Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 13 ottobre 2025, n. 7994
Presidente: Castriota Scanderbeg - Estensore: Filippini
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio, la società AQ Energy, titolare di impianto fotovoltaico, ha impugnato:
i) la determinazione 27 gennaio 2020, prot. n. GSE/P20200004028, con cui il G.S.E. ha comunicato che l'impianto non può fruire dei benefici di cui alla l. n. 129/2010 in quanto carente dei requisiti ai quali è subordinato l'accesso;
ii) la nota del G.S.E. 25 maggio 2018, prot. n. GSE/P20180045710, con cui erano stati chiesti alla società ed alle amministrazioni competenti osservazioni e chiarimenti in merito alla idoneità del titolo abilitativo.
Con i motivi aggiunti presentati il 21 ottobre 2020 la società ha poi impugnato:
iii) la nota 10 settembre 2020 con cui il G.S.E. s.p.a. - al fine di regolarizzare la posizione amministrativa della AQ Energy - ha effettuato il ricalcolo degli incentivi spettanti e di quelli da recuperare quantificati in euro 203.084,19 (già detratta la tariffa relativa al mese di luglio 2020 e la ritenuta fiscale del 4%) operando, altresì, una compensazione con gli importi dei pagamenti in favore della società per euro 6.374,79 (pari al corrispettivo dell'energia fatturata a luglio 2020).
Con i motivi aggiunti presentati in data 8 marzo 2021 la medesima società:
iv) ha impugnato la determinazione 21 gennaio 2021, prot. n. GSE/P20210001490, con cui il G.S.E. ha rigettato l'istanza di riesame ai sensi dell'art. 56, comma 8, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, presentata dalla AQ Energy s.r.l. il giorno 7 ottobre 2020;
v) ha chiesto l'accertamento del diritto della AQ Energy Servizi s.r.l. a vedere riconosciuta la tariffa già corrisposta di cui al d.m. 19 febbraio 2007 e la condanna del Gestore dei servizi energetici - G.S.E. s.p.a., ai sensi dell'art. 34 c.p.a. a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee e tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1. L'AQ Energy s.r.l., titolare dell'impianto fotovoltaico n. 191441 di potenza pari a 998,60 kW, sito nel Comune di Acquaviva della Fonti, potenzialmente ricadente nell'ambito di applicazione del d.m. 19 febbraio 2007, con comunicazione 17 dicembre 2010, prot. n. GSE/FTVA20100176056, ha richiesto l'ammissione ai benefici di cui alla l. n. 129/2010, dichiarando di aver concluso i lavori di installazione dell'impianto in data 15 dicembre 2010, allegando alla richiesta l'asseverazione di conclusione lavori e di esecuzione degli stessi.
2.2. Con nota 15 marzo 2011, prot. n. GSE/FTVA20110418382, è stata poi presentata la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti ricadenti nella tipologia "impianto non integrato architettonicamente".
2.3. Con nota del 9 luglio 2011, il G.S.E. ha trasmesso un preavviso di rigetto, evidenziando, in particolare, come le fotografie trasmesse "non forniscono una visione completa dell'impianto e dei suoi principali componenti (trasformatore) consentendo di verificare l'effettiva conclusione dei lavori dell'impianto. In particolare dalle foto si evince che il trasformatore non è collegato". Sicché, la società ha provveduto a inoltrare tali documenti e foto di data 14 dicembre 2010.
2.4. Con nota del 16 novembre 2011 (prot. n. GSE/P20110076615), il G.S.E., considerando la documentazione inviata in data 13 luglio 2011, allegata alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990, idonea all'ammissione ai benefici di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 129, ha riconosciuto la tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,346 euro/kWh.
2.5. Successivamente, in data 29 settembre 2016, il G.S.E. ha comunicato alla società l'avvio di un procedimento di verifica, nell'ambito del quale il 6 ottobre 2016, è stato effettuato un sopralluogo per conto del G.S.E. presso l'impianto. In tale sede sono state rilevate alcune criticità sulla potenza dell'impianto e sulla sua contiguità con altro impianto, nonché la mancata attestazione della conclusione dei lavori alla data dichiarata di conclusione a fronte della mancata corrispondenza tra le fotografie allegate in sede di domanda di ammissione e quelle effettuate in sede di sopralluogo.
