Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione III
Sentenza 13 febbraio 2025, n. 215

Presidente: Blanda - Estensore: Mennoia

FATTO

Con ricorso ex art. 130 c.p.a. la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti adottato a seguito della conclusione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Apricena (FG), deducendo l'illegittimità derivata di tale atto rispetto a quello del 10 maggio 2024 con cui la lista civica del candidato poi eletto sindaco nella competizione è stata ammessa alle elezioni, trattandosi di un soggetto incandidabile e quindi ineleggibile.

Ha allegato che il controinteressato avesse infatti ricoperto la carica di Sindaco per tre diversi mandati e, in particolare, nei periodi: 7 maggio 2012-21 giugno 2013, con successiva fase commissariale dal 21 giugno 2013 al 26 maggio 2014 (1° mandato); 26 maggio 2014-27 maggio 2019 (2° mandato); 27 maggio 2019-6 giugno 2024 (3° mandato).

Ha dedotto quindi l'illegittimità dell'atto di ammissione della lista civica "UNITI PER CAMBIARE - APRICENA POTENZA SINDACO" alla competizione elettorale, allegando peraltro, di aver già impugnato l'atto in questione con un ricorso promosso ai sensi dell'art. 129 c.p.a., dichiarato poi in parte inammissibile con sentenza n. 659/2024 del T.A.R. Puglia-Bari, proprio poiché proposto utilizzando un rimedio processuale riservato agli atti immediatamente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive dei candidati esclusi dalla fase delle operazioni elettorali.

Oltre alla violazione dell'art. 51 del t.u. enti locali, che prevede per i Comuni sino a 15.000 abitanti la possibilità dei Sindaci di ricandidarsi - al massimo - per tre mandati consecutivi, ha dedotto altresì, che il controinteressato dovesse essere dichiarato incandidabile anche ai sensi dell'art. 248, comma 5, t.u. enti locali, avendo il Sindaco determinato lo stato di dissesto economico del Comune di Apricena, come accertato con sentenza della Corte dei conti n. 57/2024, nonché per condanne penali riportate in precedenza.

Il Comune di Apricena si è costituito eccependo il difetto di ius postulandi del difensore dei ricorrenti, la carenza di legittimazione attiva di due dei ricorrenti poiché non iscritti nelle liste elettorali e, nel merito, deducendo l'applicabilità dell'art. 51, comma 3, del t.u. enti locali, secondo cui nel caso in cui un mandato abbia durata inferiore ai due anni, sei mesi ed un giorno, tale incarico non dovrebbe conteggiarsi nel limite dei due mandati (tre nel caso di Comuni sino a 15.000 abitanti), esattamente come avvenuto nel caso di specie.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio rilevando la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso in considerazione della durata del primo mandato del Sindaco, inferiore ai due anni, sei mesi ed un giorno.

La causa, a seguito di alcuni rinvii, è stata chiamata all'udienza pubblica del 9 gennaio 2025.

In quella sede la parte ricorrente ha rinunciato formalmente agli inviti all'astensione e/o domande di ricusazione proposte in udienze precedenti nei confronti di alcuni membri del Collegio, anche in considerazione della nuova composizione della Sezione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, durante la discussione è stata sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevabile d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del T.A.R. Puglia in favore del giudice ordinario, richiamando al riguardo alcune decisioni rese in tal senso dalla Corte di cassazione, posto che si tratta di questione attinente alla candidabilità dell'attuale sindaco del Comune di Apricena Potenza Antonio, che involge anche una questione attinente al diritto di elettorato passivo.

Il patrono dei ricorrenti, quindi, ha chiesto la concessione di un termine per il deposito di note scritte sull'eccezione di giurisdizione, sostenendo comunque che la competenza, in base agli artt. 130 c.p.a. e 25 Cost., sarebbe del giudice amministrativo. Ha poi svolto alcune richieste preliminari e svolto ulteriori deduzioni nel merito.

All'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata quindi assegnata in decisione, concedendo termine - sulla predetta richiesta di parte ricorrente - di quindici giorni per prendere posizione sulla questione rilevata.

