Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-quater
Sentenza 19 novembre 2025, n. 20601
Presidente: Ciliberti - Estensore: Aragno
1. Con ricorso notificato in data 26 maggio 2025 e depositato in data 4 giugno 2025, il sig. [omissis] ha impugnato l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, disposta, con decreto n. 2098 del 21 maggio 2025, a causa dell'«alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): (26%). Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)», contestando, con due motivi di ricorso, l'attendibilità della presupposta attività di accertamento eseguita l'8 maggio 2025 dagli organi concorsuali, alla luce sia dell'esito della visita alla quale si è autonomamente sottoposto presso la Fondazione Pubbliche Assistenze di [omissis] (FI) il 16 maggio 2025 (che ha rilevato una percentuale di massa grassa del 19,9%), al di sotto del limite massimo del 24,2% previsto dalla disciplina regolamentare contenuta nell'art. 3 del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, sia della mancata allegazione da parte dell'amministrazione delle prove della taratura e dell'omologazione dello strumento utilizzato, nonché la violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, contrastando il giudizio negativo impugnato con le precedenti valutazioni di idoneità conseguite come vigile del fuoco volontario.
2. L'amministrazione si è costituita in data 17 giugno 2025, difendendo la legittimità del provvedimento di esclusione, siccome fondato su accertamenti eseguiti con un'apparecchiatura regolarmente tarata e omologata e non superabili con i non coincidenti esiti di misurazioni svolte da altri professionisti, in ragione dell'irripetibilità delle prove di un concorso in altre sedi.
3. Con ordinanza del [omissis], questo Tribunale ha disposto una verificazione per l'accertamento dei requisiti controversi, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandone l'esecuzione alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare con sede in Roma, nonché ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso, entro il termine di 90 giorni.
4. Il verificatore, con relazione depositata in data 16 settembre 2025, ha attestato che, alla visita bioimpedenzometrica eseguita in pari data, il ricorrente aveva una percentuale di massa grassa del 21,9%, al di sotto dei valori limite previsti dall'art. 3 del d.P.R. 207/2015, compatibile con l'ammissione alle ulteriori fasi dell'iter concorsuale.
5. In data 30 settembre 2025 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini indicati dal Tribunale.
6. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, previo avviso alle parti di una possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto, per l'assorbente motivo costituito dalla comprovata erroneità dell'accertamento eseguito dalla commissione medica in data 8 maggio 2025.
La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, rilasciata da struttura autorizzata e accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale, certifica, a distanza di pochi giorni dalla data della prova di concorso, una composizione della massa corporea con un indice di massa grassa del 19,9%, molto lontano dal 26% del test effettuato dalla commissione medica.
Tali evidenze sono, poi, ulteriormente suffragate dalla relazione del verificatore, che ha rilevato un indice di massa grassa del 21,9%, inferiore al limite previsto dall'art. 3 del d.P.R. 207/2015.
Secondo la giurisprudenza prevalente, "a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l'inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (C.d.S. Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio, n. 3675)" (C.d.S., Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, pertanto, la verificazione corrobora la tesi di un'errata valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte dell'amministrazione, che finisce con il viziare insanabilmente il successivo provvedimento di esclusione.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente alle successive fasi, anche addestrative, della procedura.
8. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di verificazione, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), vanno poste, invece, a carico dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00) e poste a carico dell'amministrazione, da liquidarsi come da documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.