Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige
Bolzano
Sentenza 27 novembre 2025, n. 314

Presidente: Beikircher - Estensore: Menestrina

FATTO E DIRITTO

1. L'Agenzia per i contratti pubblici (di seguito "ACP") ha indetto una procedura aperta telematica suddivisa in tre lotti per l'affidamento della "Convenzione quadro ACP per servizi ICT - seconda edizione" con una durata di 48 mesi.

Alla procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del lotto n. 2, avente ad oggetto "Servizi informatici ICT per applicazioni commerciali", con un importo a base di gara di euro 49.578.846,00, al netto di IVA e oneri di sicurezza, oggetto del presente ricorso, hanno preso parte due raggruppamenti temporanei d'imprese, dei quali quello facente capo alla ricorrente si è classificato al secondo posto in graduatoria.

Il presente ricorso, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 36/2023, è rivolto all'impugnazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento del RTI aggiudicatario e all'accertamento del diritto di accesso in forma integrale, ossia privo di parti oscurate, sia all'offerta tecnica dell'aggiudicataria sia alle giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia.

2. Ai fini della decisione del ricorso vengono in rilievo i seguenti fatti emergenti dalla documentazione versata in atti:

- in data 30 ottobre 2025 ACP ha comunicato all'odierna ricorrente, a mezzo PEC, l'avvenuta aggiudicazione del lotto 2 a favore del costituendo RTI capeggiato da Almaviva - The Italian Innovation Company s.p.a. (di seguito Almaviva s.p.a.) e composto con Datef s.p.a. e KPMG Advisory s.p.a., al prezzo di euro 22.925.258,39, corrispondente ad un ribasso pari al 53,76%, escluso IVA e oneri di sicurezza, nonché le decisioni assunte in ordine alle richieste di oscuramento di parti delle offerte, allegando alla detta comunicazione una serie di diversi documenti;

- tra di essi risultava anche la decisione assunta dal RUP in data 27 ottobre 2025 in seguito al subprocedimento di verifica dell'anomalia, in forza della quale, in considerazione delle motivazioni fornite dal RTI aggiudicatario, ha sia ritenuto l'offerta complessivamente adeguata sia interamente accolto le richieste di diniego di accesso agli atti presentata, tant'è che il documento giustificativo non è stato osteso e, ai fini della pubblicazione, è stato allegato un documento privo di qualsiasi informazione;

- con PEC di data 7 novembre 2025 l'odierna parte ricorrente, non rivenendo il documento relativo alle giustificazioni presentate dall'aggiudicataria sulla piattaforma digitale, ne ha pertanto richiesto alla stazione appaltante la pubblicazione;

- in mancanza di un riscontro da parte della stazione appaltante la ricorrente ha, quindi, notificato e depositato in data 10 novembre 2025, in osservanza del termine di 10 giorni di cui all'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, il presente ricorso volto all'impugnazione delle decisioni assunte in relazione alle richieste di oscuramento e al conseguente accertamento del proprio diritto di accesso agli atti, ossia all'offerta tecnica del RTI aggiudicataria, resa disponibile sulla piattaforma solo in modo parzialmente oscurato, nonché alle giustificazioni dell'anomalia;

- in pari data ACP faceva pervenire all'odierna ricorrente, a mezzo PEC, una copia parzialmente oscurata delle giustificazioni fornite in sede di verifica dell'anomalia da parte del RTI aggiudicatario.

3. Con il presente ricorso parte ricorrente, esponendo di essere l'attuale gestore del servizio oggetto di gara e di conoscere, pertanto, perfettamente i relativi costi e margini di guadagno, riferisce di non ritenere congrua l'offerta del RTI aggiudicatario, recante uno sconto complessivo pari al 53%, per l'esecuzione delle prestazioni richieste, e chiede l'accertamento del proprio diritto di accesso alle parti oscurate dell'offerta tecnica, nonché a quelle delle giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, esponendo che esse si presentano come imprescindibili per comprendere le ragioni di attribuzione del punteggio e dell'aggiudicazione della gara a favore del RTI Almaviva, nonché per valutare la legittimità dell'operato della stazione appaltante.

