Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 15 aprile 2026, n. 216
Presidente: Perpetuini - Estensore: Baraldi
FATTO
I signori Rocco S., Maria Stella I., Maria Antonella I., Domenico C., Emanuela R., Rosalba M., Giorgio D.C., Ornella G., Pierpaolo B., Giuseppe C., Renato C. e Francesca C., odierni ricorrenti, sono tutti residenti o proprietari di immobili situati nel Comune di L'Aquila, ai lati di una strada denominata via Tito Pellicciotti.
I predetti signori hanno già impugnato la determinazione n. 589 del 1° marzo 2023 di approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di scelta del contraente adottata dal dirigente del Settore opere pubbliche del Comune di L'Aquila per la "messa in sicurezza viabilità varia - lavoro di completamento del tratto finale della strada via Tito Pellicciotti con messa in sicurezza del pendio" e, all'esito del relativo giudizio, è stata emessa la sentenza n. 61/2025 con cui questo Tribunale ha accolto il predetto ricorso affermando dapprima che "la decisione di rendere accessibile da ambo le direzioni la via Pellicciotti, ne determina la trasformazione da strada vicinale, venuta ad esistenza per iniziativa privata, in una infrastruttura pubblica che non può sottrarsi alla verifica di conformità con le previsioni di PRG che definiscono la rete delle vie di comunicazione o al procedimento di variante speciale dello strumento urbanistico" e poi che "La deliberazione dirigenziale n. 589/2023 ha quindi il contenuto sostanziale di una variante al PRG che, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio comunale, titolare della relativa competenza, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 267/2000".
Successivamente, preso atto che dal 7 maggio 2025 risultava disattivata l'illuminazione pubblica su via Pellicciotti, il difensore degli odierni ricorrenti ha scritto in data 13 maggio 2025 al Comune di L'Aquila e al legale rappresentante della società che svolge il relativo servizio per il Comune chiedendo che fosse data conferma dell'avvenuto distacco del servizio di pubblica illuminazione e chiedendo altresì, al Sindaco ed al Prefetto di L'Aquila, di intervenire "per reprimere l'improvvida iniziativa comunale ed eliminare la situazione di oggettivo e grave pericolo derivante dall'assenza di illuminazione sul sopra indicato tratto viario".
Con nota n. 53593 del 15 maggio 2025, il Comune di L'Aquila ha risposto alla predetta nota affermando che «il distacco della fornitura è stato effettuato sul solo tratto stradale "cieco" diramante da via Tito Pellicciotti/via Vasche del Vento e, alla data odierna, di natura privata non più gravato da una servitù di pubblico transito...».
Con lettera pec del 15 maggio 2025, il difensore degli odierni ricorrenti, presa visione della determina dirigenziale 1594/2025, di cui in epigrafe, con cui il dirigente del Settore D201 del Comune di L'Aquila ha disposto «Di prendere atto del parere espresso dalla Civica Avvocatura in seno alla nota di trasmissione della sentenza protocollo n. 15598 del 07/02/2025 con il quale si chiarisce che sulla base della sentenza adottata, il breve tratto stradale "... non debba essere servito dalle reti pubbliche dei servizi, quale pubblica illuminazione, e fognatura, né essere oggetto dei servizi riservati alle strade pubbliche quali vigilanza urbana, controlli di sicurezza, ritiro dei rifiuti urbani nella forma del porta-a-porta, spazzamento, sgombero della neve e spargimento di sale, manutenzioni varie"», ha chiesto al Comune de L'Aquila l'invio del parere espresso dalla Avvocatura civica menzionato nella sopra riportata determina e la documentazione che comprovi la limitazione della proprietà pubblica della strada solo nel tratto compreso tra Via F. Savini e incrocio Via Vasche del Vento.
Non ricevendo riscontro sul punto dal Comune gli odierni ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 giugno 2025, con cui hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, di estremi non conosciuti, mediante il quale il competente settore del Comune di L'Aquila ha ordinato alla società Enrico Bergamotto s.r.l. di procedere al distacco della pubblica illuminazione su un tratto della via Tito Pellicciotti nonché della determinazione n. 1594 dell'8 aprile 2025 sopra menzionata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 331 c.p. - sviamento;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 241/1990;
3) eccesso di potere per falsità dei presupposti e della causa.
