Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 15 gennaio 2025, n. 329

Presidente: Greco - Estensore: Bernardini

1.1. La Questura di Verona ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per lavoro subordinato/attesa occupazione ex art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, formulata dall'odierno appellante.

1.2. Il provvedimento di rigetto è fondato sul rilievo per il quale il ricorrente non avrebbe fornito le integrazioni documentali richieste entro un termine ragionevole e sul fatto che risulterebbe privo di un passaporto in corso di validità.

2. Avverso il provvedimento è stato prodotto ricorso al T.A.R. per il Veneto, rigettato con la sentenza qui in scrutinio, in quanto «è dirimente osservare come l'unico motivo di impugnazione, fondato sull'asserita mancata notifica del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, non sia fondato alla luce della documentazione prodotta dall'Amministrazione. Quest'ultima, infatti, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, in data 30.6.2021 ha personalmente notificato al ricorrente il preavviso di diniego con riferimento all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da egli presentata, indicando anche la documentazione da integrare per consentire il completamento nell'esame della domanda. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, integralmente fondato sull'asserita violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sulla mancata conoscenza dei documenti da produrre per integrare la propria domanda di conversione».

3.1. Con l'atto di appello, il legale invoca l'annullabilità della sentenza con rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a., per: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 c.p.a., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed error in procedendo, in quanto «dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la decisione è stata assunta dal Collegio unicamente sulla base dell'avviso di avvio di procedimento amministrativo depositato in giudizio dalla P.A. convenuta. Dirimente è tuttavia la circostanza che tale produzione documentale sia tardiva, in quanto effettuata solo in data 18.03.2024, alle ore 14:24:09, e, dunque, ben oltre il termine perentorio di 2 giorni liberi prima della camera di consiglio del 20.03.2024, scaduto alle ore 12:00 del 15.03.2024 (cfr. doc. n. 5). La stessa aveva, peraltro, luogo allorquando la difesa di parte ricorrente aveva già articolato le sue difese, con conseguente impossibilità di formulare le proprie controdeduzioni, e senza la contestuale richiesta di autorizzazione al Collegio giudicante. Lapalissiana è pertanto la circostanza che la P.A. convenuta sia incorsa in violazione dell'art. 55, comma 5, c.p.a., rubricato "misure cautelari collegiali", ai sensi del quale "le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio". Lo stesso prevede inoltre, al successivo comma 8, che "il collegio per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione". Allo stesso modo risulta violata la previsione di cui al precedente art. 54, comma 1, c.p.a., che stabilisce la perentorietà dei termini per la presentazione di memorie e documenti e consente al Collegio di autorizzare il deposito tardivo solo in via eccezionale... Parimenti pacifica è la conseguenza cui conduce la violazione dei suddetti termini, che comporta la "inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent" (cfr. C.d.S., sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247; C.d.S., sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; C.d.S., sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335; C.d.S., sez. III, 12 marzo 2015, n. 1325; C.d.S., sez. III, 13 settembre 2013, n. 4545). Ebbene, nel caso di specie, il primo giudice, non avendo ricevuto alcuna richiesta dalla Questura di Verona, né avendo autorizzato il deposito tardivo dei documenti, non avrebbe potuto concludere il giudizio nella predetta camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., fondando il proprio convincimento sull'avviso di avvio di procedimento amministrativo depositato oltre i 2 giorni liberi prima della camera di consiglio: questo avrebbe potuto essere apprezzato per il giudizio di merito, ma NON fondare un giudizio cautelare, né tanto meno l'adozione di una sentenza breve. L'avviso di avvio di procedimento amministrativo è stato acquisito agli atti nonostante il superamento del termine di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. e la controparte non ha mai acconsentito al deposito tardivo, né è stata invitata dal giudice a controdedurre sul punto».

3.2. Ai fini cautelari, il legale ritiene, altresì, che la «richiesta è giustificata, per quanto riguarda il requisito del fumus boni iuris, dai vizi di illegittimità sopra illustrati. Per quanto attiene al requisito del periculum in mora, la perdurante efficacia del rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno presentata dall'appellante, lo espone ad un pericolo reale e continuo di allontanamento immediato dal territorio italiano, con conseguente grave nocumento per il medesimo, che vi risiede sin da quando era ancora minorenne e vi ha fissato il centro dei suoi interessi. In Italia egli, inoltre, dispone delle fonti di sostentamento imprescindibili per la sua sopravvivenza, che gli consentono di condurre un'esistenza dignitosa. Trattasi certamente di situazione meritevole di tutela attraverso le più opportune misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato».

4. La Questura si è costituita, depositando gli atti già del primo grado.

5. Alla camera di consiglio del 14 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6.1. Dalla disamina degli atti il Collegio ritiene si sia inverata una violazione del contraddittorio; infatti, a fronte di una produzione documentale tardiva quale quella eseguita dall'Amministrazione (senza il rispetto del termine dei due giorni liberi di cui all'art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a.), il giudice di prime cure nell'ammettere la produzione, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a., assicurare "comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio" sugli atti tardivamente prodotti.

6.2. Ne deriva, tenuto conto che la parte ricorrente aveva legittimamente formulato richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale, che il T.A.R. non avrebbe potuto definire la causa immediatamente nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a., difettando il presupposto della "completezza del contraddittorio" richiesto dalla norma citata per tale modalità di definizione.

7. Per questi motivi, il Collegio ritiene di accogliere l'appello, disponendo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., l'annullamento con rinvio al primo giudice della sentenza impugnata.

8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. III, sent. n. 596/2024.