Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 26 settembre 2024, n. 1709

Presidente: Rocchi - Estensore: Mancuso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 25 febbraio 2016, in esito a giudizio abbreviato, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava Gino G. alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di furto, aggravato perché commesso con violenza sulle cose e approfittando di condizioni di tempo - orario notturno - tali da ostacolare la privata difesa, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, fatto del 17 febbraio 2016.

2. La Corte di appello di Lecce, adita dall'imputato, confermava la decisione di primo grado con sentenza del 14 settembre 2016.

3. La Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, adita dall'imputato, con sentenza n. 17914-2018 del 27 novembre 2017 annullava la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame su detto punto ad altra sezione delle Corte di appello di Lecce.

4. La Corte di appello di Lecce, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza del 10 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la recidiva, riconosceva l'attenuante della speciale tenuità del danno, riteneva tale attenuante subvalente rispetto alle aggravanti e riduceva la pena a due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 266,00 di multa.

5. La Corte di cassazione, Sezione Prima penale, adita dall'imputato, con sentenza n. 18360-2022 del 15 marzo 2022, annullava per ragioni processuali la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio il 10 febbraio 2021, e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

6. La Corte di appello di Lecce. con sentenza del 4 dicembre 2023, in esito al nuovo giudizio di rinvio, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, ritenuta l'equivalenza della già riconosciuta circostanza attenuante della speciale tenuità del danno rispetto alla recidiva e alle altre aggravanti, rideterminava la pena in un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa.

7. La difesa dell'imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

7.1. Con il primo motivo, la difesa deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, affermando la rilevabilità della mancanza di essa in ogni stato e grado del processo.

7.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69 e 133 c.p. e degli artt. 597, comma 3, e 650 c.p.p., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Afferma che quest'ultima era stata esclusa con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 10 febbraio 2021, in esito al primo giudizio di rinvio, e che il punto non poteva formare oggetto di riforma perché su di esso si era formato il giudicato, mentre il giudice del secondo giudizio di rinvio aveva erroneamente ritenuto detta recidiva.

7.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto (Sez. 5, n. 51098 del 19 settembre 2019, Rv. 278050-01).

1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi che le doglianze difensive espresse nel primo motivo non possono essere accolte, come anticipato, perché la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, il 27 novembre 2017, n. 17914-2018, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 14 settembre 2016 limitatamente al trattamento sanzionatorio, e ha rinviato per nuovo esame su detto punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

In conseguenza dell'emissione della citata sentenza della Corte di cassazione, si è formato, quindi, il giudicato sull'affermazione della responsabilità dell'imputato e, pertanto, essa non può essere posta in discussione in questa fase.

2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la recidiva, è fondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi su un capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento (Sez. 4, n. 31840 del 17 maggio 2023, Rv. 284862-01).

2.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che sono fondate, come anticipato, le censure formulate dalla difesa sul riconoscimento della recidiva, contenuto nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 4 dicembre 2023, in esito al secondo giudizio di rinvio, perché la sentenza impugnata non è immune dai vizi lamentati.

Detta sentenza, infatti, a pag. 2, afferma che, in ordine alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, contestata al G., «... sono ampiamente condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Brindisi in ordine al suo riconoscimento...».

Tale valutazione della Corte di appello di Lecce risulta espressa in violazione del principio di reformatio in peius, perché essa è peggiorativa della statuizione contenuta nella sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 10 febbraio 2021 con la quale la recidiva era stata esclusa, e non risulta che sul punto il Pubblico ministero abbia proposto impugnazione.

2.3. La sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 4 dicembre 2023, quindi, deve essere annullata con rinvio su tale punto.

3. Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto relativo al trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio dovrà rispettare le norme di legge; tener conto del principio di diritto sopra esposto sul tema oggetto di detto motivo; compiere le conseguenti valutazioni sul trattamento sanzionatorio.

Le ulteriori censure esposte nel terzo motivo di ricorso e riguardanti la quantificazione della pena sono conseguentemente assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.

Depositata il 14 gennaio 2025.