2.6. Con nota del 25 maggio 2018, il G.S.E. ha richiesto alla società responsabile, nonché al Comune di Acquaviva delle Fonti, osservazioni e chiarimenti, rappresentando le risultanze emerse in sede di controllo, in particolare rispetto al titolo abilitativo presentato a corredo dell'istanza.
2.6.1. Gli intimati hanno adempiuto fornendo rispettivamente documenti e osservazioni.
2.7. Con provvedimento del 27 gennaio 2020, il G.S.E., pur ritenendo superati i precedenti rilievi relativi alla potenza dell'impianto e ai titoli abilitativi, ha concluso negativamente il procedimento di controllo, rilevando la carenza dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l. n. 129/2010 in ragione del mancato collegamento elettrico del trasformatore MT/bt, emerso dal confronto delle fotografie.
2.7.1. In particolare, il G.S.E. ha contestato che "il caricamento di fotografie, all'atto di presentazione dell'istanza da parte della Società, errate e comunque non attestanti il completamento dei lavori, non ha posto in condizione il G.S.E. di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso ai benefici di cui alla Legge 129/2010".
3. Con il ricorso giurisdizionale (iscritto al n.r.g. 2490/2020 presso il T.A.R. per il Lazio), la società ha domandato l'annullamento degli atti indicati al superiore punto 1.
3.1. In quella sede parte ricorrente ha articolato i seguenti due motivi di ricorso:
I) violazione di legge, in particolare degli artt. 2, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990; violazione degli artt. 1, 8, 10 e 11 del d.m. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità, efficienza e buona amministrazione, lealtà e collaborazione, certezza giuridica e buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 41, 97 e 117 Cost. Eccesso di potere per violazione del principio sull'affidamento e difetto d'istruttoria;
II) violazione di legge, in particolare, degli artt. 3 e 21-nonies della l. n. 241/1990; dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità, efficienza e buona amministrazione, lealtà e collaborazione, certezza giuridica e buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 41, 97 e 117 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed incongruenza manifesta. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e perplessità/difetto della motivazione.
4. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 ottobre 2020, la ricorrente ha formulato ulteriori motivi, censurando altresì la successiva comunicazione del G.S.E. contenente la rideterminazione degli incentivi spettanti del 10 settembre 2020, seguiti da istanza cautelare.
4.1. In particolare, parte ricorrente ha formulato due motivi aggiunti, con cui ha contestato:
a) violazione di legge, in particolare dell'art. 56 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la l. 11 settembre 2020, n. 120; dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990; dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità, efficienza e buona amministrazione, lealtà e collaborazione, certezza giuridica e buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 41, 97 e 117 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed incongruenza manifesta;
b) Illegittimità derivata.
5. Si è costituito per resistere il G.S.E., depositando memoria difensiva con cui ha argomentato l'infondatezza delle doglianze di controparte.
6. All'esito della camera di consiglio del 9 novembre 2020, con ordinanza n. 6859/2020, il Collegio ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente.
6.1. L'ordinanza è stata impugnata nell'appello cautelare n. 02490/2020 poi rinunciato.
7. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato l'8 marzo 2021, AQ Energy ha impugnato il provvedimento di rigetto adottato dal G.S.E. su istanza di riesame, presentando in via subordinata questioni di illegittimità costituzionale ed europea e avanzando incidentalmente istanza cautelare.
7.1. In particolare, la ricorrente ha articolato i seguenti ulteriori motivi aggiunti:
a) violazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione. Falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; violazione dei principi di legalità, buona amministrazione e ragionevolezza;
b) eccesso di potere: violazione del legittimo affidamento;
c) contrasto col diritto dell'Unione europea e illegittimità costituzionale;
d) istanza di remissione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87;
e) rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
8. All'udienza del 7 novembre 2021, il T.A.R., con ordinanza n. 2084/2021, ha respinto la domanda cautelare avanzata con i secondi motivi aggiunti.
