Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 25 luglio 2025, n. 1271

Presidente: Perna - Estensore: Pavia

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che il 19 luglio 2025 l'ASL TO4 ha avviato una procedura ristretta, ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di fisioterapia domiciliare nell'ambito del servizio di cure domiciliari dei distretti di Ciriè-Lanzo, Chivasso-S. Mauro T. Se, Settimo Torinese, Ivrea e Cuorgnè, della durata di 36 mesi (propagabile per ulteriori 36 mesi) per un importo di euro 1.748748,00 (3.195.000,00 euro in caso dell'esercizio dell'opzione di proroga);

- che il 23 maggio 2025 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Punto Service cooperativa sociale a r.l.;

- che il provvedimento di aggiudicazione è stato pubblicato il 28 maggio 2025;

- che il 29 maggio 2025 la ricorrente, posizionatosi al secondo posto della graduatoria, ha formulato un'istanza di accesso per poter visionare la documentazione amministrativa prodotta in fase di gara (compresa quella a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, della capacità economica, finanziaria e tecnica); l'offerta tecnica integrale (comprensiva degli eventuali allegati); quella economica integrale (comprensiva di eventuali giustificazioni e di ogni altro documento presentato per provare la conformità della medesima); l'eventuale riscontro della stazione appaltante alle suddette giustificazioni; ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimento e relativo riscontro nonché ogni altro documento utile alla scrivente per difendere eventualmente in giudizio i propri interessi, ivi compresi i verbali di gara;

- che il 24 giugno 2025 la stazione appaltante ha riscontrato l'istanza ma ha immotivatamente inviato alla ricorrente una copia quasi integralmente oscurata dell'offerta tecnica, da cui non era neppure possibile evincere se l'aggiudicataria fosse in possesso dei requisiti di partecipazione;

- che la decisione dell'amministrazione procedente è stata impugnata con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato e depositato il 1° luglio 2025;

- che, per giurisprudenza costante, «non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio know how, bensì è necessario che sussista una informazione precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)» (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 marzo 2024, n. 2078);

- che il Collegio condivide la posizione giurisprudenziale, secondo cui «il diritto di accesso agli atti di una gara d'appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l'opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all'esigenza di riservatezza» (ex multis T.A.R. Piemonte, Sez. I, ord. 26 aprile 2023, n. 391). Del resto, «solo tramite l'esame incrociato tra l'offerta tecnica, i giustificativi, i verbali di gara e le valutazioni della Commissione di gara, l'operatore economico non aggiudicatario della gara può essere posto in grado di verificare se la Stazione appaltante sia eventualmente incorsa in errori nella quantificazione dei punteggi tecnici che hanno inciso sulla redazione della graduatoria, nel caso, in modo pregiudizievole per la propria posizione giuridica al fine di conoscere, in definitiva, l'effettiva sostenibilità dell'offerta, in particolare della prima graduata» (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 7905);

- che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che la «nozione di segreto tecnico dev'essere decodificata al lume dell'art. 98 D.Lgs. 30/2005, il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate» (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11 luglio 2024, n. 865);

- che «compete all'Amministrazione verificare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale aderente ai caratteri di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, e quindi la dichiarazione del concorrente di sussistenza di un segreto commerciale o industriale dev'essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento, da parte della Stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego» (ex multis T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 19 aprile 2023, n. 59);

- che detti principi non sono stati rispettati nel caso di specie in quanto la controinteressata ha chiesto di oscurare la propria offerta affermando apoditticamente che «le soluzioni tecniche presentate dalla scrivente cooperativa potrebbero essere "replicate" dai propri concorrenti in analoghe procedure, ad evidenza pubblica, consentendo loro di acquisire un indebito vantaggio competitivo censurabile in sede giurisdizionale. I dati inseriti nell'offerta tecnica rappresentano proposte pensate e studiate per la gestione della realtà dei servizi in oggetto e che derivano dalla sperimentazione con ottimo esito di servizi già gestiti dalla scrivente e parte essenziale del know how della Cooperativa, bagaglio tecnico e professionale che diventerebbe fruibile da parte di altri soggetti terzi»;

- che l'amministrazione procedente si è limitata a inviare alla ricorrente una copia oscurata dell'offerta tecnica della controinteressata senza indicare le ragioni che l'hanno indotta ritenere prevalenti l'interesse di quest'ultima rispetto a quelle difensive della ricorrente.

Ritenuto, pertanto:

- che il ricorso è fondato e deve essere accolto;

- di ordinare alla stazione appaltante di mettere a disposizione della ricorrente i documenti richiesti in formato integrale entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

- di compensare integralmente le spese di lite per ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e agli effetti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'amministrazione intimata di esibire la documentazione indicata in motivazione nel termine ivi prescritto.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.