Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 17 gennaio 2025, n. 24

Presidente: Ianigro - Estensore: Ruiu

FATTO E DIRITTO

Il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica (SIVeMP) ha impugnato con i ricorsi r.g. 386/2015, 440/2015, 496/2015, 812/2015, 10/2016 e 327/2016, tutti in decisione in questa stessa udienza, numerosi atti, adottati dalla Regione Marche, dall'Asur Marche e dalle Aree vaste territoriali aventi oggetto a vario titolo il riordino delle reti cliniche dell'Azienda e, in seguito, l'organizzazione dipartimentale di alcune Aree vaste, dei Servizi veterinari e il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali.

Con ricorso r.g. 671/2016 parte ricorrente ha impugnato la determinazione del direttore generale dell'Asur Marche n. 481 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto: "Ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale" e la successiva determinazione del direttore generale dell'Asur Marche n. 481 del 4 agosto 2016, recante correzione di errore materiale alla precedente delibera.

Con successivo ricorso n. 169 del 2017, il Sindacato ha impugnato la collegata determina ASUR/DG n. 823 del 30 dicembre 2016, con la quale la citata delibera 481/2016 è stata modificata.

Con ricorso n. 508 del 2017 è stata impugnata la determina ASUR/DG n. 361 del 23 giugno 2017, con la quale si è proceduto ad adeguare, per motivi di carattere sanitario e tecnico, l'assetto organizzativo precedentemente stabilito, al fine di garantire uniformità ed omogeneità nell'espletamento delle attività di erogazione delle prestazioni. Con il medesimo ricorso è stata impugnata la successiva determinazione del direttore dell'AV3 n. 1102 del 9 agosto 2017 avente ad oggetto: "Determina ASUR DG n. 361/2017. Correzione errore materiale" avente appunto ad oggetto la correzione materiale della delibera n. 361/2017.

Gli atti del direttore generale Asur impugnati con i tre ricorsi sono contestati con numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per il contrasto con la delibera di Giunta regionale delle Marche n. 423 del 7 aprile 2014 in tema di organizzazione, per non rientrare nelle competenze del direttore generale e per la violazione del protocollo di intesa con le OSS adottato il 4 aprile 2014.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della salute (limitatamente ai ricorsi 671/2016 e 508/2017) e la Gestione liquidatoria della soppressa Asur Marche, a causa della soppressione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 42, comma 9, l.r. n. 19/2022. L'azienda ha eccepito, per i tre ricorsi, l'originaria e sopravvenuta carenza d'interesse del SIVeMP e ne ha affermato l'infondatezza.

In aggiunta, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2024 il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione limitatamente agli atti di organizzazione adottati dall'Azienda sanitaria con poteri privatistici. Su richiesta del difensore è stato chiesto un termine per replicare al rilievo d'ufficio, ma non sono state depositate osservazioni sul punto, così come non è stato replicato alle eccezioni sollevate dall'Amministrazione.

All'udienza pubblica del 7 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Preliminarmente i ricorsi 671/2016, 169/2017 e 508/2017 devono essere uniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Infatti, i tre ricorsi riguardano l'asseritamente illegittima organizzazione dei dipartimenti dell'Asur da parte del direttore generale, con particolare riguardo al dipartimento di prevenzione, di interesse del sindacato ricorrente, che raggruppa medici veterinari pubblici.

1.1. Una volta riuniti i ricorsi, è prioritario lo scrutinio della questione di giurisdizione per tutti e tre i ricorsi, proposta d'ufficio da questo T.A.R. ai sensi dell'art. 73, comma [3], c.p.a., cui parte ricorrente ha ritenuto di non replicare nel termine concesso dal T.A.R.

1.2. Il Collegio ritiene che tutti e tre i ricorsi, che riguardano appunto atti con i quali si è proceduto, a vario titolo, a definire l'assetto organizzativo dei vari dipartimenti dell'Asur Marche, si sottraggano alla giurisdizione [di] questo giudice alla luce dei più recenti orientamenti in materia di giurisdizione sugli atti di macro organizzazione (non essendo in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario sugli atti di micro organizzazione) delle aziende sanitarie. Gli atti in riguardano appunto atti di macro organizzazione dell'Asur Marche, concernendo il numero e l'organizzazione dei dipartimenti che la compongono.

1.3. Per giurisprudenza di formazione relativamente recente ma ormai consolidata della Corte di cassazione, gli atti di macro organizzazione delle aziende sanitarie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3, secondo cui "in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali". È stato infatti affermato, in plurime pronunce delle Sezioni unite, che i provvedimenti amministrativi sono per definizione atti di diritto pubblico, sicché la definizione legislativa di determinati atti come atti di diritto privato esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad essi. Se ne è tratta la conseguenza che «diversamente da quanto accade per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti c.d. di "macro-organizzazione" delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle Aziende Sanitarie, carattere strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono» (tra le tante Cass., Sez. un., 22 febbraio 2023, n. 5556, e 18 maggio 2021, n. 13491; T.A.R. Marche, 17 maggio 2024, n. 465; T.A.R. Molise, 13 maggio 2024, n. 150; C.d.S., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631).

1.4. Gli atti impugnati con ricorsi 671/2016, 169/2017 e 508/2017 oggetto di decisione sono, senza dubbio, atti di autorganizzazione riguardanti l'assetto aziendale dell'Asur Marche, adottati con decreto del direttore generale, per cui non possono che rientrare negli atti di macro organizzazione adottati con atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992.

2. Di conseguenza, i ricorsi 671/2016, 169/2017 e 508/2017 in epigrafe devo essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2.1. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario nei termini di cui all'art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

2.2. Le spese del giudizio possono essere compensate, rimanendo ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della controversia da parte del giudice munito di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), riuniti per la decisione i ricorsi r.g. 671/2016, 169/2017 e 508/2017, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.