Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 13 marzo 2025

Presidente: Lycourgos - Relatore: Rodin

«Rinvio pregiudiziale - Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di "aiuto" - Normativa nazionale che prevede la concessione di una misura a favore di imprese che operano nel settore delle fonderie d'acciaio in caso di chiusura parziale o totale dei loro siti produttivi - Contributo finanziario - Vantaggio».

Nelle cause riunite C-746/23 e C-747/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 29 novembre 2023, pervenute in cancelleria il 5 dicembre 2023, nei procedimenti Cividale SpA, Flag Srl (C-746/23), Duferco Italia Holding SpA, Duferco Sertubi SpA (C-747/23) contro Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione X, nei confronti di: Fonderia di Torbole SpA.

[...]

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [89] del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie tra, rispettivamente, la Cividale SpA e la Flag Srl, nella causa C-746/23, nonché la Duferco Italia Holding SpA e la Duferco Sertubi SpA, nella causa C-747/23, e il Ministero dello Sviluppo economico (Italia; in prosieguo: il «MISE»), la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo economico, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico e la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione X, in merito alla legittimità delle decisioni con cui il MISE ha autorizzato, a favore della Flag e della Duferco Sertubi, la corresponsione di contributi finanziari collegati alla partecipazione di queste ultime a un programma di razionalizzazione del settore delle fonderie, di importo inferiore a quello in precedenza fissato in via provvisoria.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Il regolamento n. 659/1999 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine dei procedimenti principali, le disposizioni del regolamento n. 659/1999 restano applicabili a questi ultimi.

4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 659/1999:

«1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo [89 CE] o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione [delle Comunità europee] dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata "notifica completa")».

5. L'articolo 3 di detto regolamento così disponeva:

«Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto».

6. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7».

Diritto italiano

Legge n. 273/2002

7. L'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (Supplemento ordinario alla GURI n. 293, del 14 dicembre 2002), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge n. 273/2002»), ai suoi commi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11 900 000 euro per l'anno 2002 e di 13 500 000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

(...)».

Decreto ministeriale n. 73/2004

8. L'articolo 2 del decreto 13 gennaio 2004, n. 73 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio (GURI n. 69, del 23 marzo 2004), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 73/2004»), così dispone:

«1. Ai fini della riorganizzazione del settore [delle fonderie di ghisa e di acciaio], per la presenza nel sistema produttivo di un eccesso di capacità produttiva, vengono incentivati programmi per la distruzione fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di produzione, con la conseguente chiusura del sito produttivo. (...)

2. La misura del contributo fa riferimento al più elevato dei due valori previsti dalla Comunicazione della U.E. C (2002) 315 del 7 marzo 2002: "margine di contribuzione a costi fissi" - "valore residuo degli impianti da rottamare", ed è:

a) del 100% nell'ipotesi di riduzione della capacità produttiva conseguente a fusione tra imprese o ad accordi tra imprese di fonderia, che prevedano, tra l'altro, adeguata soluzione dei problemi occupazionali. In particolare, la fonderia che acquisisce la produzione dismessa deve dimostrare di aver raggiunto, nella media degli ultimi tre bilanci approvati, valori positivi di ROS [(return on sales) (redditività delle vendite)]. La certificazione deve essere effettuata da parte di una società di revisione. Va inoltre dimostrata, con perizia di tecnico esperto del settore, la capacità di realizzare, con i propri impianti, la produzione della fonderia che cessa l'attività;

b) del 60% della sua entità massima per la sola riduzione di capacità produttiva.

3. I predetti valori sono così individuati:

(...)

b) valore contabile residuo degli impianti da rottamare, al netto degli ammortamenti effettuati al 31 dicembre 2002.

(...)

