Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione I
Sentenza 13 dicembre 2024, n. 4091
Presidente ed Estensore: Savasta
FATTO E DIRITTO
I. Il 30 luglio 2024, Zefiro Net e Cellnex Italia s.p.a. hanno presentato al Comune di Chiaramonte Gulfi e all'ARPA una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia mobile, consistente in un palo poligonale metallico, alto complessivamente 24 metri, cui sarebbero agganciate le antenne e parabole, in Chiaramonte Gulfi, Area Industriale Chiaramonte, su area distinta nel NCEU del Comune al foglio 74, mappale 532 (codice impianto "RG 089 Contrada Coffa").
In pari data hanno presentato la domanda di autorizzazione paesaggistica alla competente Soprintendenza bb.cc.aa. e al Comune, accompagnata da una pertinente relazione.
La Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, con provvedimento prot. 060.100 del 27 agosto 2024, ha emesso parere negativo sulla detta domanda di autorizzazione paesaggistica, perché, dopo aver riferito che l'area di intervento rientrerebbe nel Piano paesaggistico approvato con D.A. 63/Gab. del 12 giugno 2019 (art. 24 delle norme di attuazione, paesaggi locali "Piana di Acate, Vittoria e Comiso"), ha osservato che: "l'area dove dovrà sorgere l'impianto di telecomunicazione è circondata da vincoli paesaggistici, quali: art. 142 lett. c del d.lgs. 42/2004 (i fiumi, i torrenti, etc.) ed è ricadente all'interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dei fiumi o torrenti"; "il progetto presentato altera il luogo di realizzazione recando notevole danno al paesaggio e ai luoghi".
Con ricorso notificato il 30 settembre 2024 e depositato il 3 ottobre 2024, parte ricorrente ha impugnato siffatto diniego, affidandosi alle seguenti censure.
1. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.
Assume parte ricorrente che la Soprintendenza ha violato l'art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004, a mente del quale "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990".
2. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990; dell'art. 146 del d.lgs. 42/2024. Sulla carenza di istruttoria e di motivazione.
Assume, in somma sintesi parte ricorrente, che le tutele paesaggistiche apprestate nella zona di interesse non impediscono a priori la collocazione di SRB.
Né la circostanza che l'impianto sia previsto al di sotto del limite dei 150 metri da un torrente appare dirimente, non essendovi, anche in questo caso, alcuna preclusione assoluta alla realizzazione dello stesso.
Inoltre, il giudizio circa la sussistenza di un notevole danno al paesaggio dei luoghi sarebbe erroneo, posto che trattasi di zona a destinazione industriale D1 e la sussistenza del torrente sarebbe inconferente, poiché lo stesso è ormai sotterraneo, scorrendo sotto una strada.
3. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990; dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Sulla assenza di proposte mitigative.
Sostiene parte ricorrente che l'Amministrazione, in violazione delle norme calendate, non avrebbe avanzato, come dovuto, proposte concrete di mitigazione dell'intervento.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Con ordinanza 3560/2024 del 29 ottobre 2024, questa Sezione ha disposto il deposito a cura della Soprintendenza di una documentata relazione sui fatti di causa, rimasta inevasa, ancorché regolarmente comunicata all'Amministrazione presso il domicilio erariale.
All'udienza camerale del 20 novembre 2024, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Sussistendone i presupposti e avendone dato comunicazione alle parti, il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato per l'assorbente primo motivo.
Invero, l'invocato comma 8 dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che "il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità".
Nonostante la disposta istruttoria non è emerso che il detto preavviso sia stato previamente comunicato alla parte ricorrente.
Consegue l'accoglimento del ricorso e il consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidare in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Soprintendenza resistente alle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.