Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 17 aprile 2026, n. 1756
Presidente: Russo - Estensore: Torraca
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Macherio ha vietato la prosecuzione dell'attività edilizia di cui alla SCIA n. 137/2023 (prot. n. 12653), dal medesimo presentata in data 19 dicembre 2023, avente oggetto la realizzazione di una tomba di famiglia all'interno del Cimitero della Frazione Bareggia.
Il ricorrente ha esposto in fatto:
- di aver ottenuto dal Comune, in forza di concessione/convenzione n. 41/2014, sottoscritta in data 18 novembre 2014, la concessione di un'area di m. 4,10 x 3,10 all'interno del Cimitero di Macherio, fraz. Bareggia, per la costruzione di una tomba di famiglia a progetto convenzionato fornito dal Comune, per n. 12 posti salma oltre a n. 12 ossari per resti o ceneri per un periodo di anni 90;
- di aver presentato, in data 19 dicembre 2023, SCIA per l'inizio delle relative attività di costruzione;
- che, in data 24 giugno 2024, il Comune aveva inviato un preavviso di divieto di prosecuzione della predetta attività edilizia in ragione: a) della non conformità dell'intervento al vigente piano regolatore cimiteriale (in forza del quale erano consentite soltanto tombe o cappelle gentilizie a tipologia epigea); b) della non conformità del progetto alle prescrizioni tecniche e prestazionali, c) della realizzazione di una sottomurazione al muro di cinta del cimitero non supportata da adeguate indagini; d) della carenza dell'autorizzazione paesaggistica; e) della carenza delle autorizzazioni comunali per l'esecuzione di lavori di cui sopra e della mancata iscrizione dell'impresa esecutrice al registro comunale delle ditte autorizzate;
- che, nonostante le controdeduzioni presentate dal ricorrente a mezzo del professionista incaricato, in data 10 dicembre 2024 il Comune aveva comunicato l'impugnato provvedimento inibitorio.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto gravame, articolando le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990; 2) eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifesta e carenza di motivazione. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della inefficacia del provvedimento impugnato o il suo annullamento.
Il Comune resistente, regolarmente intimato, ha omesso di costituirsi.
All'udienza pubblica del 10 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990.
3. La doglianza è fondata.
3.1. Come è noto, il comma 3 dell'art. 19 attribuisce all'Amministrazione un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni - trenta in materia edilizia (comma 6-bis), dalla presentazione della SCIA, dando la preferenza a quelli conformativi, "qualora sia possibile"; mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili "in presenza delle condizioni" previste dall'art. 21-novies della stessa l. n. 241 del 1990.
Inoltre, il comma 8-bis dell'art. 2 l. 241/1990 stabilisce che «Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni».
Le suddette disposizioni sono state interpretate dalla consolidata giurisprudenza nel senso che "anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l'autotutela; e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico" (cfr. C.d.S., Sez. III, 29 aprile 2024, n. 3896; Sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553; Sez. II, 4 febbraio 2022, n. 782; Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
3.2. Nel caso di specie, nonostante l'omessa produzione in giudizio della SCIA di cui è controversia, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che tale segnalazione (n. 137/2023 - prot. n. 12643) è stata presentata dal ricorrente in data 19 dicembre 2023, mentre il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della segnalazione è stato adottato dal Comune - previo preavviso di rigetto del 24 giugno 2024 - in data 10 dicembre 2024.
È evidente, pertanto, come, già al momento della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il termine di cui all'art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990 fosse ormai decorso, con conseguente consolidamento del titolo edilizio.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, tardivo e, come tale, inefficace. Sono fatti salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, eventualmente adottabili in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-novies l. 241/1990.
3. Per tali ragioni, previo assorbimento delle restanti censure, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va, per l'effetto, dichiarato inefficace.
4. Tenuto conto dell'omessa costituzione dell'Amministrazione resistente e della non complessità della questione esaminata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.