5. Le imprese istanti sono altresì tenute:

a) ad effettuare una riclassificazione dei bilanci da parte di società di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D;

b) a prevedere, nei programmi di distruzione degli impianti, una adeguata soluzione dei problemi occupazionali conseguenti;

c) a procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento;

d) per fruire del 100% del contributo, a presentare un accordo sottoscritto con l'impresa in grado di realizzare la produzione dismessa in cui siano indicati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

6. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio delle parti degli impianti indicate nell'allegato C. I costi di tali operazioni sono detratti dal ricavo della cessione del rottame.

(...)

8. I ricavi ottenuti dalle imprese istanti con la vendita del rottame, al netto dei costi sostenuti per gli interventi riconducibili al taglio alla fiamma e alla demolizione degli impianti, sono conferiti mediante versamento alle entrate di bilancio dello Stato e, comunque, dopo aver percepito l'intero contributo spettante per la rottamazione degli impianti. (...)».

9. L'articolo 9 di tale decreto ministeriale prevede quanto segue:

«1. È fatto divieto alle società beneficiarie delle agevolazioni di ripristinare la capacità produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento.

2. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacità produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo di restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione.

3. In caso di inosservanza dell'accordo interaziendale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del presente decreto, l'impresa interessata perde il diritto al beneficio del maggior contributo.

4. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle società controllanti, controllate o comunque collegate alle società destinatarie dei contributi medesimi.

(...)».

Decreto ministeriale 6 febbraio 2006

10. L'articolo 2 del decreto 6 febbraio 2006 - Definizione dei criteri applicativi del regolamento attuativo 13 gennaio 2004, n. 73, per l'attribuzione dei benefici previsti in favore del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio, previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (GURI n. 36, del 13 febbraio 2006), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «decreto ministeriale del 6 febbraio 2006»), così dispone:

«L'indennizzo di cui all'[articolo] 1 è corrisposto in seguito alla cancellazione dell'impresa dal "Registro delle imprese" ai sensi dell'[articolo] 2495 del codice civile, ovvero per le imprese costituite da più rami di attività, in seguito a cessione del ramo di attività di fonderia ad altra impresa di nuova costituzione, la quale, dopo aver concluso le operazioni e gli adempimenti per la distruzione fisica degli impianti, cessi 1'attività. In ogni caso l'indennizzo non può essere corrisposto, qualora gli impianti non risultino distrutti entro un anno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta [u]fficiale della Repubblica italiana».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C-746/23

11. La Flag, una società che opera nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e interamente detenuta dalla Cividale, era titolare di uno stabilimento di fonderia in Marcon (Italia), costituito da due unità produttive distinte.

12. Dopo aver stipulato con la Cividale un accordo che prevedeva una soluzione dei problemi occupazionali, la Flag ha presentato al MISE, il 18 giugno 2004, una domanda al fine di ottenere il contributo finanziario erogato dalle autorità italiane per la distruzione di una delle sue unità produttive, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 273/2000 e dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 73/2004.

13. Con nota del 14 settembre 2006 il MISE, a seguito di un'istruttoria finalizzata a determinare il valore dell'impianto da rottamare, ha determinato, a titolo provvisorio, il contributo finanziario da versare alla Flag in un importo pari a circa 1 645 000 euro. L'erogazione di tale contributo finanziario era subordinata, da un lato, alla verifica, da parte di un'apposita commissione ministeriale, della distruzione di tale impianto e, dall'altro, alla cessione del ramo di attività interessato ad un'altra impresa, costituita esclusivamente per garantire tale distruzione.

14. Con atto del 28 dicembre 2006, la Flag ha ceduto tale ramo di attività alla Flag Fonderia Acciaio Marcon Srl, società costituita allo scopo di distruggere detto impianto, vendere il rottame derivante da tale distruzione e conferire il ricavato di tale vendita al bilancio dello Stato. Quest'ultima società è stata successivamente messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese.

15. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello Sviluppo economico ha confermato, con decreto del suo direttore del 17 aprile 2009, che la misura del contributo finanziario da corrispondere alla Flag doveva essere determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 73/2004.