DIRITTO

In via preliminare occorre dare atto che, il 6 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nel ritenere che la competenza per territorio e per materia sia devoluta al giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 130 c.p.a.; inoltre, nell'ipotesi in cui il collegio intenda declinare la propria competenza o giurisdizione, chiede ulteriore termine per proporre regolamento di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c.

Ciò premesso, venendo all'esame della impugnazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

In primo luogo, vanno respinte tutte le richieste istruttorie, alla luce della natura documentale della causa e della possibilità di definirla allo stato degli atti, sulla pregiudiziale questione inerente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Va altresì rigettata la richiesta di notifica del ricorso per pubblici proclami, reiterata in sede di discussione orale della causa, richiamando quanto statuito nell'ordinanza n. 186/2024.

Sempre in ordine alla questione di integrazione del contraddittorio, va respinta la richiesta di chiamata in giudizio dei Consiglieri comunali in qualità di controinteressati, alla luce delle considerazioni che seguiranno sulla giurisdizione del Giudice adito.

In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione proposta dall'Amministrazione resistente di difetto dello ius postulandi del difensore dei ricorrenti, poiché le procure rilasciate in data 11 giugno 2024 sono sufficientemente specifiche in ordine all'oggetto dell'impugnazione e coerenti con il contenuto del ricorso introduttivo.

D'altra parte, sempre in rito e con riguardo all'eccezione proposta dalla parte ricorrente, va confermata la regolare costituzione del Comune di Apricena, in qualità di amministrazione coinvolta nel procedimento ex art. 130 c.p.a., che ha conferito mandato al suo difensore, come già dichiarato con ordinanza collegiale del 3 ottobre 2024.

Va inoltre rigettata l'eccezione proposta dal Comune di irricevibilità del ricorso: la copia conforme del verbale di proclamazione degli eletti risulta rilasciata in data 2 luglio 2024; il ricorso è stato depositato in data 11 luglio 2024 (quindi entro i 30 giorni previsti dall'art. 130 c.p.a.) ed è stato notificato unitamente al mandato alle liti ed decreto presidenziale n. 161/2024 del 16 luglio 2024, sempre in data 16 luglio 2024 (quindi entro i 10 giorni previsti dalla legge), sia al Comune di Apricena che al controinteressato, oltre che a terze amministrazioni.

Ancora, in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem rilevata dalla difesa erariale poiché il ricorso ex art. 129 c.p.a. è stato dichiarato inammissibile proprio in quanto le domande ivi formulate dovevano essere proposte in una sede processuale differente da quella riservata agli atti di esclusione dalle competizioni elezioni.

Superati tali aspetti e considerato che è stata sottoposta al contraddittorio la questione rilevabile d'ufficio del difetto di giurisdizione, la parte ricorrente, come già esposto in fatto, ha chiesto - con la memoria depositata il 6 febbraio 2025, ore 00:27:11 - un nuovo termine a difesa, questa volta per proporre regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

L'ulteriore istanza di rinvio deve essere respinta.

Anzitutto, si può rilevare dal P.A.T. che la memoria è stata depositata oltre il termine, che scadeva alle 23:59:59 del 5 febbraio 2025; in ogni caso e pur volendo superare questo profilo, non mutano le conclusioni del Collegio in ordine alla necessità di rigettare l'istanza di rinvio per proporre un regolamento di giurisdizione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è occupata della questione proprio con riferimento al sollevato strumento da parte del Giudice amministrativo, il termine ultimo per promuovere il regolamento - mediante la notifica alla controparte dell'istanza - è quello della discussione della causa ex art. 73 c.p.a. (Cass., Sez. un., n. 4899/2018).

Soltanto prima di questo momento si può procedere alla materiale notifica del regolamento alla controparte, dando poi prova al Collegio in sede di discussione della pendenza della lite davanti alla Corte di cassazione.

Peculiare è il caso in cui la questione del difetto di giurisdizione sia stata sollevata d'ufficio da parte del Collegio proprio nel corso dell'udienza di discussione.

In questo caso specifico (non oggetto di esame da parte della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite sopra citata, capo 1.3, ultimo periodo), può - in effetti - ritenersi doveroso per il Giudice assegnare, su richiesta anche di una sola delle parti, un termine per proporre il regolamento, dato che la medesima ne potrebbe aver avuto contezza proprio nel corso della discussione.

