Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 12 novembre 2025, n. 920
Presidente: Ianigro - Estensore: Ruiu
FATTO E DIRITTO
Espone il ricorrente che, nella competizione elettorale per l'elezione dei componenti del Consiglio regionale della Regione Marche tenutasi nell'anno 2020, è risultato il primo dei non eletti.
Successivamente il Consiglio regionale provvedeva, con DACR 4/2020, alla convalida degli eletti, tra i quali risultava il nominativo del controinteressato [omissis].
Il ricorrente sostiene che il predetto controinteressato non fosse in realtà candidabile e dunque non eleggibile in forza della sentenza della Corte di appello penale di Ancona n. [omissis] impeditiva della candidatura.
In ragione di tale elemento, il ricorrente provvedeva in data 30 luglio 2025 a rivolgere formale istanza al Consiglio regionale affinché tale organo, competente a convalidare il risultato elettorale, provvedesse alla revoca di tale convalida in conformità a quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. 235/2012.
Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente presenta l'odierno ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendone l'annullamento con conseguente ordine di provvedere, affermando la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 7 d.lgs. 235/2012. Parte ricorrente sostiene che, in presenza dell'evidente violazione dell'art. 7 del d.lgs. 235/2012 e quindi di un'ipotesi d'incandidabilità, sussista l'obbligo del Consiglio regionale, competente sul punto, di pronunciarsi sull'istanza. Afferma inoltre il suo interesse a far adottare all'organo un provvedimento di revoca di una convalida elettorale che, per espressa previsione normativa, sarebbe affetta da un'ipotesi di nullità imprescrittibile non sanabile.
Si sono costituiti la Regione Marche e il controinteressato. Entrambi hanno sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dato che la questione sottesa alla richiesta riguarda l'eleggibilità di un consigliere. Si sostiene inoltre la mancanza dell'obbligo di provvedere sull'istanza e, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione dello svolgimento delle nuove elezioni del Consiglio regionale nel settembre 2025, elezioni nelle quali il controinteressato è stato rieletto portando a una nuova composizione del Consiglio. Inoltre, il nuovo Consiglio non sarebbe competente ad esprimersi sulle elezioni passate.
Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla Regione e dal controinteressato. Detta eccezione deve necessariamente essere scrutinata in via preliminare.
1.1. Lo stesso ricorrente espone, nel ricorso introduttivo, che se il Consiglio avesse provveduto alla revoca dell'elezione, egli sarebbe stato eletto al Consiglio regionale. Inoltre il medesimo ricorrente si riserva di presentare azione per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della carica elettorale. Dichiara inoltre esplicitamente che l'istanza è rivolta a far adottare al Consiglio un provvedimento di revoca di una convalida elettorale che per espressa previsione normativa rientrerebbe in un'ipotesi di nullità. L'istanza, del resto, reca in oggetto "Formale richiesta di dichiarazione di nullità e conseguente revoca della nomina del Consigliere [omissis] appartenente al gruppo consiliare Regione Marche di Fratelli d'Italia".
1.2. Sul punto la giurisprudenza amministrativa maggioritaria, richiamando la conforme giurisprudenza della Cassazione civile, ha da tempo osservato che, per giurisprudenza costante in materia, poiché la controversia concerne sostanzialmente l'eleggibilità o la ineleggibilità di un candidato, ancorché proposta contro la delibera di convalida degli eletti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un., 13 maggio 1996, n. 4470; T.A.R. Sicilia, Palermo, 9 ottobre 2002, n. 3037; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4 luglio 2008, n. 1039). Infatti, la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione rileva che "nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva. Di conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta l'art. 126 del d.lgs. n. 104 del 2010" (Cass., Sez. un., 26 maggio 2017, n. 13403). Tale orientamento, sia pure non unanime, rimane largamente maggioritario anche nella giurisprudenza amministrativa (per quanto riguarda l'ineleggibilità ex d.lgs. n. 235/2012 si veda, tra le tante, C.d.S., II, 22 maggio 2024, n. 4578).
1.2. Nella fattispecie, da una disamina complessiva del contenuto dell'istanza e del tenore del ricorso, emerge con nettezza la contestazione della legittimità del mantenimento della carica di consigliere regionale, quale conseguenza dell'asserita condizione di ineleggibilità a seguito di condanna penale ai sensi del d.lgs. n. 235/2012.
1.3. Non muta la giurisdizione la circostanza che il ricorso concerna l'illegittimità del silenzio maturato dall'Amministrazione rispetto ad una diffida diretta a compulsare lo svolgimento del procedimento di verifica dell'ineleggibilità da parte del Consiglio regionale e, in conseguenza di ciò, dichiarare la decadenza del controinteressato. L'oggetto dell'affermato obbligo di provvedere rimane infatti la contestazione circa il mantenimento dello status di consigliere regionale del controinteressato a seguito della causa di ineleggibilità (si veda, in un caso simile, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 21 giugno 2022, n. 1115).
2. Va pertanto declinata la giurisdizione del Giudice amministrativo, con contestuale indicazione del Giudice ordinario quale giudice dotato di giurisdizione, dinanzi al quale la controversia può essere riassunta ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
2.1. La particolarità e la relativa novità della questione consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.