Si è costituito in giudizio, in data 4 luglio 2025, il Comune de L'Aquila che ha, in primis, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice a favore del Giudice Ordinario affermando che «Nel caso di specie il Comune ha svolto una mera operazione materiale a tutela della propria integrità patrimoniale, rivolta a non indirizzare ulteriormente l'energia elettrica, della quale il Comune si rende acquirente per l'alimentazione della rete di illuminazione pubblica, verso quei lampioni che sono stati indebitamente collocati nell'area padronale di spettanza degli odierni ricorrenti. Tale scelta, indubbiamente legittima, nell'amministrazione del patrimonio dell'Ente Locale si è risolta in un mero comportamento... In sostanza il "provvedimento" del Comune costituisce un primo passo verso la cessazione dell'illecito considerato dalla Suprema Corte, collocato, ovviamente, nella sfera della tutela dei diritti soggettivi del Comune dell'Aquila (ché il desistere da una condotta foriera di responsabilità risarcitoria costituisce esercizio del proprio diritto soggettivo e, anzi, riconduzione della propria attività nel paradigma della legittimità). L'opzione del Comune intesa a far cessare uno stato di fatto che non trova corrispondenza in una condizione di legittimità non può essere assolutamente sussunta nell'ambito della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 c.p.a., essendo materia del tutto estranea all'esercizio, come pure al mancato esercizio, del potere».
Dopo tale eccezione, il Comune di L'Aquila ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
Si è costituita in giudizio, in data 9 luglio 2025, la società Enrico Bergamotto s.r.l., incaricata del servizio della pubblica illuminazione da parte del Comune di L'Aquila, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto «alcuna responsabilità diretta ovvero alcun interesse giuridicamente rilevante sussiste in capo alla Bergamotto in relazione al provvedimento impugnato, che resta atto proprio ed esclusivo dell'amministrazione resistente, eventualmente gestito tramite l'appaltatore principale: si ribadisce, d'altronde, che nel caso di specie la Enrico Bergamotto S.r.l. deve ritenersi un "nudus minister" privo di potere autoritativo, non avendo emanato alcun provvedimento amministrativo e non essendo titolare di poteri decisionali in merito all'interruzione o alla gestione dell'illuminazione pubblica. Le operazioni oggetto di doglianza sono state eseguite su ordine dell'appaltatore principale; pertanto ogni posizione soggettiva dedotta in giudizio deve essere semmai azionata, oltre che nei confronti del Comune di L'Aquila, verso la Edison Next Government S.r.l.».
All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025 è stata emessa l'ordinanza n. 156/2025 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare, confermando così il decreto monocratico n. 140/2025.
Parte ricorrente e la società Enrico Bergamotto s.r.l. hanno poi depositato memorie finali rispettivamente in data 21 febbraio 2026 e 19 febbraio 2026 nonché memorie di replica in data 4 marzo 2026 e, infine, all'udienza pubblica del 25 marzo 2026, previo avviso alle parti di possibile sentenza breve, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
2.1. Il Collegio osserva che il Comune di L'Aquila ha formulato eccezione di difetto di giurisdizione nella propria memoria di costituzione affermando che nella presente vicenda "il Comune ha svolto una mera operazione materiale a tutela della propria integrità patrimoniale" e, dunque, tale comportamento, non implicante atti o provvedimenti della P.A., sarebbe soggetto alla giurisdizione del G.O.
2.2. L'eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che nella presente vicenda viene contestato l'agire del Comune di L'Aquila in merito al servizio di pubblica illuminazione che, chiaramente, costituisce un servizio pubblico e, dunque, rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
3. Precisato quanto sopra, il Collegio osserva che oggetto della presente vicenda è la legittimità o meno della sospensione del servizio di illuminazione pubblica nella strada dei ricorrenti, sospensione disposta dal Comune di L'Aquila sulla base della circostanza, compiutamente ribadita e spiegata nella memoria di costituzione, che la predetta strada sarebbe di proprietà privata dei ricorrenti ai quali, dunque, spetterebbe l'onere del servizio di illuminazione.