3.1. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo recante la seguente rubrica: "Sul diritto di accesso della ricorrente e sulla illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia per i contratti pubblici. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 5 dell'art. 35".

In estrema sintesi la ricorrente censura l'illegittimo oscuramento intero dei paragrafi 2 e 7 dell'elaborato tecnico del RTI aggiudicatario, lamentando innanzitutto che tali paragrafi non contengano segreti tecnici o commerciali, nonché che la stazione appaltante avesse accolto interamente le richieste di oscuramento, nonostante la mancata comprova che si trattasse di segreti tecnici o commerciali.

Con riferimento al subprocedimento di verifica dell'anomalia la ricorrente rileva, a seguito della parziale ostensione delle giustificazioni, come l'oscuramento dei costi del personale e delle figure professionali non potesse in alcun modo integrare un segreto tecnico o commerciale e come la stazione appaltante avesse accolto interamente tale richiesta senza inserire alcuna parola di spiegazione, significando come proprio la conoscenza di tali dati fosse necessaria e indispensabile per verificare la sostenibilità economica dell'offerta.

4. Si è costituito con memoria di stile la controinteressata Almaviva s.p.a., nella sua qualità di mandataria del RTI aggiudicatario, per poi contestare con successiva memoria difensiva le richieste della ricorrente, affermando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e la non indispensabilità dell'accesso richiesto, ritenendo la documentazione ostesa e medio tempore resa accessibile già sufficiente a tutelare la posizione giuridica della ricorrente.

5. L'ACP costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per due diverse ragioni, nonché nel merito l'infondatezza dello stesso, esponendo come la stessa odierna ricorrente avesse adotto ragioni sovrapponibili a quelle fatte valere dall'aggiudicataria a supporto della richiesta di oscuramento di parti della propria offerta tecnica.

6. Con note depositate in vista della camera di consiglio di data 25 novembre 2025, la ricorrente ha replicato alle eccezioni di inammissibilità ed ha insistito nelle proprie domande, evidenziando come l'oscuramento delle giustificazioni proprio delle parti relative al costo del personale, impedisse di comprendere la sostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria, da essa contestata.

6.1. La causa è stata chiamata per la discussione all'udienza camerale del 25 novembre 2025 e, successivamente, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.

7. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Amministrazione non colgono nel segno e vanno disattese.

7.1. In primo luogo ACP sostiene l'inesistenza della notifica del ricorso nei propri confronti, per mancata notifica del ricorso introduttivo presso l'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. tenuto dal Ministero della giustizia, ossia all'indirizzo agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it. Dei diversi indirizzi PEC indicati dalla ricorrente nella relata di notifica, nessuno sarebbe presente nel registro PP.AA. o sarebbe da riferirsi alla Provincia autonoma di Bolzano ossia ad un ente diverso e distinto da ACP.

7.1.1. Dall'esame della relata di notifica risulta in effetti che il ricorso introduttivo è stato notificato ad ACP a mezzo PEC mediante l'invio a diversi indirizzi, tra i quali risulta anche l'indirizzo aov-acp.servicesupply@pec.prov.bz.it.

Da una ricerca nell'"Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" di cui all'art. 6-ter del d.lgs. 82/2005 ossia del CAD, risulta che esistono sei diversi indirizzi PEC riferibili all'Agenzia per i contratti pubblici - ACP, tra i quali figura anche quello sopra menzionato.

7.1.2. L'art. 16-ter "Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni" del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, all'ultimo capoverso del comma 1-ter, applicabile in forza dell'espresso richiamo di cui al comma 1-bis, anche alla Giustizia amministrativa, precisa che "nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni".

