Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II stralcio
Sentenza 11 novembre 2024, n. 20021

Presidente: Cicchese - Estensore: Nobile

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 19 giugno 2019 al Comune di Marino (Rm) e depositato il 1° luglio 2019, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l'annullamento:

- del provvedimento dirigenziale, prot. 3961/19 del 22 gennaio 2019, del Comune di Marino - Area V, notificato al ricorrente in data 16 aprile 2019, con il quale veniva disposto il diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata con nota prot. 35058 del 13 luglio 2016 e successive integrazioni, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 380 del 2001;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto, laddove lesivo degli interessi del ricorrente.

2. Con l'odierna iniziativa processuale, il ricorrente avversa la summenzionata determinazione, con la quale il Comune di Marino ha respinto la domanda di permesso di costruire, presentata ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria delle seguenti opere, realizzate sine titulo sull'immobile di proprietà, ed ancorate alla porzione lecitamente edificata sulla base del permesso di costruire n. 77 del 24 febbraio 2007, come meglio descritto nel provvedimento impugnato e nell'epigrafe del ricorso:

- il piano seminterrato era stato realizzato con una superficie lorda di mq 106,79, composto da pertinenze dell'abitazione: garage, sala hobby/cantina, ripostiglio e w.c., con altezza di ml 2,79;

- il piano terra presentava una superficie lorda di mq 65,21 composto da soggiorno, un disimpiego, un w.c. e una cucina, inoltre è stato realizzato un portico di mq 20,00;

- la superficie del piano primo rimaneva inalterata, ma veniva modificata nell'altezza interna (H max. ml 3,25, H min. 2,49), composto da un disimpiego, due camere da letto e un w.c., esternamente veniva realizzata parte di un balcone e un terrazzo avente superficie di mq 42,67.

Per tali opere, il Comune di Marino aveva medio tempore adottato l'ordinanza demolitoria n. 44/2005 e il ricorrente ebbe a presentare analoga istanza acquisita al prot. 35058/2016 del 13 luglio 2016, in esito al sopravvenuto accertamento di inadempienza all'ordine demolitorio. Detta istanza veniva dapprima respinta con determina prot. n. 15648 del 16 marzo 2018, e quindi successivamente annullata in autotutela dall'Amministrazione, su istanza dell'interessato, con determina dirigenziale del 6 giugno 2018, prot. 31356, per violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.

Il ricorrente insorge contro il nuovo provvedimento di reiezione dell'istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

3. Il gravame veniva affidato ai motivi di seguito prospettati e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

- (primo motivo) violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto;

- (secondo motivo) difetto di istruttoria e motivazione, nella misura in cui il provvedimento non consentirebbe di comprendere appieno la ragione sottesa alla reiezione dell'istanza, con particolare riguardo alla circostanza, dedotta nella relazione peritale di parte, trasmessa al Comune, in merito al rischio di compromissione statica della porzione lecita dell'edificio in ipotesi di esecuzione dell'ingiunzione demolitoria.

4. Seguiva, a cura della difesa di parte ricorrente, il deposito di ampia documentazione e di articolata memoria difensiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.

5. All'udienza smaltimento del giorno 8 novembre 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

6. È fondato, e assorbente, il primo motivo di ricorso, in merito alla dedotta violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.

È incontestato che, anche nel secondo diniego dell'istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, il Comune abbia reiterato il medesimo vizio, già occorso in occasione del precedente diniego prot. n. 15648 del 16 marzo 2018, annullato in autotutela per la violazione dell'art. 10-bis.

Anche nella presente circostanza, infatti, l'Amministrazione ha omesso di avviare l'interlocutoria con la parte, propedeutica a garantire il contraddittorio procedimentale prima dell'adozione dell'atto sfavorevole.

Si rammenta, in argomento, che l'omessa comunicazione del preavviso di diniego assume valenza invalidante l'atto provvedimentale adottato tutte le volte in cui, come nella fattispecie, l'interessato non sia stato messo in condizioni di interloquire preventivamente con l'Amministrazione su una questione sostanziale (cfr., quam multis, C.d.S., 4 aprile 2024, n. 3123), soggetta alla valutazione dell'ente, come l'interpretazione dell'elaborato peritale presentato a corredo dell'istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (rif. perizia statica-sismica a forma dell'ing. Bolognese del 26 giugno 2018), in merito alle conseguenze dell'eventuale demolizione delle opere abusive.

7. In conclusione, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, va annullato il provvedimento del Comune di Marino di cui al prot. n. 3961/19 del 22 gennaio 2019.

Resta salvo, in capo alla p.a. procedente, il riesercizio del potere e dell'attività procedimentale occorrente, da esercitarsi in ogni caso nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto della particolarità della fattispecie nonché della natura procedimentale del vizio ascritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comune di Marino di cui al prot. n. 3961/19 del 22 gennaio 2019.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.