Ne deriva, dunque, che la questione centrale e rilevante nella presente vicenda concerne la natura dell'area dove insistono le case dei ricorrenti e dove sono ubicati i lampioni comunali che sono stati spenti su ordine del Comune di L'Aquila, ossia se la stessa sia strada privata tout court o, come sostenuto da parte ricorrente, strada privata soggetta a servitù pubblica.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che la determinazione dirigenziale n. 1594 dell'8 aprile 2025, impugnata da parte ricorrente, espressamente afferma sul punto «Di prendere atto del parere espresso dalla Civica Avvocatura in seno alla nota di trasmissione della sentenza protocollo n. 15598 del 07/02/2025 con il quale si chiarisce che sulla base della sentenza adottata, il breve tratto stradale "... non debba essere servito dalle reti pubbliche dei servizi, quale pubblica illuminazione, e fognatura, né essere oggetto dei servizi riservati alle strade pubbliche quali vigilanza urbana, controlli di sicurezza, ritiro dei rifiuti urbani nella forma del porta-a-porta, spazzamento, sgombero della neve e spargimento di sale, manutenzioni varie"».
Rispetto a tale statuizione parte ricorrente ha formulato apposita censura nel ricorso, nello specifico col terzo motivo, affermando che «Non risponde al vero che il tratto oggetto del distacco della pubblica illuminazione, che è una porzione della strada denominata via Tito Pellicciotti, sia "alla data odierna di natura privata non più gravato di una servitù di pubblico transito". La servitù, infatti, esiste da oltre 30 anni e non è mai cessata e, del resto, il Settore OO.PP., e lo stesso geom. Bolino, che ne era il RUP, dovranno - se capaci - spiegare come possano avere ideato, approvato ed iniziato "in somma urgenza, sotto le riserve di legge" l'intervento di allungamento del predetto tratto viario adottando i provvedimenti annullati da codesto Tar in accoglimento del ricorso definito dalla sentenza 63/2025. D'altro canto va evidenziato che la via Tito Pellicciotti è inserita, per la sua interezza, nel "viario aquilano" pubblicato sul sito comunale...».
Da quanto sopra esposto risulta dunque chiaro che il petitum sostanziale richiesto a questo Giudice Amministrativo concerne il regime proprietario della strada di che trattasi, posto che col primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione del codice penale per interruzione del pubblico servizio mentre col secondo motivo viene lamentata la mancata preventiva comunicazione dell'operato distacco del servizio di illuminazione pubblica.
In altri termini, la decisione del ricorso dipende pianamente dall'accertamento o meno della riconducibilità della strada di che trattasi ad uso pubblico, in quanto dalla sua natura solamente privata (come sostenuto dal Comune resistente) ne deriverebbe la necessaria predisposizione dell'illuminazione da parte dei proprietari privati mentre, nel caso si tratti di strada privata con servitù pubblica (come sostenuto dai ricorrenti), la stessa rientrerebbe nel novero delle strade per cui deve essere disposto il servizio pubblico di illuminazione da parte del Comune di L'Aquila.
Acclarato, dunque, che il petitum sostanziale concerne la natura della strada di che trattasi, il Collegio ritiene che tale domanda radichi pienamente la giurisdizione del Giudice Ordinario in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui «Vale dunque, al fine di radicare la giurisdizione, il principio affermato dalla Corte di cassazione in base al quale "anche se la domanda ha - formalmente - ad oggetto un annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, in realtà ha carattere preventivo e natura di accertamento petitorio, e non è quindi diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A. (di carattere ablatorio o con effetti comunque accertativi della proprietà pubblica), non possedendo tali caratteristiche la ridetta classificazione che riveste [una] funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione" (Cass., Sez. un., 23 dicembre 2016, n. 26897). Il principio, affermato in relazione a ipotesi di classificazione della strada quale pubblica, ben vale, simmetricamente, in una fattispecie quale quella in esame in cui la dichiarazione è di segno opposto, cioè nel senso della natura privata della stessa (cfr. analogamente, fra le altre, C.d.S., I, 20 settembre 2021, parere n. 1463; VI, 25 giugno 2018, n. 3914)» (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5646/2024).
4. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
5. La natura della presente decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.