Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 15 aprile 2025, n. 702

Presidente ed Estensore: Cacciari

FATTO

La Cosmas di Cosci Luca & C. s.a.s. (nel seguito: "Cosmas") esercita attività di bed & breakfast e a causa dell'emergenza sanitaria pandemica è stata costretta a rimanere chiusa per un importante periodo di tempo.

Con decreto dirigenziale 4 giugno 2021, n. 9730, la Regione Toscana ha approvato un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive, per un valore complessivo di euro 8.600.000,00 incaricando Sviluppo Toscana s.p.a. di gestire la procedura in qualità di amministratore unico. Quest'ultima ha predisposto un manuale per la compilazione della domanda di accesso al contributo, pubblicato sul suo sito telematico, da mettere a disposizione dei richiedenti. Cosmas ha presentato l'istanza ma la sua domanda, come da comunicazione di Sviluppo Toscana s.p.a. del 24 agosto 2021, è risultata non ammissibile per assenza della dichiarazione sul possesso del requisito di ammissibilità di cui al punto 11 del paragrafo 2, consistente nel non avere il legale rappresentante procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla decisione di Giunta regionale n. 4 del 25 ottobre 2016.

Entro il termine indicato nella suddetta comunicazione Cosmas ha inoltrato richiesta di riesame che è stata respinta con comunicazione di Sviluppo Toscana s.p.a. 6 ottobre 2021 poiché "era onere vostro verificare la correttezza e completezza della domanda, la mancanza delle dichiarazioni obbligatorie non è sanabile in alcun modo".

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il 22 novembre 2021, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita la Regione Toscana chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza straordinaria del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversia in esame ha ad oggetto la legittimità della declaratoria di inammissibilità della richiesta presentata dalla ricorrente per accedere alla contribuzione a fondo perduto a favore di strutture ricettive, di cui al bando approvato con decreto dirigenziale regionale 4 giugno 2021, n. 9730.

1.1. La ricorrente, con primo motivo di gravame, premesso che la Regione, con deliberazione di Giunta 2 maggio 2018, n. 467, ha approvato un documento contenente "Linee Guida per la redazione di un bando-tipo per agevolazioni alle imprese", rileva che queste ultime indicano al paragrafo 2.2 i requisiti di ammissibilità delle domande e, tra questi, al punto 12) è previsto che il legale rappresentante dell'impresa richiedente non sia oggetto di procedimenti penali in corso di definizione e/o non abbia riportato sentenze anche non definitive. L'ultimo periodo di detto punto prevede che "in merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario". Le linee guida disporrebbero quindi che il requisito in questione non sia da verificare ai fini dell'ammissibilità della domanda e, inoltre, l'onere dichiarativo sussisterebbe solo se il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto rientri nelle ipotesi indicate al punto 12) e tanto non avviene nel caso in esame, ove il legale rappresentante dell'impresa ricorrente non è oggetto né di condanne penali, né di procedimenti penali pendenti.

Inoltre, la natura non escludente di tale requisito sarebbe ulteriormente confermata al paragrafo 5.4, rubricato "Cause di inammissibilità", che dispone: "costituiscono cause di non ammissione al beneficio immediatamente verificabili: ... l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16), 17), 18), 19), di cui al paragrafo 2.2". Nessuna menzione viene fatta al punto 12) del paragrafo 2.2 delle linee guida. Il requisito di cui a tale punto dovrebbe essere verificato in un momento successivo all'istruttoria di ammissibilità e sarebbe superabile mediante il soccorso istruttorio.

La tesi sarebbe confermata dal punto 11) del paragrafo 2.2 del bando, che riprende testualmente quanto indicato nelle linee guida: "In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario".

Anche a voler ammettere che contrariamente al dato testuale del citato punto 11), la dichiarazione del legale rappresentante di non essere oggetto di procedimenti penali pendenti e in corso di definizione sia da considerarsi quale requisito di ammissibilità della domanda, la mancata spunta sul modulo predisposto dall'Amministrazione sarebbe comunque addebitabile alla contraddittorietà estrinseca del modulo stesso e del manuale di compilazione pubblicato sul sito dell'amministratore unico, ad ausilio dei richiedenti.

