questa sede con la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a.
3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione.
4. Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, vengono disapplicati, se illegittimi.
Appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le "controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria (cfr. ex multis C.d.S., Sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 6932).
5. L'oggetto della presente controversia, inerente il diniego del differimento della data di avvio del rapporto di lavoro tra la vincitrice della selezione pubblica e il datore di lavoro pubblica amministrazione, attiene ad una questione che si colloca nella fase successiva a quella della conclusione della procedura concorsuale, riguardando la fase di stipula del contratto di lavoro; segmento procedimentale che si colloca nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (o della sua mancata instaurazione, per effetto del denegato differimento della presa di servizio), il che ricade nella competenza del giudice ordinario (tra le altre, la recente T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II stralcio, 23 settembre 2024, n. 16527).
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al competente giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
7. Sussistono i presupposti, in relazione alla materia oggetto di controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.