Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 26 maggio 2025, n. 473
Presidente: Scala - Estensore: Traina
Considerato che:
- con il provvedimento in epigrafe lo Sportello unico per l'Immigrazione di Latina ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 17 dicembre 2024, in quanto è stato espresso il parere ostativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro che non ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per essere scaduto il permesso di soggiorno in data 8 aprile 2021, data superiore ai 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza;
- avverso il prefato provvedimento il ricorrente è tempestivamente insorto con il ricorso in epigrafe, recante due articolate censure con cui ha denunciato l'illegittimità per: I) «violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, comma 10, del d.lgs. 286/98 e dell'art. 5 comma 5 del T.U.; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta»; II) «violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis legge 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/90».
Rilevato che:
- il ricorrente lamenta che non siano state considerate le osservazioni presentate a seguito del preavviso di revoca, nonostante fosse in possesso dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno, e che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione) non prevede un limite esplicito al numero di domande di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato per la stessa persona, dovendo ogni nuova domanda essere esaminata caso per caso in base alle condizioni specifiche e ai requisiti richiesti e che, soprattutto, la medesima norma non prevede un termine perentorio entro cui presentare la domanda di conversione, come anche confermato dalla giurisprudenza, che ha chiarito che l'istanza di conversione può essere validamente presentata anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno stagionale, purché il richiedente dimostri di possedere i requisiti necessari per il rilascio del permesso per lavoro subordinato.
Considerato che:
- per quanto esposto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
- nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l'Avvocatura generale dello Stato in difesa dell'intimato Ufficio territoriale per il governo, con atto di mero stile;
- con decreto n. 30 del 14 maggio 2025 il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- alla odierna camera di consiglio, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., come da avviso reso a verbale.
Ritenuto che:
- il ricorso, manifestamente fondato, merita di essere accolto in quanto il provvedimento impugnato, siccome fondato unicamente sulla scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, non è coerente con la normativa invocata, come da giurisprudenza del giudice di appello da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Considerato che in proposito è stato osservato che: «Invero, non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell'esito favorevole della procedura per l'attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno "sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione" (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell'Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione che riposano in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo nonché sull'attribuzione della quota fissata dai decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell'istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l'inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l'esito favorevole del procedimento per l'attribuzione della quota di conversione del titolo» (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604; in termini, 28 dicembre 2022, n. 11392).
Considerato che i principi declinati dal giudice di appello si attagliano anche al caso di specie e che, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto collide con l'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 che, ai fini in parola, richiede l'aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, non costituendo elemento ostativo, ai fini in parola, l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno da convertire.
Rilevato, per altro verso, che la circolare indicata nella motivazione del provvedimento impugnato - peraltro non prodotta agli atti dall'Amministrazione, che si è costituita con memoria formale e non ha depositato gli atti del procedimento - non potrebbe costituire idoneo motivo a supporto della disposta revoca poiché in contrasto con la normativa primaria indicata e, quindi, oggetto di disapplicazione.
Considerato che all'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, cui consegue l'obbligo per l'Amministrazione di procedere al riesame dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valutando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti come sopra indicati.
Ritenuto che le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Considerato, a tale proposito, che: a) parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; b) in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato l'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato» e che, nel caso di specie, tale pagamento deve essere effettuato in favore della Giustizia amministrativa; deve, invece, [essere] rinviata alla presentazione di apposita istanza da parte del ricorrente la liquidazione del compenso al proprio difensore, previa dimostrazione dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con pagamento in favore della Giustizia amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.