Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 4 luglio 2025, n. 5804

Presidente: De Nictolis - Estensore: Di Raimondo

FATTO E DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al silenzio-inadempimento formatosi su diffida a provvedere sulla revoca del provvedimento di revoca della patente di guida.

2. Con appello notificato e depositato il 25 marzo 2025, l'odierno appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 29 gennaio 2025, n. 56, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, ha respinto il suo ricorso proposto per la declaratoria di illegittimità "del silenzio-inadempimento formatosi in relazione ad istanza di provvedere mediante avvio e conclusione di un procedimento amministrativo volto all'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 22/2018, 24/2020 e 99/2020 e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8249/2021, e per il consequenziale ordine di provvedere".

3. Risulta dal fascicolo telematico che:

- l'odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. Marche il decreto n. prot. 60327 del 28 giugno 2017, con il quale la Prefettura di Ancona ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, prima, cioè, della pubblicazione della sentenza 19 febbraio 2018, n. 22, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 della citata disposizione normativa, "nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990";

- l'interessato ha successivamente chiesto la riapertura del procedimento amministrativo e impugnato il relativo diniego con ricorso dinanzi al T.A.R. Marche, che, con sentenza 27 ottobre 2021, n. 756, non impugnata, ha declinato la propria giurisdizione in favore dell'a.g.o.;

- il processo è stato riassunto dinanzi al Giudice di pace di Fabriano che, tuttavia, ha indicato la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale è stato nuovamente riassunto il processo;

- con sentenza 27 maggio 2024, n. 1089, impugnata dall'interessato dinanzi alla Corte di appello di Ancona con giudizio tuttora pendente, il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda, "vista la pluralità di procedimenti a carico del ricorrente per motivi di spaccio di stupefacenti ex art. 73 L. 309/90, definiti con sentenza passata in giudicato e senza che sia sopraggiunta riabilitazione", ritenendo che "la situazione dell'attore esclude il requisito della meritevolezza dell'accoglimento della domanda, con restituzione del titolo abilitativo alla guida ove non sia sopraggiunta la riabilitazione" e considerando che "ad essere ulteriormente ostativa all'accoglimento della domanda è la pendenza di ulteriore procedimento della stessa natura, dinnanzi al Tribunale Penale di Ancona, R.G.N.R. N. 2871/17, R.G. GIP 4805/17, Reg. Dib. N. 1196/23 (produzione attorea del 09.01.24), circostanza che comunque fa propendere questo giudice per una valutazione negativa del caso di specie, stante l'inesistenza delle condizioni per ritenere meritevole l'attore di vedersi accolta la domanda ed annullato il provvedimento di revoca della patente";

- l'odierno appellante ha successivamente proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Marche per ottenere l'annullamento del silenzio-inadempimento che si sarebbe formato in relazione alla sua istanza in data 30 agosto 2024, con la quale aveva diffidato la Prefettura di Ancona e la Motorizzazione civile di Ancona all'attivazione di "un procedimento amministrativo volto alla rimozione di qualunque ostativo gravante sulla persona e sul titolo di guida del suddetto (...), nonché a concludere il procedimento stesso entro i termini di cui all'art. 2, comma 2, L. 241/1990, individuati in giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente, consentendo all'istante la possibilità di conseguire un nuovo titolo di guida";

- con la sentenza qui impugnata, il Tribunale territoriale ha dichiarato "inammissibile il ricorso in epigrafe poiché la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale potrà essere riassunta nei termini e nei modi di legge".

4. L'appellante affida il gravame ad unico motivo di doglianza, con il quale lamenta:

"Motivo unico - violazione degli artt. 7, 9 e 133 c.p.c. - revoca della patente di guida ex art. 120 c.d.s. espressione di attività non vincolata e discrezionale della pubblica amministrazione - competenza funzionale della giustizia amministrativa in materia di silenzio-inadempimento sull'istanza di procedimento in funzione di adeguamento alle prescrizioni imposte dal provvedimento ministeriale gerarchico n. 8249/2021": secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto riconducibile alla giurisdizione dell'a.g.o. la verifica della legittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine alla richiesta di (ri)attivare un procedimento volto al rilascio della patente di guida, considerato che, in buona sostanza, si dovrebbe ritenere, alla luce delle decisioni del Giudice delle leggi e delle circolari ministeriali che ne sono seguite, che "l'attività provvedimentale prefettizia in subiecta materia sia riconducibile ad una potestà amministrativa di natura discrezionale, destinata ad esplicarsi attraverso la facoltà di scelta e la ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere autoritativo e le esigenze individuali del privato, prestando primaria e prioritaria attenzione all'attività lavorativa del reo o all'inserimento di questi nel circuito lavorativo, in ottica di equo bilanciamento tra la finalità di tutela pubblicistica dell'ordine pubblico e della circolazione stradale e la contrapposta tutela soggettiva dell'abilitazione alla conduzione personale di un mezzo di trasporto, quale fondamentale presidio per salvaguardare il posto di lavoro (circostanze, queste, debitamente e abbondantemente documentate dall'appellante in ogni sede, e non riproposte per evitare tediose duplicazioni documentali)".

5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 25 marzo 2025 ed hanno depositato memoria difensiva il 17 giugno 2025, con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello; alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. La sentenza merita conferma e il gravame non può trovare accoglimento.

