Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 1° luglio 2025, n. 1141
Presidente: Pasca - Estensore: Rossi
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l'accertamento del proprio diritto alla ripetizione delle somme versate, a titolo di oneri concessori e di oblazione, in relazione alla domanda di condono, respinta con provvedimento del 5 febbraio 2019 e la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione di quanto corrisposto alle stesse.
Il Comune di Lecce e il Ministero dell'economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All'udienza pubblica del 25 giugno 2025, previo avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile parziale inammissibilità del ricorso limitatamente alla domanda restitutoria delle somme versate a titolo di oblazione, la causa è stata introitata in decisione.
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di oblazione va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Il Collegio, sul punto, ritiene di aderire all'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 29291/2008, n. 12899/2013 e n. 11986/2011) secondo cui la controversia sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della l. n. 47/1985 (estensibile anche alle successive discipline normative in tema di condoni edilizi), nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35, comma 16, della medesima legge (che concerne, ad esempio, le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte della P.A.), bensì alla giurisdizione del Giudice ordinario.
E ciò in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma - alla luce dell'art. 103, comma 1, Cost. (il quale richiede che la P.A. abbia agito in veste di autorità) e dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 -, che non consente di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo in tema di oblazione le controversie nelle quali, essendo assente ogni profilo riconducibile all'esercizio di poteri autoritativi, le parti vengono a porsi in una posizione sostanzialmente paritaria.
Infatti «nel caso in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di concessione o di autorizzazione che costituiva la causa dell'oblazione... alla parte che agisce per la restituzione dell'indebito si contrappone una pubblica amministrazione che, esaurito il procedimento cui aveva dato luogo la domanda della controparte, non è qualificata in ordine ai tempi ed ai modi del pagamento delle somme richieste da alcun residuo potere, che valga a ricomprendere la controversia relativa al diritto alla restituzione nella materia "oblazione", attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo soltanto in ragione dell'esercizio rispetto ad essa di una attività discrezionale dell'amministrazione coinvolgente anche i diritti soggettivi dell'interessato» (Cass. civ., Sez. un., n. 29291/2008).
Tale orientamento è ormai fatto proprio dall'indirizzo prevalente della stessa giurisprudenza amministrativa che ha ribadito - con una motivazione che questo Collegio ritiene del tutto condivisibile - che le controversie sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della l. n. 47 del 1985 non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 35, comma 16, della medesima legge, dato che "questa è limitata al solo caso in cui alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione. Ove, invece, l'amministrazione concluda il procedimento, adottando un definitivo diniego sull'istanza, la sua azione non è qualificata, in ordine ai tempi e modi di restituzione delle somme, da alcun potere autoritativo, per cui le parti si trovano in una posizione di sostanziale parità, con devoluzione delle relative controversie al giudice dei diritti, dovendosi, più specificamente, qualificare la fattispecie in esame come ipotesi di ordinario indebito oggettivo" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 12 gennaio 2022, n. 264; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1897/2020; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 ottobre 2022, n. 6175; T.A.R. Lazio, Latina, 13 gennaio 2025, n. 17).
Con riferimento, invece, alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori, al Tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto integrale rimborso, per quanto documentato in atti, degli importi dovuti dall'Amministrazione comunale.
In conclusione, per le ragioni esposte:
- quanto alla domanda restitutoria delle somme versate a titolo di oblazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo adito Giudice amministrativo, dovendosi indicare nel Giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione in materia dinanzi alla quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.;
- per il resto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni esposte in parte motiva, lo dichiara, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel Giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. e, per il resto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.