16. Con provvedimento del 29 maggio 2013, il MISE ha tuttavia autorizzato solo il pagamento di un importo pari a EUR 200 000 a favore della Flag, in applicazione della normativa dell'Unione relativa agli aiuti di Stato «de minimis».

17. La Cividale e la Flag hanno proposto ricorso avverso tale decisione lamentando, in particolare, la violazione degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del regolamento n. 659/1999. Ad avviso di tali due società, il contributo finanziario oggetto del procedimento principale non sarebbe un aiuto di Stato, bensì un semplice indennizzo che non conferirebbe alcun vantaggio economico.

18. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) ha respinto tale ricorso, con la motivazione che non sarebbe stato possibile concedere il contributo finanziario inizialmente previsto in assenza di una previa notifica alla Commissione, conformemente all'articolo 108 TFUE.

19. Tale giudice ha rilevato che il 24 settembre 2003 il MISE aveva «tentato» di notificare alla Commissione, conformemente alle modalità previste dal regolamento n. 659/1999, il programma di razionalizzazione previsto dalla legge n. 273/2002 e dal decreto ministeriale n. 73/2004, in quanto progetto di aiuto. Tale notifica sarebbe tuttavia stata ritirata a seguito di una comunicazione della Commissione, del 21 novembre 2003, con la quale erano state chieste ulteriori informazioni. Gli scambi con la Commissione avrebbero spinto il MISE a ritenere che la decisione circa la compatibilità di tale programma con la normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato sarebbe stata in ogni caso negativa. Per tale motivo, il MISE non avrebbe portato a termine la procedura di notifica.

20. La Cividale e la Flag hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio. Esse sostengono, in particolare, che il contributo finanziario oggetto del procedimento principale non potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato, dato che non apporterebbe alcun vantaggio significativo e non avrebbe la capacità di incidere sugli scambi tra Stati membri né di alterare la concorrenza nel mercato interno, non ricorrendo, perciò, le condizioni previste all'articolo 107 TFUE. A sostegno di tale argomento, esse fanno valere, anzitutto, che l'erogazione di tale contributo finanziario sarebbe subordinata alla definitiva distruzione degli impianti produttivi interessati ed alla cessazione dell'attività del soggetto proprietario degli stessi. Detto contributo finanziario costituirebbe, poi, un semplice indennizzo per le perdite di capacità produttiva di tale entità. Infine, l'importo del medesimo contributo finanziario, determinato conformemente ai criteri di calcolo definiti dai decreti ministeriali n. 73/2004 e del 6 febbraio 2006, sarebbe nettamente inferiore al valore dell'impianto distrutto, in rapporto alla capacità produttiva di quest'ultimo.

21. Il giudice del rinvio si chiede se il contributo finanziario oggetto del procedimento principale debba essere considerato un aiuto di Stato, ai sensi del diritto dell'Unione. Esso ritiene che sia difficile determinare quale sia il vantaggio economico conseguito dall'impresa beneficiaria di un siffatto contributo finanziario tanto più quando, come nel caso di specie, quest'ultimo non rappresenti il controvalore di mercato dell'impianto dismesso e della relativa capacità di reddito.

22. Il giudice del rinvio rileva, a tal riguardo, più elementi. La nozione di aiuto di Stato, ai sensi del diritto dell'Unione, sembrerebbe presupporre che l'impresa beneficiaria continui ad esistere. Orbene, un contributo finanziario come quello oggetto del procedimento principale sarebbe erogato a fronte della materiale distruzione di impianti produttivi e della contestuale cessazione dell'attività, o del ramo di attività, di cui trattasi dell'impresa proprietaria di tali impianti e beneficiaria di detto contributo finanziario. Quest'ultimo si tradurrebbe, quindi, in una misura per agevolare la cessazione dell'attività di tale impresa o di uno dei suoi rami produttivi.

