Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 30 maggio 2025, n. 4726

Presidente: Lotti - Estensore: Palmieri

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, tutti proprietari di distinte unità immobiliari site nel condominio "Via dei Marsi 28", ubicato in Pescara, alla Via dei Marsi, n. 28, hanno impugnato innanzi al T.A.R. Abruzzo, Sez. staccata Pescara, l'ordinanza contingibile e urgente n. 145, adottata dal Sindaco di Pescara in data 29 novembre 2023.

In punto di fatto essi hanno esposto che l'Assemblea condominiale, in data 27 luglio 2022, volendo accedere agli incentivi previsti dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con l. 17 luglio 2000, n. 77) per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. superbonus), aveva deliberato di procedere ad un intervento di "demolizione e ricostruzione" del fabbricato ubicato in Pescara, alla Via dei Marsi, n. 28.

Al fine di accertare le reali condizioni strutturali dell'immobile, il condominio aveva deciso di commissionare apposita perizia tecnica al Comando dei Vigili del fuoco di Pescara.

In data 9 novembre 2022 il Comando dei Vigili del fuoco di Pescara ha effettuato un sopralluogo presso lo stabile condominiale, all'esito del quale ha trasmesso al Comune di Pescara e al condominio apposita segnalazione di cui alla nota del 30 novembre 2022, con cui veniva accertato, a seguito di un esame speditivo a vista, "un quadro fessurativo che, seppur non indicativo di condizioni di pericolo imminente, non consente di escludere possibili evoluzioni negative nel tempo".

La nota concludeva nel senso che, "in attesa di lavori, è altresì necessario, a tutela dell'immobile, porre la struttura sotto costante monitoraggio, anche strumentale, da parte del tecnico abilitato, al fine di rilevare eventuali evoluzioni del dissesto riscontrato e predisporre ogni eventuale misura di salvaguardia preventiva ritenuta più opportuna".

Di seguito, con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 145 del 29 novembre 2023, tenuto conto anche della relazione del 16 ottobre 2023 redatta dallo studio tecnico Rete HET incaricato dal condominio per approfondire le effettive condizioni del fabbricato, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza ed incolumità pubblica, è stata dichiarata l'inagibilità dell'intero fabbricato sito in via dei Marsi n. 28 e ordinato lo sgombero immediato delle persone residenti.

A fondamento del gravame, i ricorrenti hanno dedotto plurime violazioni di legge, nonché l'eccesso di potere da parte dell'Amministrazione.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, riservando altresì future azioni risarcitorie nei confronti del civico ente. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Pescara ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 176/24 il T.A.R. Pescara ha respinto il ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale gli appellanti hanno interposto gravame, affidato alle seguenti censure, appresso sintetizzate: 1) error in iudicando - violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 del "Regolamento per la tutela della pubblica incolumità" approvato dal Comune di Pescara con d.C.c. 25 febbraio 2016, n. 24; 2) error in iudicando - violazione degli artt. 1 e 7 l. n. 241/1990 - violazione degli artt. 24 e 97 Cost. - eccesso di potere.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Pescara ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 22 maggio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione.

2. L'appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.

3. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: "I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati a fronteggiare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo; dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare" (C.d.S., V, 18 dicembre 2024, n. 10193).

In particolare, con tale strumento "è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo" (C.d.S., V, 4 novembre 2024, n. 8719).

4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, l'Amministrazione ha dichiarato l'inagibilità dello stabile condominiale, e ordinato lo sgombero, sulla base:

- del sopralluogo eseguito dal Comando VV.F. di Pescara del 30 novembre 2022, in cui si è accertato "... un quadro fessurativo che, seppur non indicativo di condizioni di pericolo imminente, non consente di escludere possibili evoluzioni negative nel tempo";

- della relazione tecnica del 16 ottobre 2023, commissionata dallo stesso condominio allo studio tecnico Rete HET, in cui si legge che: "Infine, è da tenere presente che l'edificio presenta allo stato attuale forti ed evidenti carenze statiche ed è ubicato in adiacenza ad altri edifici oltre che fronteggiante la strada di accesso. Sulla base dei dati disponibili non è possibile escludere il cedimento o fenomeni di collasso strutturali incontrollati, anche parziali, a seguito di eventi sismici o per altri fenomeni sia naturali che antropici. Si tratta, quindi, di una situazione di pericolo con possibili fenomeni incontrollati generatori di rischio per persone e cose la quale costituisce minaccia per la pubblica incolumità".

5. Orbene, alla luce di tali elementi istruttori, può senz'altro affermarsi la sussistenza di un pericolo imminente per la pubblica incolumità, tale da non consentire di agire con i rimedi ordinari. In particolare, nessun rilievo assume la circostanza - dedotta dagli appellanti - che egli elementi istruttori dai quali evincersi la situazione di pericolo provengano, oltre che da un organismo pubblico (il Comando VV.F. di Pescara), anche da un soggetto privato (relazione tecnica del 16 ottobre 2023, commissionata dal condominio allo studio tecnico Rete HET), non prevedendo le previsioni di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 alcuna esclusiva e/o limitazione quanto alla fonte della conoscenza del pericolo.

6. Ancora, non rileva la circostanza che la paventata situazione di pericolo non si sia concretizzata nel corso del tempo, in quanto la finalità che la suddetta normativa mira a realizzare è quella di scongiurare un pericolo imminente e irreparabile, allorquando le emergenze fattuali lo facciano verosimilmente presagire, secondo un giudizio di scienza e prudenza. E nella fattispecie in esame, le suddette relazioni istruttorie dei VV.F. e dello studio tecnico Rete HET erano tali da non consentire di "escludere il cedimento o fenomeni di collasso strutturali incontrollati, anche parziali, a seguito di eventi sismici o per altri fenomeni sia naturali che antropici" (rel. Rete HET cit.).

7. Alla stessa stregua, l'impugnata ordinanza si sottrae al dedotto deficit di proporzionalità, atteso che la situazione di pericolo emergente dagli accertamenti istruttori era tale da non consentire di adottare misure meno invasive, che in relazione al paventato rischio sarebbero dunque state inidonee a preservare il bene (tutela della pubblica incolumità) oggetto di tutela.

8. Da ultimo, va rigettata l'ulteriore censura di parte appellante, di mancata attivazione delle garanzie partecipative. Sul punto, è sufficiente osservare che con ordinanza n. 32 del 20 gennaio 2023 il dirigente del settore LL.PP. dell'ente civico ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione richiamata nella nota del 30 novembre 2022 dei VV.F. di Pescara, al fine di poter conoscere la reale situazione del fabbricato in argomento, il costante monitoraggio della struttura in attesa di eventuali lavori da effettuare sull'edificio e la trasmissione delle informazioni circa gli interventi necessari per la messa in sicurezza, avvertendo che in difetto si sarebbe provveduto d'ufficio e con urgenza a dichiarare l'inagibilità dell'intero stabile condominiale.

Pertanto, il condominio era perfettamente al corrente del procedimento in corso, e avrebbe pertanto ben potuto fornire il proprio apporto collaborativo, talché nessun vulnus alle garanzie partecipative risulta essersi verificato nella fattispecie in esame.

9. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 176/2024.