Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 10 ottobre 2025, n. 1363
Presidente: d'Arpe - Estensore: Moro
1. Con il ricorso all'esame, ritualmente notificato il 29 agosto 2025 e depositato in giudizio il 1° settembre 2025, il cittadino indiano ricorrente ha impugnato: l'epigrafato decreto del Questore di Lecce prot. n. [omissis] del 23 gennaio 2025, notificato a mani l'8 luglio 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dallo straniero ricorrente in data 28 agosto 2024, in quanto padre di una cittadina italiana, recante il contestuale avvertimento che "sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 del T.u.i."; la nota prot. [omissis] del 21 novembre 2024, emessa ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, con la quale la Questura di Lecce ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Erronea e falsa applicazione dell'art. 30, comma 1, lett. c) e lett. d), del d.lgs. n. 286/1998.
II) Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 - Difetto di motivazione.
III) Violazione dell'art. 8 C.E.D.U. e dell'art. 24 C.D.F.U.E. - Interesse superiore del minore.
1.2. Il 2 settembre 2025 si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate, eccependo - in via preliminare - l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale adito.
All'udienza in Camera di consiglio del 7 ottobre 2025, fissata per l'esame dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, il Presidente della Sezione ha disposto che la causa sia introitata, ai fini della eventuale decisione con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti presenti ai sensi dell'ex art. 60 c.p.a.
2. Il ricorso - come eccepito dall'Avvocatura erariale - è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella giurisdizione dall'autorità giudiziaria ordinaria, vertendosi in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, in tema di diritti soggettivi perfetti, di carattere fondamentale, non degradabili ad interessi legittimi, non spettando in proposito alcun potere discrezionale alla P.A.
Osserva, invero, il Collegio che il d.lgs. n. 286/1998 e ss.mm., t.u. immigrazione, all'art. 30, comma 6, stabilisce testualmente: "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".
Tutte le controversie, vertenti sul rilascio dei titoli di soggiorno rispetto alle quali sia in gioco il «diritto all'unità familiare», sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, comprese quelle, come la presente, ove è impugnato un decreto recante il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal cittadino indiano ricorrente, in data 28 agosto 2024, in quanto padre di una cittadina italiana.
A fronte della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari infatti la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, quali sono quelli all'unità familiare (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 2707/2020, e Cass. civ., Sez. un., ord. 20 luglio 2011, n. 15868).
Peraltro, il decreto questorile oggetto dell'odierno gravame indicava espressamente quale giudice competente il Tribunale (ordinario) di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo essere la giurisdizione declinata in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto, ai sensi e nei limiti dell'art. 11 c.p.a.
Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (fra cui le condizioni socio-economiche del ricorrente) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a., in favore dell'a.g.o., innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.