Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 2 ottobre 2025
Presidente: Arastey Sahún - Relatore: Gratsias
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12, paragrafo 2 - Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - Indennizzo equo e adeguato - Normativa nazionale che esclude il risarcimento per il dolore e la sofferenza patiti».
Nella causa C‑284/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 12 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento LD contro Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, LD e, dall'altro, il Criminal Injuries Compensation Tribunal (Tribunale per l'indennizzo delle vittime di reati, Irlanda (in prosieguo: il «CICT»), il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda), l'Irlanda e l'Attorney General (procuratore generale, Irlanda), in merito a una domanda di risarcimento presentata da LD ai sensi dello Scheme of Compensation for Personal Injuries Criminally Inflicted (Sistema di indennizzo delle vittime di reati per le lesioni subite; in prosieguo: il «regime irlandese di indennizzo delle vittime»).
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
La direttiva 2004/80
3. Ai sensi dei considerando 2, 10 e 14 della direttiva 2004/80:
«(2) La Corte di giustizia ha statuito nella [sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan (186/87, EU:C:1989:47)] che, allorché il diritto [dell'Unione] garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano costituisce il corollario della libertà di circolazione. Dovrebbero concorrere alla realizzazione di tale obiettivo misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato.
(...)
(10) Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito.
(...)
(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riaffermati in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto [dell'Unione]».
4. L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presentare domanda nello Stato membro di residenza», così recita:
«Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro».
5. L'articolo 12 di tale direttiva, unico articolo del capo II della stessa, intitolato «Sistemi di indennizzo nazionali», dispone, al paragrafo 2:
«Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
6. L'articolo 18 della medesima direttiva, intitolato «Attuazione», al suo paragrafo 2 enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005».
La direttiva 2012/29/UE
7. L'articolo 2 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57), rubricato «Definizioni», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "vittima":
i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
(...)».
Diritto irlandese
8. Il sistema di indennizzo irlandese delle vittime è un regime amministrativo, istituito nel 1974, che mira a indennizzare le vittime di reati per i danni subiti. La sua applicazione è affidata al CICT. Come risulta dalla decisione di rinvio, tale regime prevedeva, nella sua versione iniziale, il pagamento di un risarcimento dei danni cosiddetti «generici» (general damages), ivi incluso per il dolore e la sofferenza patiti (pain and suffering).
9. A seguito di una modifica di tale regime intervenuta il 1° aprile 1986, non è concesso alcun indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti, a titolo di risarcimento di danni generici, poiché, come rileva in sostanza il giudice del rinvio, la portata delle disposizioni di cui trattasi prima della loro modifica costituiva un aggravio per le risorse finanze dello Stato irlandese che attraversava, all'epoca, un periodo di profonda recessione economica.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10. Il 12 luglio 2015 LD, nato in Spagna e residente in Irlanda, è stato vittima di un reato di aggressione violenta commessa da un gruppo di persone dinanzi al suo domicilio a Dublino (Irlanda).
11. Il 1° ottobre 2015 LD ha presentato al CICT una domanda di indennizzo in base al sistema irlandese di indennizzo delle vittime.
12. In tale domanda, LD ha indicato di aver subìto, a causa di tale aggressione, un rilevante trauma oculare che ha comportato una perdita parziale della vista, e ciò in modo permanente, nonché varie altre lesioni, in particolare alla mascella, alla spalla e al braccio sinistro, alla vita e al busto. Egli soffrirebbe, inoltre, di disturbi psichici e di ansia. Dopo essere stato in congedo a seguito di detta aggressione, LD sarebbe stato licenziato dal suo datore di lavoro e sarebbe stato disoccupato al momento del deposito di detta domanda.
13. Dopo aver constatato che LD aveva subito lesioni e danni materiali derivanti dal reato intenzionale violento di cui era stato vittima e che egli non aveva ottenuto alcun indennizzo da altre fonti, il CICT gli ha riconosciuto, ex gratia, una somma di EUR 645,62 per le spese (out-of-pocket expenses) da lui sostenute direttamente a seguito di tale reato. A seguito di una domanda di LD in tal senso, tale tribunale gli ha fornito una ripartizione dell'importo dell'indennizzo concesso, precisando che a LD era stata accordata una somma di EUR 44,20 per la sostituzione della sua patente di guida, di EUR 339 per la sostituzione dei suoi occhiali, di EUR 28,82 per l'acquisto di farmaci, di EUR 100 a titolo di spese ospedaliere e di EUR 133,63 per spese di viaggio.
