Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 5 maggio 2026, n. 12791
Presidente: Macagno - Relatore: Angarano
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle entrate notificava ad Antonio P., per l'anno d'imposta 2016, atto di recupero, contestando l'indebita compensazione, c.d. orizzontale, con crediti tributari inesistenti avvalendosi illegittimamente del combinato disposto di cui all'art. 17 d.lgs. n. 214 del 1997 e all'art. 31, comma 1, d.l. n. 78 del 2010.
2. Il contribuente, deducendo di essere stato vittima di una truffa da parte del professionista al quale aveva conferito l'incarico di gestire «i titoli esattoriali» di cui era stato destinatario per il recupero di imposte relative al 2016, chiedeva all'Ufficio di procedere al recupero del solo debito tributario, senza sanzioni ed interessi e, di seguito, impugnava l'atto davanti alla C.t.p. di Napoli.
3. La C.t.p. rigettava il ricorso, ritenendo che l'atto di recupero fosse motivato e formalmente regolare, in quanto il ricorrente non aveva contestato che fossero state operate a suo nome indebite compensazioni, ma affermava solo di essere rimasto vittima di truffa, non avendo, quindi, provato l'assenza di colpa e l'assolvimento dell'onere di vigilanza sul medesimo gravante.
Il contribuente impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla C.t.r. della Campania che rigettava l'appello, ritenendo che non [v]i fossero elementi per escludere la responsabilità colposa.
4. Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione e l'Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 1 l. n. 423 del 1995 e violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.
Censura la sentenza impugnata per non aver correttamente applicato la normativa sulle cause di non punibilità in presenza di mancato versamento del tributo dipeso da fatto illecito commesso da un professionista non iscritto in ordini e albi, ma in associazioni professionali di cui alla l. n. 4 del 2013, e per non aver annullato le sanzioni.
2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. la mancata disapplicazione delle sanzioni per l'assenza di culpa in vigilando.
Il contribuente ritiene che la C.t.r. abbia fatto mal governo della normativa in quanto, pur in presenza di un comportamento manifestamente fraudolento del professionista incaricato dal contribuente, la Commissione abbia comunque ritenuto applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. Questa Corte ha già chiarito che l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, invocata dal ricorrente, si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando (Cass. n. 27651/2024, Cass. n. 28359/2018). Nello stesso senso si è ribadito che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. n. 21560/2024).
3.2. In diritto, la C.t.r. ha fatto corretta applicazione di detti principi, richiamando la giurisprudenza di legittimità e ribadendo che ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo grava sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista dell'incarico di trasmettere la dichiarazione essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia adempiuto sicché la sua responsabilità resta esclusa soltanto in caso di comportamento fraudolento del professionista stesso finalizzato a mascherare l'inadempimento. Ha pure aggiunto, correttamente, che all'Amministrazione spettava provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria vantata (ovvero l'indebito utilizzo del credito esistente) ed al contribuente dimostrare di aver agito senza colpa.
3.3. Di seguito la C.t.r., con valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha esposto le ragioni per le quali non poteva ritenersi che il contribuente avesse assolto alla prova sul medesimo gravante; sul punto ha evidenziato che già i primi giudici avevano rilevato come questi si fosse limitato ad affermare di aver conferito ad un professionista incarichi di difesa in controversie tributarie, senza specificare quali fossero e senza dimostrare il rilascio di procure, e a fare riferimento ad una denuncia penale nemmeno allegata. La C.t.r. ha, di seguito, rilevato che risultavano prodotte soltanto una richiesta di decreto di rinvio a giudizio a carico del professionista al quale il contribuente assumeva di aver dato mandato e la copia di una denuncia querela proposta nei confronti degli autori della truffa nella quale si menzionava anche detto ultimo. Sulla scorta di questa documentazione la C.t.r. ha ritenuto che le giustificazioni addotte si risolvessero in mere affermazioni del tutto insufficienti per escludere la responsabilità colposa per omessa vigilanza, tanto più che le medesime non risultavano supportate dalla indicazione circa la consistenza delle attività fraudolente del professionista e l'idoneità delle stesse a trarlo in inganno nonostante l'ordinaria diligenza.
3.4. Il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.