Orbene per quanto emerge dagli atti, il ricorso introduttivo è stato notificato ad ACP ad un indirizzo PEC inserito nel citato elenco, con la conseguenza che pare doversi concludere che la notificazione sia stata regolarmente eseguita.

7.1.3. A ciò si aggiunge che l'indirizzo PEC di cui sopra, oltre ad essere espressamente indicato nel "Disciplinare di gara" quale indirizzo PEC della stazione unica appaltante (cfr. punto 1.1 "Informazioni preliminari"), nonché nella "Comunicazione dell'aggiudicazione" quale indirizzo da utilizzare per richiedere l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione, è anche stato utilizzato dalla stessa ACP per inviare le proprie comunicazioni all'odierna ricorrente.

Sicché non può nemmeno essere revocato in dubbio che si tratti di un indirizzo PEC non riconducibile ad ACP.

7.1.4. Infine ad abundantiam si ricorda che per giurisprudenza granitica il vizio di notifica inesistente sussiste solo qualora la notificazione sia eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario oppure nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre la notifica è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

Tant'è che la notifica ad un indirizzo PEC, pur se diverso da quello presente nei pubblici elenchi (ipotesi che, comunque, per quanto supra rilevato, qui non ricorre), ma pur sempre riconducibile alla parte intimata, non può reputarsi inesistente, ma al limite nulla, con conseguente applicabilità del regime di sanatoria per costituzione dell'intimato, in applicazione delle regole codificate dall'art. 44, comma 3, c.p.a. (cfr. C.d.S., 14 maggio 2025, n. 4155; T.A.R. Lazio, 5 aprile 2024, n. 6647; Cass. civ., ord. 28 febbraio 2024, n. 5263; Cass. civ., sent. 13 giugno 2023, n. 16778).

7.1.4. Nel caso all'esame è incontestato che ACP ha potuto costituirsi tempestivamente in giudizio e svolgere compiutamente le proprie difese, sicché qualsiasi eventuale vizio di notificazione andrebbe, in ogni caso, considerato sanato.

7.2. Per altro verso ACP eccepisce l'inammissibilità del ricorso ritenendo che prima di adire il Giudice la ricorrente avrebbe avuto l'onere di esporre all'Amministrazione competente le proprie esigenze difensive, al fine di consentire ad essa il relativo vaglio; solo successivamente a questa fase amministrativa l'operatore economico sarebbe stato legittimato ad adire la via giudiziale e ad impugnare l'eventuale diniego.

ACP sostiene pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione diretta delle decisioni dell'Amministrazione sulle richieste di oscuramento, perché richiederebbe al Giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, il che è vietato ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.

7.3. Anche questa eccezione non coglie nel segno e va rigettata.

Sul punto è bene ricostruire brevemente la disciplina del rito c.d. super-accelerato introdotto dal nuovo codice dei contratti.

8. La questione riguarda sostanzialmente la corretta esegesi di quanto stabilito dall'art. 36 "Norme procedimentali e processuali in tema di accesso" del d.lgs. n. 36/2023.

8.1. Va premesso che l'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "Accesso agli atti e riservatezza", che pur riportandosi alla disciplina generale sull'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, aggiunge delle speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, il comma 4, lett. a), prevede che il diritto di accesso può essere escluso in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, "secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

Dette limitazioni al diritto d'accesso potranno essere superate e quindi si potrà giungere all'ostensione della documentazione se il richiedente rappresenta che essa risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.

8.2. Come emerge dalla relazione illustrativa al codice dei contratti al fine di velocizzare le procedure di gara è ora previsto che la stazione appaltante già nella fase procedimentale della valutazione delle offerte consideri la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Proprio per ottimizzare i tempi, quindi, già in quella fase si valuterà se l'offerta, nel caso in cui dovesse risultare selezionata, potrà essere ostesa a tutti i partecipanti, nella sua interezza oppure se andranno mantenute coperte, perché ritenute segrete, le parti indicate dal partecipante. Nella relazione viene, infatti, chiarito espressamente che "in caso di messa a disposizione sulla piattaforma dell'offerta selezionata, con indicazione delle parti oscurate, il procedimento di accesso nella sua fase amministrativa si intende concluso per cui coloro che hanno interesse a conoscere le parti riservate dovranno adire direttamente il giudice amministrativo".

