Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IX
Sentenza 18 febbraio 2025, n. 1400

Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Palma

FATTO E DIRITTO

1. Il laboratorio analisi Ciccone Maddalena & C. s.n.c., premettendo di operare in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale, con il ricorso introduttivo agisce per l'annullamento delle note, meglio in epigrafe indicate, con le quali la A.S.L. Napoli 3 Sud, previamente disponendo la "Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU" ha determinato il saldo amministrativo contabile per la macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2010 successivamente diffidando il laboratorio ricorrente alla restituzione delle somme imputate.

2. Parte ricorrente ha contestualmente impugnato la presupposta deliberazione del direttore generale n. 606 dell'11 agosto 2014, avente ad oggetto "Definizione regressione tariffaria unica anno 2010 - Macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale", come modificata, per la area di medicina nucleare e radiologia diagnostica, dalla deliberazione del direttore generale n. 337 del 18 aprile 2018, con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno.

3. Premettendo di aver stigmatizzato nel corso del procedimento di recupero attivato dalla A.S.L. la non debenza delle somme calcolate a titolo di regressione tariffaria (anche in considerazione del decreto ingiuntivo n. 1312/2014 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore del Laboratorio medesimo, non opposto dalla A.S.L. Napoli 3 SUD), parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

I) eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento - violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. - ingiustizia manifesta - irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;

II) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta - ingiustizia manifesta;

III) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 647 c.p.c. - eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di potere per falsità dei presupposti.

4. Si deduce in sintesi: il ritardo nell'adozione della contestata regressione tariffaria significando che i dati del tavolo tecnico erano in possesso della A.S.L. già a far data dall'11 agosto 2014; la contraddittorietà dei provvedimenti gravati dal momento che le deliberazioni aziendali richiamate dalla A.S.L. nei provvedimenti gravati escluderebbero che la branca di laboratorio sconti per il 2010 alcuna regressione tariffaria; la violazione del principio di affidamento e da ultimo la violazione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 1312/2014 che non sarebbe stato opposto dall'Azienda intimata.

5. Si è costituita in resistenza l'A.S.L. Napoli 3 Sud eccependo, con successive memorie, l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili: per difetto di giurisdizione spettando la controversia alla cognizione del G.O.; per difetto di interesse (assumendo la natura non immediatamente lesiva dei provvedimenti impugnati); per tardiva impugnazione dei provvedimenti impugnati.

6. Rinunziata la domanda cautelare, la cui trattazione era stata calendarizzata per la camera di consiglio del 22 febbraio 2023, nel prosieguo, la A.S.L. ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del 19 novembre 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Il Collegio reputa fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa aslina in conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoghe fattispecie (cfr., per tutte, T.A.R. Napoli, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

9. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, e che la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2023, n. 4131), gli atti aslini relativi alla RTU 2010 (oggetto della odierna impugnativa) hanno, nella sostanza, natura paritetica in quanto strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la A.S.L. si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario.

10. La Corte di cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023, n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente A.S.L. (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del T.A.R.) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. «le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali».

11. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, "proprio in materia di regressione tariffaria", la controversia concerne "soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l'A.S.L. è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali" (Cass., Sez. un., n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).

12. Non rileva, quindi, l'impugnazione - anche - delle deliberazioni del direttore generale avente ad oggetto "definizione Regressione Tariffaria Unica anno 2010 - Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale" in quanto le censure formulate dal laboratorio ricorrente non attengono alla determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero alla possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora alla suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.

13. Tali censure, invero, anche nella fattispecie all'esame, sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.

14. Parimenti estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo è la censura relativa al ritardo dell'amministrazione nell'esercizio del potere e al principio di affidamento.

15. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all'esito di un procedimento, quand'anche assunti all'esito di un contraddittorio con le strutture interessate, atteso che la forma in cui si esplica l'azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.

16. Per tali ragioni, come ancora chiarito dalla Corte di cassazione, le doglianze vertono "sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla", dal momento che "ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l'A.S.L. non agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo".

17. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

18. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della A.S.L. Napoli 3 Sud delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.