23. Inoltre, tale giudice sottolinea che la normativa nazionale osta a che detto contributo finanziario possa essere corrisposto a un'impresa che, previ accordi con l'impresa che dismette gli impianti di cui trattasi, si impegna ad acquisirne la capacità produttiva e il personale. Tale normativa prevede altresì che il soggetto che beneficia di detto contributo finanziario non possa ripristinare la capacità produttiva di cui trattasi per i cinque anni successivi al versamento di quest'ultimo.

24. Detto giudice espone anche che l'importo del contributo finanziario oggetto del procedimento principale è calcolato in funzione del valore contabile degli impianti interessati, al netto degli ammortamenti già effettuati, o, se è superiore al precedente, del valore attualizzato del margine di contribuzione del rendimento di tali impianti, nel triennio dal 2000 al 2002. In tali circostanze il contributo finanziario di cui trattasi, che non è determinato tenendo conto del valore complessivo dell'investimento e della capacità di produrre reddito, ma solo dell'uno o dell'altro di tali elementi, non rappresenterebbe il valore che l'impianto di produzione avrebbe a seguito di negoziazione.

25. Per contro, gli accordi stipulati con un'altra impresa per la prosecuzione della produzione e la salvaguardia dell'occupazione, che danno diritto a un contributo finanziario corrisposto al 100%, in forza dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 73/2004, consentirebbero di far confluire la clientela e il fatturato dell'impresa che dismette l'impianto su un'unica altra impresa, che ne riceverebbe un vantaggio. Simili accordi, tanto più se connessi a vere e proprie fusioni, potrebbero configurarsi quali concentrazioni tra imprese idonee, in linea di principio, a incidere sulla concorrenza. La normativa relativa alla razionalizzazione del settore delle fonderie non conterrebbe tuttavia alcuna disposizione che salvaguardi l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione in materia di concentrazioni. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, tale normativa rischierebbe di far passare sotto silenzio anche operazioni di concentrazione di rilevanza per l'Unione europea.

26. Infine, tale giudice ritiene possibile distinguere la misura prevista all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 73/2004 da quella prevista all'articolo 2, comma 2, lettera b), di detto decreto ministeriale, la quale dispone un contributo finanziario erogato al 60%. Infatti, quest'ultima norma prevede l'erogazione di un contributo finanziario limitato al 60% di uno dei valori previsti a tale articolo 2, comma 2, a favore dell'impresa che dismetta gli impianti interessati e cessa le sue attività senza stipulare un accordo con un altro operatore per proseguire la produzione e rilevare il personale; il bacino di clienti lasciato da tale impresa dovrebbe ridistribuirsi liberamente tra le imprese del settore interessato.

Causa C-747/23

27. La Duferco Sertubi ha chiesto di partecipare al programma di cui trattasi nel procedimento principale senza stipulare accordi con un'altra impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 73/2004. Essa ha pertanto presentato domanda per ottenere il contributo finanziario nella misura del 60%, previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b), di detto decreto ministeriale. Al di fuori di tale circostanza, i fatti e la motivazione esposti nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-747/23 sono analoghi a quelli menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-746/23.

28. Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C-746/23 e C-747/23:

«1) Se una misura qual è quella disciplinata dalla normativa nazionale (...), e in particolare la misura prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 73/2004 sia qualificabile quale "aiuto" ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del [regolamento n. 659/1999];

2. Se una misura qual è quella disciplinata dalla normativa nazionale (...), e in particolare la misura prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 73/2004, sia qualificabile quale "aiuto" ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del [regolamento n. 659/1999]».

Sulle questioni pregiudiziali

29. Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituiscono «aiuti di Stato» i contributi finanziari previsti nell'ambito di un programma di razionalizzazione di cui possono beneficiare le imprese del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, i quali corrispondono al 100% del valore contabile degli impianti produttivi dismessi dall'impresa richiedente, al netto degli ammortamenti già effettuati, o del valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento di tali impianti per un periodo precedente all'adozione di tale programma, se quest'ultimo valore è più elevato, quando la riduzione della capacità produttiva è accompagnata da una fusione o da accordi tra imprese di tale settore, di cui una è l'impresa richiedente, che prevedano, in particolare, un'adeguata soluzione dei problemi occupazionali, oppure nella misura del 60% del più elevato di tali due valori, in caso di mero smantellamento degli impianti produttivi di detta impresa richiedente.