7. Osserva preliminarmente il Collegio che, accedendo tramite il sito istituzionale della giustizia amministrativa al giudizio n.r.g. 429/2021, è stato possibile rilevare la sostanziale coincidenza dei contenuti della diffida del 30 agosto 2024, da cui origina il presente giudizio, e della memoria partecipativa del 5 luglio 2021 presentata dall'interessato nel procedimento che si è concluso con il rigetto, impugnato con ricorso al T.A.R. Marche, il quale ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale l'interessato ha riproposto il processo (giudizio ora pendente dinanzi alla Corte di appello di Ancona).

Con la seconda nota, l'interessato aveva chiesto di "disporre la riapertura del procedimento amministrativo di revoca della patente ai fini del nulla osta per ottenere il permesso di guida".

L'istanza risulta sostanzialmente coincidente con quanto successivamente domandato nel 2024, quando l'appellante ha chiesto di avviare "un procedimento amministrativo volto alla rimozione di qualunque ostativo gravante sulla persona e sul titolo di guida del suddetto (...), nonché a concludere il procedimento stesso entro i termini di cui all'art. 2, comma 2, L. 241/1990, individuati in giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente, consentendo all'istante la possibilità di conseguire un nuovo titolo di guida".

Dal momento che il primo provvedimento è stato oggetto di impugnativa dinanzi al T.A.R., che ha declinato la propria giurisdizione con sentenza 27 ottobre 2021, n. 756, non appellata, tanto che il giudizio riassunto pende dinanzi al giudice ordinario, una delibazione sul silenzio formatosi sulla seconda diffida del 2024 sarebbe in ogni caso preclusa perché il diritto di difesa non include il potere della parte di sottomettere più di una volta a un giudice la medesima lite. Era pertanto onere della parte optare per uno dei due giudizi rinunciando all'altro e comunque rendere edotto il Collegio di siffatta situazione processuale, che rischiava, se non intercettata come lo è stata, di determinare un contrasto di giudicati.

8. In ogni caso, il primo giudice ha correttamente ricondotto il thema decidendum nell'ambito proprio del giudice ordinario.

Con motivazione che resiste alle contestazioni dell'appellante, il Tribunale territoriale, dopo aver premesso che "è pur vero che l'odierno ricorso è stato proposto, ex art. 31 del c.p.a., per denunciare l'inerzia dell'amministrazione, ritenuta illegittima, sull'istanza presentata dal ricorrente per la revoca del provvedimento che aveva disposto la revoca della sua patente di guida", ha condivisibilmente ritenuto che "il risultato ultimo, cui mira il ricorrente, è quello di ottenere una rivalutazione positiva della sua situazione sulla scorta dei poteri discrezionali che la Prefettura ora esercita nell'applicare l'art. 120 del Codice della Strada dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018 che aveva dichiarato l'illegittimità, di tale norma, nella parte in cui il Prefetto 'provvede' anziché 'può provvedere' alla revoca del titolo abilitativo alla guida per effetto, come nel caso in esame, di una condanna per reati inerenti gli stupefacenti", concludendo correttamente che "anche dopo la citata sentenza n. 22/2018 le controversie in materia di revoca della patente continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civile, SS.UU. ordinanza n. 26391/2020); controversie che hanno per oggetto, nella sua interezza, il rapporto tra il cittadino e la Prefettura indipendentemente dal fatto che, di fronte ad istanze di provvedere, quest'ultima adotti provvedimenti formali di diniego o mantenga un comportamento inerte ma comunque ritenuto pregiudizievole dalla controparte".

9. Tale impostazione non è contraddetta dalle doglianze dell'appellante, atteso che per l'individuazione del giudice avente giurisdizione non serve (o non basta) l'esame della natura vincolante o discrezionale dell'atto ritenuto lesivo, considerato che esistono provvedimenti amministrativi, connotati dall'elemento della vincolatività, che pure sono oggetto del giudizio di legittimità da parte del giudice amministrativo (si veda, ad esempio, l'ordine di sgombero da un immobile confiscato alla criminalità organizzata).

In altre parole, ciò che viene in rilievo nel caso in esame è la posizione giuridica soggettiva che l'atto amministrativo tende a comprimere o condizionare e che, in questo caso, è il diritto alla libera circolazione.

In questi termini si è espresso in materia il giudice del riparto di giurisdizione, che ha stabilito, indicando un principio ripreso nella sentenza 14 marzo 2022, n. 8188, che "la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto" (Cass. civ., sez. un., ord. n. 26391/2020).

Nella medesima direttrice si collocano i precedenti della Sezione, da cui il Collegio non vede motivo di discostarsi (C.d.S., III, 26 aprile 2024, n. 3843).

Per consolidata giurisprudenza, l'azione avverso il silenzio-inadempimento è data solo per l'inerzia dell'Amministrazione nelle materie in cui vi è giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento espresso, e non anche nelle materie in cui il provvedimento espresso, come nella specie la revoca della patente di guida, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., V, 19 luglio 2022, n. 6238; V, 27 giugno 2012, nn. 3786 e 3787; VI, 4 settembre 2006, n. 5105; C.G.A.R.S., 28 luglio 2011, n. 523).

In ogni caso e a prescindere dal palese difetto di giurisdizione, deve ribadirsi anche che per consolidata e qui condivisa giurisprudenza non sussiste a carico dell'Amministrazione un obbligo azionabile a provvedere su un'istanza di autotutela (ex multis, C.d.S., IV, 5 settembre 2024, n. 7434). Né tale obbligo può derivare dalla sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale, perché, secondo un altro consolidato principio, la c.d. retroattività delle pronunce della Corte costituzionale incontra il limite delle situazioni consolidate, come era nella specie.

10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello va respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro duemila (2.000) oltre accessori di legge se dovuti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Marche, sez. I, sent. n. 56/2025.

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