In funzione acceleratoria e al fine di ridurre i tempi di eventuali contenziosi il legislatore ha ora previsto che gli operatori economici collocatesi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato, presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell'utile piazzamento in graduatoria. Tant'è che l'Amministrazione è ora obbligata, in base all'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati, attraverso la piattaforma, oltre che i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione anche le offerte degli altri quattro concorrenti, nonché le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Viene precisato nella relazione che la messa a disposizione dei partecipanti di tutti questi atti all'esito dell'aggiudicazione, "consente all'Amministrazione di evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso e ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta fatta dall'amministrazione e orientarsi sulla opportunità o meno di procedere in sede processuale".

8.3. A ciò si aggiunge che per espressa previsione normativa di cui all'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, le decisioni dell'Amministrazione sulla segretezza, o meno, delle parti dell'offerta assunte all'esito della fase amministrativa, che devono essere adeguatamente motivate, vanno impugnate, con il rito di cui all'art. 116 c.p.a. entro il ristretto termine di dieci giorni dalla comunicazione della aggiudicazione.

8.4. Ne consegue, pertanto, che l'eccezione della difesa dell'ACP, nel senso che prima della presentazione del ricorso giurisdizionale in relazione alle parti dell'offerta secretate da parte dell'Amministrazione andrebbe necessariamente attuata un ulteriore autonoma fase amministrativa, nella quale il richiedente l'accesso rappresenti le proprie esigenze difensive, oltre a non trovare fondamento nelle disposizioni normative, mal si concilierebbe con la previsione dei stretti termini d'impugnazione di queste decisioni.

Infatti va tenuto presente che in questa sede la ricorrente impugna essenzialmente le decisioni assunte dall'Amministrazione in relazione alle richieste di oscuramento, dolendosi sostanzialmente che le parti oscurate non conterrebbero segreti tecnici o commerciali, che mancherebbe qualsiasi prova e argomentazione in tal senso e che l'Amministrazione si sia acriticamente appiattita alla richiesta della partecipante alla gara.

Ne consegue che la ricorrente fa valere in primis l'illegittimità dell'avvenuto oscuramento per mancanza dei presupposti e solo in via gradata chiede l'ostensione integrale dell'offerta della concorrente per esigenze difensive.

9. Un tanto chiarito e respinte le eccezioni preliminari, si può pertanto procedere con l'esame del merito del ricorso.

La ricorrente censura che l'Amministrazione abbia acriticamente accolto le richieste, generiche e sfornite di qualsiasi prova, di oscuramento.

9.1. In sede di gara il RTI Almaviva ha dichiarato di non autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia dei capitoli "02 - Best practice, linee guida, metodologie e strumenti per l'erogazione dei servizi richiesti", e "07 - Automazione e strumenti di intelligenza artificiali" affermando che "le informazioni contenute nelle suddette parti dell'offerta tecnica appartengono alla sfera di riservatezza aziendale del costituendo RTI, in quanto sono presenti elementi afferenti alla gestione di rapporti contrattuali contenenti clausole di riservatezza che hanno previsto la natura strettamente confidenziale delle informazioni in esse riportate.

È, pertanto, evidente come la possibilità, da parte di terzi, di acquisire simili informazioni possa recare pregiudizio alle aziende del costituendo RTI, sia sotto il profilo delle relazioni commerciali/contrattuali con i propri Clienti, sia sotto l'aspetto del danno all'immagine che il RTI rischierebbe di subire.