14. Il 2 agosto 2019 LD ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio, con il quale chiede, in particolare, da un lato, una dichiarazione secondo la quale il sistema irlandese di indennizzo delle vittime è incompatibile con la direttiva 2004/80 e/o con gli articoli 1, 3, 4, 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), in quanto tale regime non prevedrebbe un indennizzo equo e adeguato a causa dell'esclusione del risarcimento dei danni generici, ivi compreso per il dolore e la sofferenza patiti, e, dall'altro, una dichiarazione secondo cui, in quanto vittima di reato, egli ha diritto ad un indennizzo per tale dolore e tale sofferenza.
15. Il giudice del rinvio osserva, anzitutto, che, sebbene la sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19, EU:C:2020:566), fornisca precisazioni utili per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, tuttavia, tale sentenza non consentirebbe di chiarire se e in quale misura un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, debba essere previsto per contribuire a risarcire il danno sia materiale che morale subito dalle vittime di reati intenzionali violenti, compresi il dolore e la sofferenza patiti. A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta senza alcuna ambiguità che, nel diritto irlandese, il dolore e la sofferenza rientrano nella categoria più ampia del danno morale (non material loss).
16. Poi, ricordando l'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in materia, il giudice del rinvio spiega di nutrire dubbi, che sarebbero condivisi dalla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda), quanto alla possibilità di limitare l'ambito di applicazione dei regimi nazionali di risarcimento per quanto riguarda il danno morale. Secondo il giudice del rinvio, è vero che la sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566), non ha precisato quale danno o pregiudizio possa essere qualificato come danno morale, cionondimeno, esso sottolinea che, secondo la propria interpretazione di tale sentenza, da un lato, l'uso da parte della Corte del termine «sofferenze» implica un obbligo di indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti, almeno in una certa misura. D'altra parte, sarebbe difficile ammettere l'esclusione di tale indennizzo laddove, secondo detta sentenza, l'indennizzo previsto dalla direttiva 2004/80 deve tenere conto della gravità delle conseguenze del reato perpetrato per la vittima.
17. Infine, tale giudice fa riferimento alla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 20 aprile 2009, sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato [COM (2009) 170 definitivo], concernente il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008, secondo la quale la maggior parte degli Stati membri prevedeva, nell'ambito dei loro sistemi nazionali, un indennizzo per la malattia e per i danni psicologici.
18. Alla luce di quanto precede, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«[1)] Se l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva [2004/80] di corrispondere un "indennizzo equo e adeguato" alle vittime di reati intenzionali violenti, richieda che la vittima sia indennizzata sia per i danni materiali sia per quelli morali, ai sensi della sentenza [del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566)].
[2)] In caso di risposta affermativa alla [prima] questione (...), quali forme di danno rientrino nell'ambito del "danno morale".
[3)] Se, nello specifico, il "dolore e sofferenza" sofferti dalla vittima rientrino nell'ambito del "danno morale".
[4)] In caso di risposta affermativa alle questioni [prima e terza], tenuto conto del fatto che gli Stati membri sono tenuti a garantire la sostenibilità finanziaria dei loro sistemi, quale rapporto debba sussistere tra l'"indennizzo equo e adeguato" concesso a una vittima ai sensi della direttiva [2004/80] e il risarcimento per fatto illecito che verrebbe riconosciuto a tale vittima nei confronti dell'autore in qualità di autore del fatto illecito.
[5)] Se l'indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti nell'ambito del [sistema irlandese di indennizzo] possa essere considerato un "indennizzo equo e adeguato delle vittime" ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva [2004/80], nel caso in cui ad una vittima venga riconosciuta la somma di EUR 645, 65 a titolo di indennizzo per una grave lesione agli occhi che comporta una limitazione permanente della vista».
Sulle questioni pregiudiziali
19. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, esclude, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime.
20. Occorre osservare, in via preliminare, che, mediante tale direttiva, il legislatore ha previsto un regime di indennizzo sussidiario rispetto al risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo di responsabilità per fatto illecito dell'autore del reato.
21. Infatti, come risulta dal considerando da 10 di detta direttiva, essa è stata adottata alla luce, tra l'altro, della constatazione che tali vittime in molti casi non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito.
22. In particolare, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.
23. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, la Corte ha precisato che tale disposizione conferisce il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato non solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro (sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 55).
