Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-ter
Sentenza 6 febbraio 2025, n. 2795

Presidente: Francavilla - Estensore: Vergine

La signora Lizyorlan G.G. propone ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE e rilascio di altro titolo e contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010.

La ricorrente ritiene che sia sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'oggetto della domanda è l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 12, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 30/2007 e dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 286/1998.

L'oggetto del giudizio, dunque, ad avviso della ricorrente è la censura della condotta della Questura che non ha valutato i presupposti per il permesso per motivi di lavoro subordinato e non ha proceduto alla conversione in sede di revoca, ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 286/1998 nonché 5, comma 9, t.u.i.

Contesta nel merito le affermazioni della Questura di Roma, che fonda il provvedimento di revoca sul fatto che il matrimonio contratto in Italia dalla ricorrente sarebbe stato fittizio e contratto all'unico scopo di ottenere un permesso di soggiorno.

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025 la causa, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. circa un possibile difetto di giurisdizione e in ordine alla decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., è stata rimessa in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il d.lgs. 286/1998, t.u. immigrazione, art. 30, comma 6, stabilisce: "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

Tutte le controversie vertenti sul rilascio dei titoli di soggiorno rispetto alle quali sia in gioco il «diritto all'unità familiare» sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, comprese quelle, come la presente, relative alla revoca della carta di soggiorno rilasciata a familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 1° dicembre 2022, n. 868; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, sent. n. 20262/2024). A fronte della richiesta di permesso per motivi familiari infatti la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, quali sono quelli all'unità familiare (in questi termini T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 2707/2020, e Cass. civ., Sez. un., ord. 20 luglio 2011, n. 15868).

In conclusione il ricorso è inammissibile, dovendo essere la giurisdizione declinata in favore del Giudice ordinario davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto, ai sensi e nei limiti dell'art. 11 c.p.a.

Da ultimo, in relazione all'esito in rito della vicenda, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.