Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 29 novembre 2024, n. 1693
Presidente: Pennetti - Estensore: Palmisano
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
parte ricorrente, in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha formulato, con nota del 15 novembre 2023, istanza di autotutela rivolta ad Agenzia delle entrate al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali poste a fondamento della procedura fallimentare che lo riguarda, conclusasi con sentenza dichiarativa del fallimento n. [omissis] e con rigetto del reclamo avverso la stessa proposto;
con l'odierno giudizio il ricorrente lamenta il silenzio serbato dall'amministrazione tributaria avverso la propria istanza e chiede conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'obbligo di provvedere favorevolmente, con condanna al risarcimento del danno da mancata conclusione del provvedimento;
si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti;
l'Agenzia delle entrate, con memoria depositata l'11 settembre 2024, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, stante la natura del credito incorporato nelle cartelle oggetto di istanza di autotutela.
Considerato che:
in ordine alla natura del credito incorporato nelle cartelle oggetto di istanza, nulla è stato contestato dalla ricorrente, sicché trattasi di circostanza pacifica tra le parti;
è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4714; C.d.S., Sez. IV, 20 giugno 2012, n. 3611; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 luglio 2018, n. 1663), in coerenza con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione (ex multis, Cass. civ., Sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776), che "appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell'amministrazione a procedere ad autotutela, alla luce dell'art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, in forza del quale la giurisdizione tributaria è divenuta, nell'ambito suo proprio, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari, dal cui ambito restano escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario ma viene impugnato un atto di carattere generale o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, della quale l'amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente".
Ritenuto che:
per le considerazioni suesposte la giurisdizione deve essere declinata, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., in favore del giudice tributario, davanti al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione da effettuarsi, a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che rimane ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della stessa da parte dei giudici muniti di giurisdizione, sussistono ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Indica nel giudice tributario il giudice munito di giurisdizione.
Spese di giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.