30. In via preliminare si deve constatare che, come menzionato al punto 27 della presente sentenza, dall'ordinanza di rinvio nella causa C-747/23 risulta chiaramente che la domanda della Duferco Sertubi, volta ad ottenere il contributo finanziario oggetto del procedimento principale in tale causa, è stata presentata sulla base dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 73/2004. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, la seconda questione pregiudiziale non ha carattere ipotetico ed è, pertanto, ricevibile.

31. Fatta salva tale precisazione, si deve ricordare che l'obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato FUE nel settore degli aiuti di Stato. Nell'ambito di tale meccanismo, gli Stati membri hanno l'obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione ogni misura volta ad istituire o modificare un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall'altro, di non dare esecuzione a una tale misura, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, come precisato all'articolo 2 del regolamento n. 659/1999, fintantoché la suddetta istituzione non abbia adottato una decisione definitiva su detta misura (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK, C-445/19, EU:C:2020:952, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 ottobre 2021, Eco Fox e a., da C-915/19 a C-917/19, EU:C:2021:887, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

32. Poiché la Corte è competente a fornire agli organi giurisdizionali nazionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell'Unione, che possano consentire a questi ultimi di pronunciarsi sulla compatibilità di un regime o di una misura nazionale con il diritto dell'Unione ai fini della soluzione della controversia portata alla loro cognizione, essa può fornire a detti organi giurisdizionali gli elementi di interpretazione che consentano loro di stabilire se un regime o una misura nazionale possano essere qualificati come «aiuto di Stato» ai sensi del diritto dell'Unione. Per contro, se una siffatta qualificazione deve essere accolta, la valutazione della compatibilità di tale regime o di tale misura con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE, C-558/22, EU:C:2024:209, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

33. La qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [sentenza del 19 settembre 2024, Regno Unito e a./Commissione (Tassazione degli utili delle SEC), C-555/22 P, C-556/22 P e C-564/22 P, EU:C:2024:763, punto 91 nonché giurisprudenza ivi citata].

34. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che si deve, più in particolare, esaminare se i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali siano idonei a costituire un vantaggio per i loro beneficiari che falsi o minacci di falsare la concorrenza e gli scambi tra Stati membri, fermo restando che il giudice del rinvio è pienamente competente ad esaminare se siano soddisfatti tutti i requisiti menzionati al precedente punto della presente sentenza.

35. In primo luogo, dal punto 33 della presente sentenza risulta che non è necessario che una misura di aiuto abbia una reale incidenza sugli scambi tra Stati membri o crei un'effettiva distorsione della concorrenza. È sufficiente che tale misura sia idonea a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE, C-558/22, EU:C:2024:209, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, tale requisito è soddisfatto quando, al momento dell'entrata in vigore di una misura di aiuto, vi sia una situazione di concorrenza effettiva sul mercato in questione tale che un intervento dello Stato o mediante risorse statali sia suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C-702/20 e C-17/21, EU:C:2023:1, punto 51 e giurisprudenza ivi citata), non essendo necessario che le imprese beneficiarie dell'aiuto partecipino esse stesse agli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

36. Infine, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano pregiudicati. L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

37. Nel caso di specie, è pacifico che il settore delle fonderie di ghisa e di acciaio era aperto alla concorrenza ed era oggetto di scambi commerciali transfrontalieri al momento dell'attuazione del programma che ha previsto i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali.

38. Ne consegue che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte discende che l'erogazione dei contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali sarebbe stata suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza.

39. In secondo luogo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sulla questione se i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali costituiscano un vantaggio, dato che sono legati alla riduzione, o addirittura al venir meno, della capacità produttiva delle imprese beneficiarie, da un lato, e non rappresenterebbero il valore che gli impianti produttivi da dismettere potrebbero avere a seguito di negoziazione, dall'altro.

