Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione IV
Sentenza 11 novembre 2025, n. 2477

Presidente: Bruno - Estensore: Girardi

Con ricorso ritualmente proposto, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, tra gli altri, della deliberazione del Direttore generale n. 974 del 10 luglio 2025, con la quale è avvenuta la presa d'atto delle graduatorie e la nomina dei vincitori con riferimento alla "procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021 e ss.mm.ii. e 4, comma 9-septiesdecies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, art. 13, comma 1-bis, d.l. 34/2023, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 56 del 26 maggio 2023, e art. 8, comma 2-bis, del d.l. 19/2024, convertito in l. 29 aprile 2024, n. 56, per la copertura di n. 42 posti di infermiere".

Al ricorso era pure annessa una richiesta di annullamento del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione resistente serbato sulla "richiesta di esercizio dell'autotutela con riferimento alla graduatoria pubblicata nell'ambito della procedura" suddetta, trasmessa all'ASP di Palermo in data 6 agosto 2025.

Con memoria del 9 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto al Collegio dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, con delibera del Direttore generale n. 1295 del 19 settembre 2025, l'ASP ha provveduto alla rettifica parziale della deliberazione impugnata inserendo la ricorrente nella graduatoria dei vincitori della procedura e, successivamente, con nota n. 480270 del 30 settembre 2025, l'odierna ricorrente è stata anche convocata per l'immissione in servizio.

Ad ogni modo, l'istante insiste per il pagamento delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, in quanto l'ASP ha adottato il provvedimento favorevole per la ricorrente soltanto dopo la proposizione dell'odierno ricorso.

Resiste in giudizio l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo che ha confermato quanto dichiarato dalla ricorrente in relazione all'avvenuta immissione in servizio, opponendosi però al pagamento delle spese di lite essendo comunque il ricorso inammissibile, tra le altre, per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 il ricorso è stato posto in decisione per l'immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da avviso dato dal Presidente alle parti durante l'odierna camera di consiglio.

Premesso che nell'ordine logico delle questioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra, sicché la sua analisi preclude in radice l'esame di tutte le altre (cfr. C.G.A.R.S. 8 febbraio 2019, n. 97), ivi compresa l'eventuale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse o, ancor di più, trattandosi di pronuncia di merito, l'eventuale cessazione della materia del contendere, nella vicenda all'esame la potestas iudicandi, alla stregua di quanto si dirà, appartiene in parte al Giudice ordinario.

Come noto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa ad una procedura di stabilizzazione del personale precario espletata attraverso procedure in cui non vengano in rilievo valutazioni comparative di natura concorsuale, ma la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti predeterminati di accesso. Viceversa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a quelle procedure di stabilizzazione che consistono in vere e proprie selezioni, aperte anche all'esterno, per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, le quali sono rivolte al personale che non ha già superato prove concorsuali (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. V, 6 giugno 2024, n. 3581).

Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, rivendicando il diritto alla stabilizzazione diretta ex art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021 e art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. n. 198/2022, c.d. "stabilizzazione diretta Covid 19".

È del tutto evidente, quindi, che le pretese azionate ineriscono a posizioni di diritto soggettivo, estranee alla giurisdizione del Giudice amministrativo da cui l'accoglimento dell'eccezione sollevata dall'ASP di Palermo sul punto.

Parimenti fondata è l'ulteriore eccezione in rito sollevata dall'amministrazione resistente, in quanto il ricorso è inammissibile anche in relazione alla domanda di annullamento del silenzio serbato dall'ASP sulla istanza di revisione in autotutela della posizione della ricorrente, avanzata con PEC del 6 agosto 2025, non avendo l'azienda sanitaria alcun obbligo di provvedere su istanze che sollecitino l'esercizio di autotutela, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile (ex multis e di recente, C.d.S., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 5088).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile: a) in relazione alla domanda di annullamento degli atti riferibili alla procedura di stabilizzazione de qua, poiché le pretese azionate dalla parte ricorrente esulano dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per rientrare in quella del Giudice ordinario, presso il quale il processo potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo; b) in relazione all'azione ex art. 117 c.p.a., poiché non esisteva alcun obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza della ricorrente di autotutela del 6 agosto 2025.

In considerazione della definizione in rito, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.