Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 5 maggio 2025, n. 3774

Presidente: Simonetti - Estensore: Caponigro

1. L'appello proposto dalla RAI - Radiotelevisione Italia s.p.a. (di seguito solo RAI) è fondato e, sussistendone i presupposti, può essere immediatamente definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Il sig. Luigi S., titolare di posizione SIAE, in data 11 luglio 2024, ha chiesto alla RAI, ai sensi e per gli effetti della l. n. 241 del 1990, di fornire i tabulati dettagliati delle trasmissioni contenenti le sue composizioni su RAI Storia, Rai Cultura e su tutti gli altri canali digitali RAI, riportando la lista completa di 54 opere e specificando che i tabulati richiesti avrebbero dovuto includere: le date precise delle trasmissioni; gli orari di messa in onda; gli anni di trasmissione; le ore di passaggio dei brani.

Il T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con la sentenza n. 2853 del 7 febbraio 2025, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Luigi S. avverso il silenzio-diniego formatosi sulla detta istanza di accesso e, per l'effetto, ha ordinato alla RAI di consentire l'accesso agli atti richiesti tramite esibizione ed estrazione di copia nel termine di trenta giorni.

Di talché, la RAI ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:

Inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica al controinteressato pretermesso. Violazione degli artt. 41 e 116 c.p.a.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica al controinteressato, vale a dire la SIAE, atteso che, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a., la proposizione del ricorso in materia di accesso avviene mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.

La RAI, al pari di qualunque altra emittente che riproduce via radio, video, internet o in altro modo brani musicali, interverrebbe nel rapporto tra autore e SIAE solo quale licenziataria di quest'ultima, ma non avrebbe titolo per gestire i diritti d'autore riservati alla SIAE.

Nel merito. Errore in fatto e in diritto ed errata valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990. Violazione del principio di economicità ed efficienza della P.A. Difetto di motivazione.

Se è vero che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e), si intende per "pubblica amministrazione", "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato" (e, quindi, anche la RAI), gli stessi soggetti sono annoverati tra le PP.AA. "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario", mentre, nel caso di specie, la richiesta sottenderebbe un interesse strettamente personale e l'attività che lo riguarda non sarebbe configurabile in termini di attività di pubblico interesse.

L'oggetto della richiesta non afferirebbe alla categoria dei "documenti amministrativi", ma risponderebbe ad interessi privati, attestandosi su un piano puramente civilistico, e consisterebbe in un obbligo di facere, ovvero un'estrazione in forma di reportistica.

Non sussisterebbe in capo alla RAI l'obbligo di fornire riscontro positivo alla richiesta del sig. S., in quanto non sussisterebbe un documento già "formato" e "detenuto" dalla stessa.

Il sig. Luigi S. ha contestato la fondatezza delle argomentazioni sviluppate dall'appellante, concludendo per il rigetto del gravame.

La RAI ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Il primo motivo, con cui la RAI ha dedotto l'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica al controinteressato, non è fondato, in quanto la SIAE non può essere qualificata come controinteressata nel presente giudizio in materia di accesso.

La nozione di controinteressato in materia di accesso, infatti, è definita dall'art. 22, comma 1, lett. c), della l. n. 241 del 1990, secondo cui controinteressati sono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

Nel caso di specie, non sussiste alcun diritto alla riservatezza della SIAE che potrebbe essere compromesso, né a tal fine può assumere rilievo il possibile utilizzo dei documenti richiesti in un eventuale contenzioso, sicché il ricorso di primo grado è ammissibile, non sussistendo alcun onere di necessaria notifica del ricorso alla SIAE.

4. Il secondo motivo, invece, è fondato e va accolto nei sensi di quanto di seguito evidenziato.

4.1. In limine, come riconosciuto anche dall'appellante, occorre rilevare che la RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) è soggetta al diritto di accesso, come previsto dall'art. 23 della l. 241/1990, in quanto "gestore di pubblici servizi".

Infatti, nonostante la sua forma giuridica di società per azioni, la società svolge attività di pubblico interesse, gestendo il servizio pubblico radiotelevisivo in esclusiva ed essendo soggetta a nomine di componenti del Consiglio di amministrazione da parte di pubbliche Autorità.

4.2. Le doglianze sono fondate, atteso che il sig. S. non ha chiesto l'esibizione di documenti formati e detenuti dall'Amministrazione, ma ha sostanzialmente domandato alla RAI un obbligo di facere, costituito dalla formazione di tabulati relativi a 54 opere che includano le date precise delle trasmissioni, gli orari di messa in onda, gli anni di trasmissione e le ore di passaggio dei brani.

In sostanza, il richiedente ha chiesto lo svolgimento di un'attività essenzialmente di reporting, vale a dire finalizzata alla produzione di informazioni tramite la raccolta e l'elaborazione di dati.

L'istanza di accesso agli atti ha lo scopo di consentire l'esercizio del diritto di accesso, ovvero la possibilità di prendere visione e ottenere copia di documenti amministrativi al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Tale istanza, tuttavia, non può contenere un obbligo di facere, ovvero un comando rivolto alla pubblica amministrazione di compiere un'azione oltre la semplice ostensione dei documenti, vale a dire un'attività diversa ed ulteriore dalla consegna dei documenti richiesti già esistenti.

In altri, termini, l'istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell'istanza, ponendo in capo alla stessa un mero dovere di dare, ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito, non anche un preliminare dovere di facere, ossia di confezionare una documentazione prima inesistente (cfr., ex multis, C.d.S., III, 23 febbraio 2023, n. 1884; IV, 14 dicembre 2021, n. 8333).

5. L'appello, sulla base di quanto esposto, deve essere accolto in quanto fondato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. Luigi S.

6. La peculiarità della controversia induce a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe (R.G. n. 2320 del 2025) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Luigi S.

Compensa tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.