Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 22 aprile 2025, n. 288
Presidente: Anastasi - Estensore: Belfiori
FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame del Collegio riguarda il tratto amministrativo successivo al decisum di questa Sezione con sentenza n. 674 del 31 ottobre 2023, in cui è stato stabilito l'"obbligo del Comune di Civitanova Marche di avviare, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, il procedimento finalizzato alla scelta delle modalità con cui porre fine all'occupazione de facto dell'immobile per cui è causa e di concluderlo entro i successivi 150 giorni, o con l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante o con la restituzione dell'immobile e la formulazione della proposta risarcitoria (fatta salva, ovviamente, la possibilità per le parti di definire la vicenda con un accordo negoziale)".
L'immobile in discorso è l'edificio "Palazzo Ferretti", sito a Civitanova Marche (MC), località Civitanova Alta, Via del Piceno n. 15, occupato in via d'urgenza dal Comune per la realizzazione delle opere di recupero e riqualificazione in vista della destinazione a scuola secondaria di primo grado.
Il Comune resistente ha, quindi, avviato il procedimento amministrativo ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Gli atti gravati definiscono tale procedimento e sono impugnati mediante i seguenti motivi di diritto.
Con un primo motivo di doglianza si deduce che ai proprietari Patrizia F. e Cesare B.P. non è stato dato l'avviso di avvio del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Si deduce poi che il Comune si è limitato a dare notizia dell'avvio del procedimento in esame ai proprietari c.d. catastali dell'immobile de quo che non hanno agito in giudizio, mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio nonché mediante la pubblicazione dello stesso rispettivamente sul Bollettino ufficiale della Regione Marche, sulla Gazzetta ufficiale e su una pagina del "Quotidiano nazionale" e de "Il Resto del Carlino" del 4 aprile 2024. Si lamenta, quindi, conseguente vizio di eccesso di potere per sviamento, per essere ritenuti carenti i presupposti ai fini dell'applicazione operata dal Comune della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Con un secondo motivo di critica si deduce che l'Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione quanto sostenuto dal legale dei ricorrenti nella nota inviatale il 15 gennaio 2024 in punto di riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 a loro dovuto pro quota e ciò violerebbe l'art. 10 l. 241/1990 nonché il principio del giusto procedimento amministrativo.
Con un terzo motivo di diritto si deduce travisamento del giudicato della citata sentenza n. 674/2023, perché l'indennizzo sarebbe stato dal Comune riconosciuto non solo ai ricorrenti, bensì anche agli altri proprietari non ricorrenti.
Si lamenta, inoltre, l'applicazione degli interessi legali e di quelli moratori sul credito vantato dal Comune verso i proprietari, a scomputo dell'indennizzo ex art. 42-bis cit.
Con il quarto motivo di ricorso si chiede la condanna del Comune di Civitanova Marche all'immediata restituzione, previa remissione in pristino dello stato dei luoghi, dell'immobile per cui è causa, con relativa cancellazione dai registri immobiliari presso la competente Agenzia del territorio dell'impugnato decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituito per resistere il Comune di Civitanova Marche, difendendosi con documenti e memorie.
Dopo lo scambio di memorie e repliche e la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 26 marzo 2025.
Nella memoria depositata il 22 febbraio 2025, parte resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del mezzo di gravame, sul profilo della determinazione dell'ammontare dell'indennità di acquisizione, "che investe la giurisdizione del G.O. e non quella del G.A.".
L'eccezione è fondata, deve qui condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza, perché anche nel caso all'esame non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. un., n. 20691/2021 e n. 15912/2021; C.d.S., Sez. IV, n. 6074/2019, n. 1917/2021 e n. 4550/2017; T.A.R. Campania, Salerno, n. 2465/2022), secondo cui la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello) e costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.
Per l'effetto, va dichiarato in parte qua il difetto di giurisdizione, essendo il motivo di gravame devoluto alla cognizione del giudice ordinario e, in virtù dell'art. 11 del c.p.a., restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1° dicembre 2023, n. 6614).
Il terzo motivo di diritto va dunque dichiarato inammissibile, poiché inerente la quantificazione dell'indennità ex art. 42-bis cit., va quindi declinata la giurisdizione amministrativa a favore di quella ordinaria, ex art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e art. 29 del d.lgs. n. 150/2011.
Quanto al merito del ricorso.
Il primo motivo di diritto è infondato, dato che sono agli atti le attestazioni di Poste s.p.a. di consegna degli avvisi ai ricorrenti sopra citati (cfr. deposito del 16 febbraio 2025); inoltre le modalità di notifica erano state stabilite dal decreto presidenziale n. 38 del 9 gennaio 2024 di questo T.A.R. a cui il Comune si è attenuto.
Le doglianze esposte a nome ed interesse di soggetti dichiaratamente non ricorrenti, poi, non sono ammissibili.
Il secondo motivo è parimenti infondato, dato che la nota del 15 gennaio 2024, non sono memorie contro deduttive, bensì precisazioni in fatto relative alle quote di proprietà di alcuni ricorrenti e alla effettiva residenza di uno di questi e deduzioni in merito alla corresponsione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Aspetti questi, anche a voler astrattamente concedere che non siano stati tenuti in considerazione nel procedimento, comunque inidonei a provocare la illegittimità del procedimento e del provvedimento finale.
Deve sul punto osservarsi, in via generale, che le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente (cfr. T.A.R. Campania, n. 6614 cit.). Non occorre, inoltre, che il provvedimento finale porti puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata (T.A.R. Marche, Sez. I, 8 novembre 2023, n. 699, confermata in appello da C.d.S., Sez. II, 19 agosto 2024, n. 7167). Nella specie il contenuto della nota ridetta può, al più, teoricamente riguardare il quantum dell'indennità ex art. 42-bis, per cui non influisce sulla legittimità del provvedimento di acquisizione sanante.
Anche il quarto motivo va disatteso, non ravvisandosi illegittimità nell'operato della p.a. resistente.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta, come da motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte resistente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.