40. A tal riguardo si deve ricordare che qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese, o che conceda a queste ultime un vantaggio che esse non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato costituisce un vantaggio, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 33 della presente sentenza (sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/Commissione, C-331/20 P e C-343/20 P, EU:C:2022:886, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

41. In tal senso, i vantaggi concessi possono derivare dalle prestazioni positive, quali le sovvenzioni, ma anche dagli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (sentenza del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C-238/20, EU:C:2022:57, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

42. Per contro, la nozione di «aiuto», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non può includere una misura concessa a favore di un'impresa mediante risorse statali qualora quest'ultima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato. La valutazione delle condizioni in cui tale vantaggio è stato concesso viene effettuata, in linea di principio, applicando il principio dell'operatore privato, a meno che non esista alcuna possibilità di paragonare il comportamento statale di cui trattasi in un caso determinato a quello di un operatore privato, in quanto tale comportamento è inscindibilmente connesso all'esistenza di un'infrastruttura che nessun operatore privato avrebbe mai potuto costituire o in quanto lo Stato abbia agito nella sua qualità di autorità pubblica (sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/Commissione, C-331/20 P e C-343/20 P, EU:C:2022:886, punto 108 nonché giurisprudenza ivi citata). In altri termini, l'applicabilità del criterio dell'operatore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato conceda, nella sua qualità di operatore privato, e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un'impresa. Come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare, la natura e l'oggetto della misura di cui trattasi, il contesto in cui essa si colloca nonché l'obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa è soggetta possono, in particolare, risultare rilevanti (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punti 81 e 86, nonché del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 73).

43. È sulla base di tali elementi che il giudice del rinvio, l'unico competente ad accertare e valutare i fatti di cui trattasi nei procedimenti principali nonché a valutare l'esatta portata delle disposizioni nazionali, sarà chiamato a determinare se i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali siano idonei a procurare un vantaggio alle imprese che ne sono le destinatarie. Ciò premesso, la Corte rimane competente a fornire a tale giudice alcune indicazioni, in considerazione degli atti del procedimento principale come pure delle osservazioni scritte sottopostele, idonee a consentire a detto giudice di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, Bayerische Ärzteversorgung e a., C-758/22 e C-759/22, EU:C:2024:989, punti 47 e 48). Nel caso di specie, occorre fornire al giudice del rinvio le seguenti precisazioni al fine di consentirgli di pronunciarsi utilmente nei procedimenti di cui è investito.

44. Sotto un primo profilo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta in alcun modo che le decisioni di erogare i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali siano state adottate dallo Stato italiano in qualità di operatore economico privato. Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non appare possibile, nel caso di specie, applicare il criterio dell'operatore privato per determinare se tali contributi costituiscano un vantaggio selettivo.

45. Sotto un secondo profilo, dagli obiettivi enunciati all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 273/2002, vale a dire un miglioramento della produzione, in particolare riorganizzando la capacità produttiva e sviluppando condizioni favorevoli alla sua concentrazione, risulta che i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali sono volti ad alleviare, quantomeno in parte, gli oneri collegati alla cessazione della produzione in un settore caratterizzato da una certa sovraccapacità produttiva. Orbene, oneri del genere fanno parte di quelli che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa, ai sensi del punto 41 della presente sentenza.

46. Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali sono calcolati in funzione del valore contabile degli impianti produttivi dismessi dall'impresa richiedente, al netto degli ammortamenti già effettuati, oppure in funzione del valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento di tali impianti per un periodo precedente all'adozione del programma che ha istituito tali contributi finanziari, se questo secondo valore è più elevato.

47. Il giudice del rinvio sembra dedurne che i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali sono di importo inferiore rispetto al valore intrinseco delle unità dismesse, valore che, in condizioni normali di mercato, dovrebbe essere calcolato tenendo conto del valore dell'investimento rappresentato dall'unità produttiva dismessa e di quello derivante dalla capacità di tale unità di produrre reddito.