A sostegno dell'aggravamento procedimentale che l'Amministrazione procedente vorrebbe attuare in danno alla ricorrente vi è il glossario alle linee guida che, al paragrafo 6 dedicato al casellario giudiziario, impone in capo alla stessa Amministrazione e non al privato l'onere di richiedere al competente ufficio giudiziario i certificati generali del casellario giudiziale.

Con secondo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione, anzitutto laddove il provvedimento di esclusione fa riferimento alla mancata sottoscrizione della domanda perché, accedendo tramite SPID alla pagina on-line per la compilazione della domanda, non ha avuto alcuna necessità di apporre firme digitali. Più in generale non sarebbe dato comprendere le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'esclusione disposta da Sviluppo Toscana s.p.a., non essendo ravvisabile alcun onere di dichiarazione nel caso, come quello di cui è causa, di mancanza di precedenti penali e carichi pendenti.

Sussisterebbe poi un ulteriore elemento a dimostrazione dell'oscurità e dell'insufficienza della motivazione, oltre che della sua contraddizione: se l'inammissibilità della domanda, così come asseritamente sostenuto dalla resistente, dipendesse dalla mancanza del requisito di cui al punto 11), par. 2.2, del bando, la motivazione avrebbe dovuto essere fondata sul punto 2, anziché sul punto 1, del paragrafo 5.3 che richiama espressamente l'ipotesi che l'Amministrazione vorrebbe far valere nei confronti della ricorrente.

1.2. La difesa regionale replica alle deduzioni della ricorrente richiamando in particolare il paragrafo 4.2 del bando che, a suo dire, prevedeva l'inammissibilità dell'istanza mancante di tutte le dichiarazioni richieste, tra le quali era prevista anche la dichiarazione sui precedenti penali in base al paragrafo 4.3 del bando medesimo. Non sarebbe possibile, con l'istituto del soccorso istruttorio, integrare dati e dichiarazioni richieste dal bando a pena di inammissibilità dell'istanza e l'Amministrazione sarebbe rigorosamente vincolata a dare applicazione alle norme della lex specialis.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La difesa regionale si richiama all'art. 4.2 del bando ("Modalità e termini di presentazione della domanda"), che al sesto comma recita "non è ammissibile ... la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste". Ma l'art. 2.2 ("Requisiti di ammissibilità"), punto 11, ultimo comma, del medesimo bando esplicita che "il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive" specificando che "detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione". Il disposto, come correttamente pretende la ricorrente, può essere interpretato nel senso che, in caso di assenza di precedenti penali, il richiedente non sia onerato a rendere la relativa dichiarazione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame del bando dispone poi che "tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso". Tale norma lascia intendere che l'esclusione dalla procedura consegua non all'omissione di alcuna delle dichiarazioni richieste, ma al mancato possesso dei requisiti di partecipazione al momento di presentazione ella domanda. La stessa titolazione dell'art. 2.2 induce a ritenere che l'ammissibilità alla procedura (e quindi anche le relative cause di esclusione) sia ivi interamente definita e regolamentata.

È quindi rilevabile, nella lex specialis, un difetto di chiarezza che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad esperire il soccorso istruttorio, istituto [che] si ritiene applicabile in tutte le procedure concorsuali in quanto avente carattere generale, salvo il rispetto del principio di parità di trattamento (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 15 aprile 2024, n. 2468; T.A.R. Lazio, Roma, III, 28 ottobre 2024, n. 18787), ed è ammissibile anche nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici, per l'integrazione o il completamento della domanda presentata (T.A.R. Campania, Napoli, III, 3 gennaio 2023, n. 74). Il principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove la legge della procedura presentava margini di ambiguità e l'impresa ricorrente era effettivamente in possesso dei requisiti per accedere al beneficio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, senza smentita sul punto, afferma che nella procedura non esistevano meccanismi di blocco nell'inoltro delle domande carenti di alcuno degli elementi necessari, per evidenziare al partecipante le correzioni da apportare.

Nella fattispecie, in ultima analisi, risulta violato il dovere di clare loqui da parte dell'Amministrazione, costituente espressione del dovere di comportarsi secondo buona fede nei rapporti con il privato (art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241). Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento dei provvedimenti impugnati ad esclusione delle linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese, approvate con delibera di Giunta regionale n. 467 del 2 maggio 2018 e dell'allegato 1 del decreto dirigenziale n. 9730 del 4 giugno 2021.

Le spese processuali possono essere compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali in materia e della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.