Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 22 agosto 2025, n. 15684

Presidente: Fanizza - Estensore: Caputi

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo della presente causa vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l'annullamento.

I motivi di doglianza attengono a:

- illegittimità e criticità del bando di concorso: contrarietà al parere del CSPI del 6 aprile 2020;

- illegittimità del bando di concorso nella parte in cui, all'art. 7, comma 7, prevede l'ammissione alla prova scritta dei candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis; eccesso di potere per illogicità;

- illegittimità del bando nella parte in cui subordina il superamento di entrambe le prove scritte al punteggio non inferiore a 28/40; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994; violazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio meritocratico; violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis; eccesso di potere; manifesta illogicità; erroneità dei presupposti;

- illegittimità del bando di concorso nella parte in cui prevede l'accertamento del livello almeno b2 di lingua inglese; violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 17 della l. n. 124 del 7 agosto 2015; eccesso di potere, discriminazione, irragionevolezza, inadeguatezza, arbitrarietà;

- illegittimità del bando di concorso nella parte in cui non prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche; violazione e falsa applicazione di legge: d.lgs. n. 165/2001, l. n. 82 del 7 marzo 2005; eccesso di potere, discriminazione, irragionevolezza, inadeguatezza, arbitrarietà;

- violazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione; violazione del principio del legittimo affidamento.

L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è improcedibile per mancata impugnazione delle graduatorie finali del concorso per cui è causa, come dato avviso in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., ciò sostanziando una sopravvenuta carenza d'interesse.

L'improcedibilità del ricorso in caso di mancata impugnazione delle graduatorie è peraltro testimoniata anche dal tenore del ricorso, in cui si fa riserva del relativo gravame, che però non è stato proposto. Il comportamento delle parti ex art. 64, comma 4, c.p.a. può essere ritenuto significativo dal giudice, e nel caso di specie appare evidente come il ricorrente abbia manifestato implicitamente la sopravvenuta carenza di interesse.

La pubblicazione delle graduatorie finali del concorso de quo è fatto notorio, anche alla luce della giurisprudenza intervenuta (per tutte, sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 27 febbraio 2024, n. 3892).

Il ricorso è altresì infondato, atteso che le censure avverso il bando attinenti ai requisiti riguardanti il livello di lingua inglese, la articolazione delle prove ed i punteggi minimi da raggiungere sono tutte prive di giuridico fondamento.

Al riguardo, in via dirimente ed assorbente rispetto a tutti i motivi ed argomenti sviluppati in ricorso, può osservarsi che si tratta di regole preordinate a garantire la qualità della selezione concorsuale e pertanto il buon andamento e la celerità della procedura ex art. 97 Cost.

Sotto tale profilo l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, insindacabile in sede giurisdizionale se non in caso di manifesta irragionevolezza, o evidente maggiore attendibilità della diversa soluzione ipotizzata dal ricorrente, e tali ipotesi nella fattispecie non sussistono e comunque non sono state dimostrate ex art. 64 c.p.a., rimanendo semplicemente opinioni della ricorrente prive di riscontri concreti.

Le spese di lite vanno compensate considerando la natura della controversia e la risalenza della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse e, comunque, lo respinge nel merito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.