Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 14 gennaio 2025, n. 34
Presidente: Criscenti - Estensore: Mazzulla
1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2024 e depositato in data 27 dicembre 2024, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 754 del 27 settembre 2024 con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, nell'approvare la procedura di circolarizzazione obbligatoria dei debiti pregressi risultante da fatture (o altro titolo di credito) emesse fino alla data del 31 dicembre 2020 e non ancora pagate alla data del 31 luglio 2022, ha dichiarato estinte n. 19 partite debitorie dell'importo complessivo di euro 898.264,86, sul presupposto che corrispondano a remunerazioni per prestazioni extra-budget.
1.2. Mediante plurimi motivi di gravame, la società ricorrente ha contestato il dato contabile in parola, evidenziando, per un verso, l'intervenuto pagamento di parte delle somme in questione; per altro verso, premessa l'avvenuta circolarizzazione di tutti i crediti vantati, giusta istanza inoltrata in data 8 novembre 2022 e debitamente protocollata, la società ha contestato:
- la valutazione extra-budget del credito corrispondente ad una serie di fatture emesse nel 2021 (oggetto del decreto ingiuntivo n. 112/2024 emesso dal Tribunale civile di Palmi, opposto), in quanto relative a prestazioni la cui mancata contrattualizzazione sarebbe imputabile alla stessa Azienda sanitaria, la quale non avrebbe fin qui ottemperato all'ordine giudiziale di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 320/2023;
- il mancato pagamento del credito oggetto della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 165/2019 di parziale accoglimento delle istanze creditorie della ricorrente, da ultimo riformata, in senso totalmente favorevole a quest'ultima, dalla Corte di appello di Reggio Calabria (sentenza n. 806/2024 del 18 novembre 2024).
2. L'A.S.P. di Reggio Calabria, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, giacché l'odierna controversia avrebbe ad oggetto posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di diritti di credito, alcuni dei quali ancora sub judice innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'azienda ha, in ogni caso, contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
3. In occasione della camera di consiglio del 9 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
4. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Premesso che la giurisdizione va determinata del petitum sostanziale dedotto in giudizio - il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr., tra le tante, Cass., Sez. un., ord. n. 17618/2017) - nel caso in esame parte ricorrente, mercé la formale impugnazione della deliberazione in epigrafe, ha sostanzialmente chiesto l'accertamento giurisdizionale del proprio diritto di credito avuto riguardo alle prestazioni sanitarie dalla stessa rese, sul presupposto dell'inoperatività della fattispecie estintiva opposta dall'A.S.P. di Reggio Calabria.
Vengono, dunque, in esame, situazioni giuridiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, il cui scrutinio rientra nella giurisdizione del g.o.
5. Più precisamente, per come questa Sezione ha avuto modo di chiarire in una controversia analoga alla presente (sent. n. 480 del 22 luglio 2024), la procedura di "circolarizzazione", avviata dall'Azienda ai sensi dell'art. 16-septies della l. n. 215/2021, è funzionale alla complessiva ricognizione del debito maturato a carico della stessa fino al 31 dicembre 2020 ed ha, dunque, la finalità di definire i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati da fornitori/erogatori in relazione a tutte le fatture od altro titolo di credito emessi fino a tale data.
Nell'attività di verifica e/o di ricognizione dei debiti svolta dall'Amministrazione resistente non sono ravvisabili elementi valutativi integranti l'esercizio di attività discrezionale e/o spendita di potere amministrativo, risolvendosi tale vaglio nell'attività di controllo, liquidazione e pagamento, "previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020", ovvero in una attività di diritto privato della P.A. sulla sorte del sottostante rapporto obbligatorio (già eseguito o in corso di esecuzione), cui si contrappone una posizione di diritto soggettivo del creditore al soddisfacimento del credito.
5.1. L'impugnata delibera, avuto specifico riguardo alla società ricorrente, si risolve, dunque, nella mera ricognizione di fattispecie estintive di partite creditorie la cui contestazione, per le ragioni innanzi esposte, rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall'instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.
7. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.