48. Tuttavia tale circostanza non è sufficiente, nel caso di specie, ad escludere l'esistenza di un vantaggio, ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Infatti, è difficilmente ipotizzabile che un'unità produttiva possa essere ceduta a un prezzo che rifletta il suo valore intrinseco qualora il mercato interessato sia caratterizzato, come nel caso di specie, da una sovrapproduzione. Pertanto, appare verosimile che i contributi finanziari versati nell'ambito di un programma che, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, mira ad incoraggiare le imprese a dismettere talune unità produttive presenti su un mercato caratterizzato da una sovrapproduzione siano economicamente più vantaggiosi della contropartita che tali imprese avrebbero potuto ottenere, alle condizioni proprie di un siffatto mercato, in cambio della dismissione di tali unità.

49. Di conseguenza si deve considerare che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, i contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali costituiscono un vantaggio economico che le imprese beneficiarie non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente sentenza.

50. In quarto luogo, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta neanche che i beneficiari dei contributi finanziari oggetto dei procedimenti principali non siano «imprese» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, disposizione che riguarda unicamente l'attività delle imprese (sentenza dell'11 giugno 2020, Commissione e Repubblica slovacca/Dôvera zdravotná poist'ovňa, C-262/18 P e C-271/18 P, EU:C:2020:450, punto 27).

51. Infatti, dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 6 febbraio 2006 sembra emergere che un'impresa richiedente possa limitarsi a cedere il ramo di attività di fonderia ad un'altra impresa di nuova costituzione la quale, dopo aver concluso le operazioni e gli adempimenti per la distruzione fisica degli impianti interessati, cessi di esercitare l'attività di cui trattasi. Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere altresì che le ricorrenti nei procedimenti principali si sono potute limitare a cedere una delle loro unità produttive a una siffatta impresa nuova al fine di rispettare gli obblighi previsti a detto articolo 2.

52. Pertanto, si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i contributi finanziari previsti nell'ambito di un programma di razionalizzazione di cui possono beneficiare le imprese del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, i quali corrispondono al 100% del valore contabile degli impianti produttivi dismessi dall'impresa richiedente, al netto degli ammortamenti già effettuati, o del valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento di tali impianti per un periodo precedente all'adozione di tale programma, se quest'ultimo valore è più elevato, quando la riduzione della capacità produttiva è accompagnata da una fusione o da accordi tra imprese di tale settore, di cui una è l'impresa richiedente, che prevedano, in particolare, un'adeguata soluzione dei problemi occupazionali, oppure al 60% del più elevato di tali due valori, in caso di mero smantellamento degli impianti produttivi di detta impresa richiedente, conferiscono un vantaggio idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza purché sia dimostrato, da una parte, che la medesima impresa non avrebbe potuto ottenere il medesimo vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi e, dall'altra, che vi sia una situazione di concorrenza effettiva su tale mercato.

Sulle spese

53. Nei confronti delle parti ne procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i contributi finanziari previsti nell'ambito di un programma di razionalizzazione di cui possono beneficiare le imprese del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, i quali corrispondono al 100% del valore contabile degli impianti produttivi dismessi dall'impresa richiedente, al netto degli ammortamenti già effettuati, o del valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento di tali impianti per un periodo precedente all'adozione di tale programma, se quest'ultimo valore è più elevato, quando la riduzione della capacità produttiva è accompagnata da una fusione o da accordi tra imprese di tale settore, di cui una è l'impresa richiedente, che prevedano, in particolare, un'adeguata soluzione dei problemi occupazionali, oppure al 60% del più elevato di tali due valori, in caso di mero smantellamento degli impianti produttivi di detta impresa richiedente, conferiscono un vantaggio idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, purché sia dimostrato, da una parte, che la medesima impresa non avrebbe potuto ottenere il medesimo vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi e, dall'altra, che vi sia una situazione di concorrenza effettiva su tale mercato.