Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV-bis
Sentenza 7 febbraio 2025, n. 2853

Presidente: Biancofiore - Estensore: Arcuri

FATTO E DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato e depositato nella medesima data del 26 settembre 2024, il Signor Luigi S. è insorto avverso il silenzio diniego maturato sull'istanza di accesso inviata, in data 11 luglio 2024, ai sensi della l. 241/1990, a Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., avente a oggetto l'ostensione degli atti ivi enucleati.

2. In punto di fatto parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- il ricorrente è un musicista, compositore di musica di colonne sonore per film, nonché un ingegnere del suono. Dal 2010 al 2023, le sue opere musicali e cinematografiche sonore sono state trasmesse su vari canali televisivi, quali RAI, RAI Storia, RAI Cinema, ovvero su canali digitali delle stesse;

- egli è iscritto alla SIAE, la quale ha concluso un accordo c.d. a forfait, finalizzato al recupero dei diritti d'autore insoluti da parte di RAI e di altre emittenti televisive, senza tuttavia darne conto né prima, né successivamente ai suoi associati;

- in ragione del citato accordo il Signor S. non ha ricevuto adeguati compensi per i suoi diritti d'autore, in quanto questi avrebbero dovuto essere riconosciuti in base alle messe in onda delle sue opere, e non con un pagamento a forfait;

- SIAE, interpellata sulla questione, ha inviato al ricorrente l'elenco della ripartizione dei diritti maturati, inerenti alle opere trasmesse da RAI; tale documentazione, tuttavia, non è soddisfacente considerato che non figurano le durate, le date ed il numero delle repliche in cui sono state trasmesse.

Pertanto, in data 11 luglio 2024, il ricorrente ha inviato una richiesta di accesso agli atti a Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., chiedendo l'ostensione dei seguenti atti:

"i tabulati dettagliati delle trasmissioni delle mie opere su RAI Storia, RAI Cultura e su tutti gli altri canali digitali RAI. I tabulati richiesti devono includere:

- Le date precise delle trasmissioni

- Gli orari di messa in onda

- Gli anni di trasmissione

- Le ore di passaggio dei brani".

Nell'istanza il ricorrente ha riportato una lista con l'indicazione precisa delle sue opere, rappresentando altresì che la documentazione richiesta è cruciale per ottenere i dettagli precisi delle messe in onda e per poter valutare correttamente i diritti d'autore spettanti.

3. Non avendo ottenuto riscontro alla propria richiesta, l'istante ha proposto il presente ricorso ex art. 116 c.p.a. volto all'accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna di Rai agli adempimenti consequenziali.

4. La Rai non si è costituita in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024 il Tribunale ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione. Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione.

6. Va anzitutto affermata, in relazione agli atti di cui l'istante chiede l'accesso, l'applicabilità della normativa in materia di accesso (di cui alla l. n. 241 del 1990) e, di conseguenza, la sottoposizione della presente controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Questo Tribunale ha già avuto occasione di affermare l'assoggettamento della RAI al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenze n. 1052/2022, n. 7333/2021, n. 9347/2019 e n. 1354/2018), in forza del riferimento normativo anche ai "gestori di pubblici servizi" in quanto tale ente, pur nella sua veste formalmente privatistica di s.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del c.d.a. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell'indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito. L'azienda, inoltre, è di proprietà pubblica e rappresenta la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, sicché non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità di pieno diritto all'ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, entro i confini delimitati dall'art. 23 della l. n. 241 del 1990 che, non a caso, menziona tra i soggetti passivi del diritto di accesso, accanto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, anche i "gestori di pubblici servizi", nel cui novero va certamente collocata la RAI.

Nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto gli atti di cui l'istante chiede l'accesso, inerenti alla trasmissione delle sue opere sui canali Rai, risultano attinenti o comunque collegati all'attività svolta da Rai nella veste di gestore di un servizio pubblico. Tale nesso di "attinenza o comunque di collegamento" tra gli atti oggetto di istanza di accesso e l'attività di pubblico interesse è, infatti, da ritenersi sufficiente a predicare l'assoggettamento alla disciplina di cui al Capo V, sull'accesso ai documenti amministrativi dettata agli artt. 22 e ss. della legge sul procedimento (in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 6756/2021, che richiama C.d.S., Sez. V, n. 4930/2020).

7. Nel merito il ricorso va accolto.

Il diniego di accesso, tacitamento manifestato, è illegittimo in quanto il ricorrente possiede un interesse qualificato, connotato dai requisiti della personalità, concretezza ed attualità, dato che l'istanza ostensiva concerne la documentazione connessa alla trasmissione delle sue opere sui canali Rai, necessaria al Signor Luigi S. per verificare la congruità dei diritti d'autore sinora percepiti, indipendentemente dagli strumenti giuridici che riterrà di azionare, la cui consistenza non può essere verificata in sede di giudizio ex art. 116 c.p.a. (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 13498 e n. 7333/2021); in assenza di obiezioni da parte dell'Amministrazione, non sono peraltro ravvisabili impedimenti che possano ostacolare il pieno soddisfacimento dell'istanza di accesso.

8. Per quanto precede il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere alla documentazione indicata nell'istanza di accesso dell'11 luglio 2024.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina a Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. di consentire l'accesso degli atti richiesti con istanza dell'11 luglio 2024, tramite esibizione ed estrazione di copia, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Condanna Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, da liquidarsi in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.