Applicando per analogia legis la disposizione ex art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a. si consentirebbe alla parte di proporre il regolamento prima che prenda avvio la fase decisoria, similmente quindi, a quanto avviene allorché la questione sia rilevata - non in udienza - ma dopo la chiusura del contraddittorio.

Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, tuttavia, va preso atto che la parte ha già avuto un termine a difesa dopo essere stata edotta del possibile profilo di difetto di giurisdizione: dopo l'udienza del 9 gennaio 2025 le è stato infatti concesso un termine di quindici giorni per le sue determinazioni, anche se non era stata ancora paventata dalla medesima l'intenzione di proporre un regolamento di giurisdizione.

Quindi, piuttosto che formulare un'ulteriore richiesta di rinvio, ella avrebbe già dovuto/potuto notificare alla controparte, in quello specifico frangente, il regolamento di giurisdizione, impedendo di fatto che la causa potesse transitare in fase decisoria.

In definitiva, l'odierna richiesta di rinvio (e quindi di sostanziale rimessione della causa in istruttoria) può essere liberamente valutata dal Collegio e va respinta nel merito, non essendo motivata da ragioni obbiettive circa l'impossibilità della parte di promuovere il regolamento nel termine ulteriore già assegnato.

D'altra parte, in un'ottica di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, va anche considerata la peculiarità del rito elettorale, incardinato da oltre sette mesi e non ancora definito in considerazione dell'istanza di rinvio (24 settembre 2025), di due istanze di assegnazione ad altra Sezione (21 luglio 2025 e 4 settembre 2025) e di richieste di ricusazione/astensione nei confronti di quattro magistrati del T.A.R. Puglia, poi non coltivate dalla medesima parte ricorrente.

Il rito elettorale, inoltre, è assistito dal principio di massima celerità, che lo rende tendenzialmente incompatibile con gli istituti processuali incidentali, qual è anche il regolamento di giurisdizione, che non ha carattere impugnatorio e costituisce strumento aggiuntivo e facoltativo, che ha la sola funzione di risolvere in via preventiva la questione di giurisdizione, rimettendola alle Sezioni unite della Cassazione, prima che si addivenga a sentenza, per ragioni di economia processuale.

Nel merito, procedendo all'esame della questione sottoposta alle parti, va preso atto della natura di diritto soggettivo della posizione del controinteressato.

La parte ricorrente si è lamentata della sostanziale incandidabilità (e quindi ineleggibilità) per plurime e diverse ragioni del Sindaco eletto, e dunque sia in considerazione di quanto previsto dall'art. 51 del t.u. enti locali, avendo questi già ricoperto il numero massimo di mandati previsti dalla legge in via consecutiva, e sia in considerazione della causazione di dissesto dell'ente nonché per presunte responsabilità che graverebbero sul Sindaco.

E quindi, poiché si discute del diritto di elettorato passivo del Sindaco eletto, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo.

La giurisdizione del giudice ordinario non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del Consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora, del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo (Cass., Sez. un., ord. n. 23682 del 9 novembre 2009, Rv. 609824-01; ord. n. 1 del 1999, Rv. 522649-01; ord. n. 22640 del 2007, Rv. 599964-01; oppure ancora, proprio entrando nel merito sulla questione dell'art. 51 t.u. enti locali, cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 6128 del 26 marzo 2015, Rv. 634689-01).

Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, presso cui la causa va riproposta nei termini di legge.

Atteso l'esito in rito della controversia, il Collegio non è chiamato a pronunciarsi su tutte le ulteriori questioni sollevate dalla parte istante nel ricorso, nelle memorie ed anche nel corso dell'udienza di discussione, non delibate in questa sede. Resta ferma, tuttavia, la possibilità della parte di formulare in via amministrativa richieste ed osservazioni alla Prefettura di Foggia ed agli altri enti preposti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Le spese possono compensarsi in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in rito e stante la peculiarità della vicenda in punto di fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, presso cui la causa va riproposta entro il termine perentorio di tre mesi.

Compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.