8.1. Avverso tale pronuncia, è stato proposto appello cautelare, accolto dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con ordinanza n. 3370/2021, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., "dovendosi valutare, nella opportuna sede di merito, il concreto esercizio o meno del potere di autotutela da parte del G.S.E. nel momento in cui, a distanza di anni, ha rivalutato la documentazione fotografica depositata dalla AQ Energy e già positivamente riscontrata dal medesimo G.S.E. nell'anno 2011".
9. All'udienza del 13 dicembre 2022, con ordinanza collegiale n. 16802/2022, il T.A.R. Lazio ha ordinato al G.S.E. il deposito delle osservazioni prodotte dalla ricorrente, unitamente alla fotografia asseritamente trasmessa in sede di preavviso di rigetto con nota del 13 luglio 2011.
10. All'udienza pubblica del 18 ottobre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10.1. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice:
a) ha accolto il ricorso e il primo atto di motivi aggiunti e, per l'effetto, ha annullato la determinazione 27 gennaio 2020, prot. n. GSE/P20200004028, e la successiva nota G.S.E. del 10 settembre 2020;
b) ha dichiarato improcedibile il secondo atto di motivi aggiunti;
c) ha condannato il G.S.E. al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori e oneri di legge, e rimborso CU ove versato.
11. Il G.S.E. ha proposto il presente giudizio di appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
I) violazione dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011, dell'art. 21-nonies della l. 241/1990; violazione dell'art. 11, comma 3, del d.m. 6 agosto 2010 e dell'allegato 1 nonché della l. 129/2010 e del d.m. 29 febbraio 2007. Eccesso di potere per travisamento e/o errata valutazione ei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
II) riproposizione, ex art. 101, comma 2, c.p.a., delle domande ed eccezioni proposte in primo grado e non esaminate.
12. La società appellata ha depositato in data 29 marzo 2024 memoria di costituzione, nella quale ha a sua volta riproposto espressamente, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., le domande e le censure contenute nel secondo ricorso per motivi aggiunti che sono state giudicate assorbite ovvero non esaminate dalla pronuncia di primo grado.
13. Successivamente le parti hanno depositato le rispettive memorie difensive con le quali hanno ampiamente argomentato e insistito nelle rassegnate istanze e conclusioni; infine, il G.S.E., in data 9 settembre 2025 ha depositato ulteriore memoria di replica.
14. All'udienza pubblica del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. L'appello del G.S.E. è infondato.
16. Questo Consiglio si è già pronunciato, anche recentemente (cfr. Sez. II, n. 7461/2024), sulla qualificazione dell'atto con cui il G.S.E., dopo aver ammesso un privato alle tariffe incentivanti, accerti il difetto dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio, disponendone il recupero.
Al riguardo si è evidenziato come in giurisprudenza si sono registrati due principali e differenti orientamenti.
Secondo una prima posizione, si tratterebbe in ogni caso di una pronuncia di decadenza, emessa nell'esercizio del potere di verifica attribuito e regolato dall'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 2380 del 2019, citata anche dal G.S.E. nel proprio gravame).
Per un diverso e più recente orientamento, «la titolarità del potere di verifica e controllo, tuttavia, non consente l'indiscriminata rimessa in discussione dei presupposti iniziali, senza il rispetto delle necessarie garanzie e degli affidamenti in capo alle imprese direttamente coinvolte, in quanto una volta che il procedimento si è concluso con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il riesame dei medesimi elementi deve seguire i canoni ed i presupposti del potere di autotutela, sotto tutti i punti di vista» (C.d.S., Sez. II, sent. n. 4983 del 2022; negli stessi termini, si v. anche C.d.S., Sez. II, sent. n. 10007 del 2023, che ha confermato come «il gestore, come ogni amministrazione, possa riesaminare in sede di autotutela una propria precedente determinazione, ma siffatto potere non va confuso con quello di decadenza che si fonda sul controllo per la prima volta di elementi, dati e informazioni non oggetto di una precedente verifica già conclusa positivamente»).
