Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 22 maggio 2025, n. 1795

Presidente ed Estensore: Nunziata

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si espone di avere necessità di ottenere il CEL per i lavori su autostrada Milano-Napoli - tratta Milano-Parma dal Km 1+740 al km 119+500 - servizio di manutenzione ordinaria, dal momento che tale certificato consente di poter incrementare l'attestato SOA di cui è titolare e comunque rappresenta la prova curriculare per poter beneficiare di punteggi supplementari per specifiche gare di appalto, in quanto garantisce la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto. Tuttavia, anche dopo la richiesta di ottenimento del CEL e numerosi solleciti, tale documento non è stato ancora caricato telematicamente sul sito ANAC: di qui il presente ricorso contro il silenzio ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o "c.p.a."), in cui si deduce circa la violazione dell'art. 97 Cost., della l. n. 241/1990 e del principio di buon andamento.

1.1. Nessuno si è costituito in giudizio.

2. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. La Sezione ritiene, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, che il certificato di esecuzione dei lavori (CEL) vada qualificato come un atto di natura privatistica, riconducibile all'attività di stazione appaltante nella sua qualità di contraente.

Tale certificato attesta, infatti, la valutazione della stazione appaltante - quale contraente - che "i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e, sotto il profilo cronologico, può essere emanato quando la stessa rileva che i lavori non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria". La stazione appaltante può decidere di non emettere il certificato, qualora ritenga che i lavori non siano stati "realizzati regolarmente e con buon esito ovvero rilevi che essi abbiano dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria".

La relativa attività di certificazione deve essere coerente con le circostanze emerse al termine del rapporto contrattuale ed ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza, rilevanti nella fase della esecuzione del contratto (artt. 1176 e 1376 del codice civile). Il contraente privato può agire innanzi al giudice civile o in sede arbitrale non solo per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale, ma anche per far rilevare che la stazione appaltante stia violando il principio di buona fede in executivis, tardando senza idonea giustificazione il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori. Ciò comporta che tra la stazione appaltante e l'altro contraente non sono ravvisabili posizioni di potere autoritativo e di interesse legittimo: i loro rapporti sono disciplinati dal diritto privato, configurandosi posizioni di diritto e di obbligo, da valutare sulla base dei sopra richiamati principi di buona fede e correttezza.

3.1. Va pertanto richiamato il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 4 ottobre 2023, n. 14677; C.d.S., IV, 1° luglio 2021, n. 5037; 7 giugno 2017, n. 2751) secondo cui è inammissibile - per difetto di giurisdizione - il ricorso presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, quando si agisca per ottenere tutela per una posizione non qualificabile come interesse legittimo, che sia invece tutelabile dal giudice ordinario.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione di parti resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.