Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 28 ottobre 2024, n. 865
Presidente: Gabbricci - Estensore: Rizzo
Premesso che:
oggetto del giudizio è il decreto del 16 aprile 2024 con il quale il Questore Bergamo ha disposto, ai sensi degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. 394/1999, l'archiviazione dell'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico, sul rilievo che lo stesso non risulta essere domiciliato all'indirizzo indicato e che la relativa dichiarazione di ospitalità non risulta essere stata presentata e registrata presso il Comune;
il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando violazione di legge, vizio di motivazione e difetto di istruttoria, dolendosi del fatto che la Questura abbia omesso di accertare le ragioni delle carenze documentali riscontrate, senza consentirgli di sanare tali irregolarità attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio;
l'Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
all'udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato che:
il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché, per le controversie riguardanti il diritto di asilo politico, costituisce jus receptum che la posizione giuridica di cui l'interessato domanda tutela ha natura di diritto soggettivo, in quanto riconducibile ai diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali dell'amministrazione, cui è demandato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica (ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 27 novembre 2018, n. 30658; T.A.R. Marche, 16 maggio 2024, n. 484; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 aprile 2020, n. 810; T.A.R. Marche, Sez. I, 26 marzo 2019, n. 178; T.A.R. Piemonte, 23 febbraio 2022, n. 148);
che pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione con salvezza di effetti sostanziali e processuali in conformità alla disciplina sulla translatio iudicii ex art. 11 c.p.a.;
che stante la natura in rito della decisione ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.