17. Ad avviso del Collegio non sussistono tuttavia i presupposti per rimettere la questione all'Adunanza plenaria, dato che il primo orientamento, più risalente nel tempo, è stato superato da quello, più recente, formatosi presso la Seconda Sezione cui sono ora assegnate le controversie relative al G.S.E., condiviso dai giudicanti.
18. Il Collegio ritiene quindi di confermare la posizione secondo cui, una volta disposta, all'esito di specifica istruttoria, l'ammissione agli incentivi, il G.S.E. non può più contestare l'eventuale carenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dovendo in tali casi provvedere in autotutela, nel rispetto dei presupposti di legge. A sostegno di questa tesi, milita anche la considerazione che la decadenza si differenzia dall'autotutela, tra l'altro, «per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporti» (in questi termini, C.d.S., Ad. plen., sent. n. 18 del 2020): pertanto, quando al privato è stato attribuito un "bene della vita" all'esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all'Adunanza plenaria, nel quale, con riferimento all'attestazione dell'origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l'ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell'inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall'ambito di applicazione dell'istituto, per ricadere in quello dell'autotutela, la fattispecie in cui l'Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, specie se all'esito di specifica istruttoria (come è nella specie), i presupposti per la concessione dell'incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta.
L'elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all'una o all'altra, è dunque l'affidamento del privato, che non c'è - o comunque non è tutelabile - nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento "legittimo", laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda.
19. Inoltre, giova pure ricordare (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 9889 del 2024) che, sul piano della sussistenza del legittimo affidamento in ordine al riconoscimento della tariffa incentivante - presupposto da valutarsi alla luce del criterio dell'operatore prudente e accorto di derivazione comunitaria (C.G.U.E., Sez. X, 11 luglio 2019, n. 180, Agrenergy Srl e Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18; Sez. V, 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche-Anie e Athesia Energy Srl, C‑798/18 e C‑799/18) - occorre osservare che l'ammissione ai benefici di cui al d.m. 19 febbraio 2007 è avvenuta all'esito di una specifica istruttoria svolta dal G.S.E., che aveva già chiesto nel 2011 puntuali integrazioni documentali sugli stessi profili di criticità emersi, sicché i provvedimenti di decadenza (rectius, l'annullamento in autotutela) e di rideterminazione dell'incentivo (ex d.m. 6 agosto 2010) adottati nel 2020 si fondano sulla mera rivalutazione dei presupposti già specificamente esaminati dal gestore (cfr. C.d.S., Sez. II, 27 maggio 2024, n. 4695).
20. Come già chiarito da questa Sezione, la titolarità del potere di verifica e controllo non consente l'indiscriminata rimessa in discussione dei presupposti iniziali, senza il rispetto delle necessarie garanzie e degli affidamenti in capo alle imprese direttamente coinvolte, in quanto una volta che il procedimento si è concluso con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il riesame dei medesimi elementi deve seguire i canoni ed i presupposti del potere di autotutela, sotto tutti i punti di vista (C.d.S., Sez. II, 16 maggio 2024, n. 4387; 17 giugno 2022, n. 4983).
21. Nel caso di specie, dai documenti di causa risulta in maniera evidente che la questione dell'effettiva conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e l'idoneità a dimostrarlo della documentazione, anche fotografica, trasmessa era stata già affrontata esplicitamente nel corso del procedimento di ammissione alla tariffa incentivante, quando era stata sollevata nel "preavviso di rigetto" di cui alla nota del 9 luglio 2011 e si era risolta positivamente per il privato con il provvedimento definitivo G.S.E. del 16 novembre 2011, prot. n. GSE/P20110076615, secondo cui, "considerato che la documentazione inviata in data 13 luglio 2011, allegata alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 consente l'ammissione ai benefici di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129", il Gestore ha provveduto al riconoscimento della tariffa incentivante richiesta in misura pari a 0,346 euro/kWh. In sostanza, il G.S.E., all'esito di quest'ultimo procedimento, ha accettato le ulteriori fotografie fornite dalla società e le ha validate ai fini del riconoscimento dell'incentivo originariamente richiesto.
