Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 14 febbraio 2025, n. 82
Presidente: Panzironi - Estensore: Colagrande
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Castel di Sangro impugna, per vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, l'adozione da parte dell'Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila di un nuovo modello organizzativo aziendale che prevede:
- la chiusura del reparto di chirurgia presso l'ospedale di Castel di Sangro, con soppressione di undici posti letto del reparto;
- la sostituzione con un servizio di assistenza ambulatoriale da svolgersi in soli due giorni/settimana alla presenza di un chirurgo per quattro ore al giorno, per ulteriori quattro giorni;
- l'"invio delle consulenze non differibili" e l'"invio delle urgenze chirurgiche" all'ospedale di Sulmona.
L'Asl intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
All'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 il ricorso è passato in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Gli atti impugnati costituiscono espressione dell'autonomia organizzativa che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l'Azienda sanitaria esercita "con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali", la cui cognizione è quindi riservata al giudice ordinario in deroga ai principi che regolano il sindacato sugli atti di macro organizzazione delle altre pubbliche amministrazioni.
Sul punto la giurisprudenza, anche di questo tribunale, non ha incertezze: "L'atto di macro-organizzazione di cui all'art. 3 d.lgs. n. 502/1992, anche se finalizzato al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, costituisce un provvedimento disciplinato esplicitamente dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale e strumentale, pertanto la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario" (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 4 febbraio 2022, n. 44, che richiama Cass. civ., Sez. un., n. 2031/2008, n. 17461/2006, n. 15304/2014; C.d.S., Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3815; 26 maggio 2017, n. 2511; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 11 maggio 2020, n. 180).
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
L'esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.