Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige
Trento
Sentenza 30 ottobre 2024, n. 159
Presidente: Farina - Estensore: Mielli
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato ad una selezione pubblica mediante avviamento ai sensi dell'art. 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, indetta dalla Provincia autonoma di Trento per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato della figura professionale di operatore dei servizi ausiliari del ruolo unico del personale provinciale, di cui un posto riservato ai volontari del servizio civile universale.
Al termine delle prove di idoneità è stata formata una graduatoria nel rispetto della posizione occupata dai candidati nell'apposito elenco trasmesso dall'Agenzia del lavoro, e il ricorrente si è classificato nella posizione n. 296 tra i riservatari in quanto nella domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile universale.
La Provincia autonoma di Trento con determinazione n. 8714 del 9 agosto 2024, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla categoria dei riservatari in quanto da un controllo svolto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, è emerso che lo stesso non ha svolto il servizio civile universale, ma il servizio civile nazionale disciplinato da una diversa fonte normativa che non prevede il beneficio della riserva di posti.
Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe unitamente ad altri atti connessi e con richiesta dell'accertamento del diritto al riconoscimento della riserva.
In sostanza il ricorrente sostiene che il servizio civile nazionale dallo stesso svolto deve ritenersi equiparato in via interpretativa a tutti gli effetti al servizio civile universale, da cui differisce solo per una questione formale di tipo nominale.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto la procedura oggetto di impugnazione non è un concorso pubblico, ma una selezione di tipo idoneativo che esula dalla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e chiedendo nel merito la reiezione delle censure proposte.
Si è altresì costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non ha concorso all'adozione degli atti impugnati.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024, in cui non è comparso il difensore della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che per costante giurisprudenza non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 c.p.a., la mancata presenza del difensore del ricorrente nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare (ex plurimis cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 3197; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 173; C.d.S., Sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453).
Sempre in via preliminare è necessario esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento.
L'eccezione è fondata.
L'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2011 ha attribuito la cognizione delle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, con una riserva di giurisdizione di carattere eccezionale prevista al comma 4 in favore del giudice amministrativo con riguardo alle sole "controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Tale previsione normativa comporta che rientrano nella cognizione del giudice amministrativo solamente le controversie aventi ad oggetto procedure selettive caratterizzate da concorsualità in senso proprio, cioè di tipo comparativo, con assegnazione di veri e propri punteggi ed elaborazione di una graduatoria finale di merito, a seguito di valutazioni e di giudizi attribuiti sia ai titoli che alle prove secondo una nozione di concorso in senso stretto.
Pertanto in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità ai sensi dell'art. 16 della l. n. 56 del 1987, come accade nella fattispecie in esame, la relativa controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non si è di fronte ad una procedura concorsuale, bensì ad una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, con la conseguenza che, coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, vantano un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e, quindi, all'assunzione (ex plurimis cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 febbraio 2021, n. 622; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 1849; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 settembre 2020, n. 1459; C.d.S., Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6906; Cass. civ., Sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432).
Alla luce di tali premesse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario innanzi al quale la controversia può eventualmente essere riproposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti del giudizio, tenuto conto della non corretta indicazione, contenuta nel provvedimento di esclusione dalla categoria dei riservatori, del Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa di Trento quale autorità alla quale presentare il ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, fermo restando che la controversia potrà eventualmente essere riproposta innanzi al giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.