24. Per quanto riguarda la determinazione di tale indennizzo, tenuto conto, da un lato, del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri da detta disposizione per quanto riguarda tanto il carattere «equo ed adeguato» dell'importo dell'indennizzo quanto le modalità di determinazione del citato indennizzo e, dall'altro, della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, l'indennizzo stesso non deve necessariamente corrispondere al risarcimento dei danni che può essere riconosciuto, a carico dell'autore di un reato qualificato come reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di conseguenza, l'indennizzo previsto all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima. (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 57 e giurisprudenza citata).
25. In tale contesto, spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva (sentenze del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 61 e del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 58).
26. Tuttavia, uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato da tale disposizione se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime (sentenze del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 63 e del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 59).
27. Infatti, dal momento che l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime, siffatto contributo può essere considerato «equo ed adeguato» solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 64, e del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 60).
28. Di conseguenza, per essere considerato «equo ed adeguato» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, un indennizzo concesso a titolo di un sistema nazionale di indennizzo di tali vittime deve essere fissato tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e deve quindi rappresentare un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 69, e del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 62).
29. Per quanto riguarda, più specificamente, il ristoro del danno morale patito da tali vittime, sebbene la citata disposizione non contenga alcun riferimento esplicito a un siffatto danno, occorre rilevare che la formulazione ampia di tale disposizione non limita in alcun modo la portata dell'indennizzo ivi previsto per quanto riguarda i danni che esso può contribuire a risarcire.
30. Peraltro, come la Corte ha indicato al punto 48 della sentenza del 7 novembre 2024, Burdene (C‑126/23, EU:C:2024:937), la portata della nozione di «vittime» come esposta all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, è chiarita dalla definizione della nozione di «vittime» enunciata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29, che riguarda «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato». Orbene, dalla formulazione di quest'ultima disposizione risulta chiaramente che essa riguarda tanto le vittime che hanno subito danni materiali quanto quelle che hanno subito danni morali. In particolare, il fatto che detta disposizione riguardi i pregiudizi all'integrità sia fisica che mentale o emotiva conferma che i danni subiti da tali vittime comprendono anche il dolore e la sofferenza patiti da queste ultime.
31. Dalla giurisprudenza della Corte risulta quindi che non può essere operata alcuna distinzione a seconda dei tipi di danno che le vittime dei reati commessi possono aver subito o delle conseguenze alle quali tali vittime possono essere esposte.
32. Anche supponendo che la formulazione dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, che, nelle sue versioni in particolare in lingua francese e rumena, si riferisce alle sole «lesioni», possa suggerire l'esistenza di una siffatta distinzione, occorre rilevare che, in varie altre versioni linguistiche di tale disposizione, il termine «danni» non è corredato da alcun aggettivo diretto a limitarne la portata.
33. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione europea e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell'impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione, C‑632/20 P, EU:C:2023:28, punto 42 e giurisprudenza citata).
34. A tal riguardo, da un lato, nessun'altra disposizione della direttiva 2004/80 consente di ritenere che debba essere operata una distinzione tra i tipi di danni o di pregiudizi subìti dalle vittime che rientrano nel suo ambito di applicazione.
35. Dall'altro lato, dal considerando 2 di tale direttiva risulta che le misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato dovrebbero contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di garantire la protezione dell'integrità delle persone interessate. Inoltre, come indicato dal considerando 14 di detta direttiva, quest'ultima rispetta i diritti fondamentali e i principi riaffermati in particolare dalla Carta. Orbene, come risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, l'integrità della persona deve essere intesa come sia fisica che psichica.
36. Pertanto, occorre considerare che l'indennizzo previsto all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere idoneo, se del caso, a contribuire a risarcire qualsiasi danno morale, compreso il danno per il dolore e la sofferenza patiti.
37. A tale titolo, come rilevato, in sostanza, dal giudice del rinvio nell'ambito della quinta questione pregiudiziale, un reato di aggressione violenta come quello subita da LD può dar luogo a gravi conseguenze, sia per il danno materiale sia per il danno morale, segnatamente a causa del dolore e della sofferenza patiti, circostanza che deve riflettersi nell'importo riconosciuto.
38. Pertanto, nel caso di specie, l'indennizzo del danno subìto da LD non può, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, costituire un indennizzo equo ed adeguato ai sensi di tale articolo 12, paragrafo 2, in particolare se un danno morale come quello di cui al punto precedente ne fosse escluso, in quanto tale indennizzo coprirebbe solo parzialmente i danni subiti dalla vittima del reato di cui trattasi e non si potrebbe ritenere che esso tenga conto della gravità delle conseguenze del reato in capo a detta vittima.
39. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell'autore del reato.
Sulle spese
40. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell'autore del reato.