22. Nel procedimento di controllo avviato nel 2016 il G.S.E. ha risollevato la stessa questione, ponendo in dubbio l'efficacia probatoria delle fotografie inviate ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della l. 129/2010, le quali non sarebbero state in grado di attestare il completamento dei lavori, non mettendo in condizione di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione ai benefici.
E, nel provvedimento G.S.E. del 27 gennaio 2020, prot. n. GSE/P20200004028 (quello impugnato con il ricorso introduttivo in primo grado), è stato definito il procedimento di controllo comunicando che "l'impianto non può fruire dei benefici di cui alla legge n. 129/2010 in quanto carente dei requisiti cui è subordinato l'accesso", valorizzando (per quanto di interesse in questa sede) proprio il dato delle difformità riscontrate tra le fotografie inviate ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della l. 128/2010 e le fotografie scattate nel corso del sopralluogo.
Ciò posto, pare evidente al Collegio che nella specie non si stata fatta questione di falsità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, né un inadempimento, né una carenza sopravvenuta dei requisiti per l'ammissione al beneficio, quanto piuttosto un riesame delle condizioni originarie per la sua concessione, sulla cui sussistenza l'odierna appellata poteva ragionevolmente confidare, dato l'esito positivo della procedura del 2011 nella quale il Gestore si era esplicitamente e specificamente soffermato sulla detta questione.
23. A tal proposito, è opportuna una precisazione, dato che nel giudizio d'appello le parti hanno dibattuto sulla circostanza di fatto che la fotografia che avrebbe dovuto dimostrare l'installazione e il collegamento del trasformatore fosse effettivamente allegata alle osservazioni della AQ Energy del 13 luglio 2011 (il G.S.E. evidenzia il comportamento contraddittorio della controparte che, con la memoria depositata al T.A.R. in data 17 marzo 2023, aveva affermato che detta fotografia riguardava il trasformatore di un diverso operatore economico, riconoscendo, pertanto, di avere inviato una foto errata, mentre dalla copia conforme all'originale delle osservazioni prodotte dall'originaria ricorrente, datate 5 settembre 2011 e pervenute a mezzo raccomandata ricevuta il 9 settembre 2011, è allegata la fotografia del trasformatore di causa, asseritamente scattata il 14 dicembre 2010): tale circostanza è invero irrilevante, perché se la documentazione fosse stata carente il Gestore avrebbe dovuto rilevarlo nel 2011; avendo invece quest'ultimo affermato, alla luce dell'esame di quanto trasmesso, la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla tariffa, una nuova verifica della stessa documentazione rappresenterebbe comunque un'ipotesi di riesame delle condizioni originarie, esorbitando dall'ambito della decadenza.
24. In definitiva, i provvedimenti G.S.E. impugnati non risultano qualificabili come mero atto di rideterminazione dell'incentivo spettante - in quanto incidenti sul contenuto e sull'efficacia del provvedimento del 2011 - né quale atto di decadenza - in quanto emessi all'esito di un riesame delle condizioni originarie già vagliate nel 2011 -; costituiscono piuttosto atti di autotutela (si tratta, in particolare, di un annullamento d'ufficio parziale), come condivisibilmente affermato dal T.A.R. Di conseguenza, per la sua adozione doveva essere rispettata la disciplina di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990.
25. A tal proposito, è palese la violazione del termine ragionevole, essendo trascorsi circa 5 anni (dal 2011 al 2016) dall'ammissione all'incentivo all'avvio del procedimento di controllo e un lasso di tempo ancora maggiore rispetto all'adozione dei provvedimenti definitivi con i quali è stata (ri)sollevata la questione dell'idoneità delle fotografie trasmesse all'epoca a dimostrare la conclusione dell'installazione dell'impianto entro la data richiesta.
26. Tale mancanza rende superfluo l'accertamento dell'esistenza del distinto e concorrente presupposto dell'interesse pubblico all'annullamento del primo atto.
27. Detti rilievi risultano dirimenti e assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione riproposta dalle parti.
28. L'appello è quindi meritevole di rigetto.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III, sent. n. 17435/2023.