Per le ragioni sopra esposte e, al fine di tutelare la riservatezza dei modelli industriali adottati e degli accordi commerciali delle aziende del RTI, si chiede che per detti capitoli e allegati degli Elaborati Tecnici presentati non venga consentita la divulgazione".

9.2. La stazione appaltante ha interamente accolto tale richiesta di oscuramento ritenendo meramente che "in questi capitoli compaiono idee, metodologie, realizzazioni e indicazioni tecnico/commerciali che ricadono nella sfera della privativa industriale", secretando per intero detti capitoli.

9.3. In relazione alle giustificazioni fornite in sede di verifica dell'anomalia, il RTI aggiudicatario ha affermato che esse fossero "coperte da segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023", chiedendo l'oscuramento di intere colonne e tabelle rappresentanti i costi di lavoro di varie figure professionali, con la seguente motivazione: "le quantificazioni economiche relative ai costi delle figure professionali impiegate nei diversi servizi sulla cui base il RTI Almaviva ha formulato la propria offerta, trattasi di aspetti riservati la cui divulgazione potrebbe recare un danno alle capacità competitive e concorrenziali del RTI Almaviva, consentirebbe al concorrente richiedente l'accesso di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato, da utilizzare anche nella formulazione di future offerte economiche, in gare di analogo contenuto".

Il RUP ha accolto tale richiesta, con la seguente formula: "L'analisi e valutazione della richiesta di diniego all'accesso agli atti è avvenuta, ed è stata interamente accolta".

10. In relazione al segreto tecnico o commerciale che può legittimare l'oscuramento di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che non è sufficiente a tal fine una mera valutazione della parte, essendo necessaria una precisa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione.

Infatti, per giurisprudenza consolidata, la dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego: si impone dunque alla stazione appaltante "una motivata valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell'apprezzamento della effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza", in adempimento dell'obbligo di controllo della fondatezza della dichiarazione dell'impresa richiedente l'oscuramento circa la sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e commerciale (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332; C.d.S., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 437).

In definitiva, le esigenze di segretezza tecnica o commerciale sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni - da oscurare - sottoposte a tutela industriale o commerciale, che siano puntualmente motivate e comprovate dall'impresa controinteressata e valutate dall'amministrazione, in modo adeguatamente motivato e sulla base di un'idonea istruttoria.

10.1. Quanto al limite costituito dall'esistenza di segreti tecnici e commerciali, un consolidato approdo giurisprudenziale afferma che: "Nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico commerciale, l'Amministrazione non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate [...]" (T.A.R. Milano, 6 novembre 2025, n. 3607; T.R.G.A. Bolzano, 27 dicembre 2023, n. 402; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Milano, n. 145/2022; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363; 22 luglio 2021, n. 8858; C.d.S., Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).

L'art. 98 del codice della proprietà industriale in tema di know-how aziendale tutela - come diritto di proprietà industriale - le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, purché concorrano tre requisiti: 1. le informazioni devono essere segrete, nel senso che non debbono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 2. le stesse devono possedere valore economico, proprio perché segrete; 3. tali dati devono essere sottoposti a misure tali da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Va quindi ribadito che "ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti" (così da ultimo C.d.S., V, 15 ottobre 2024, n. 8257).

10.2. Nel caso all'esame è mancata una motivata valutazione compiuta dall'Amministrazione, innanzitutto, con riferimento alla effettiva sussistenza, nella documentazione da rendere disponibile ai primi cinque concorrenti, di segreti tecnico-commerciali, nel senso innanzi chiarito, tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti.

Il RTI aggiudicatario non ha dimostrato e comprovato l'esistenza di un segreto commerciale, ma si è limitato, in modo alquanto generico, ad affermare la presenza di informazioni appartenenti alla sfera di riservatezza aziendale, per l'inserimento di "elementi afferenti alla gestione di rapporti contrattuali" contenenti asserite informazioni di natura strettamente confidenziale, e chiedendo l'oscuramento, non di questi singoli elementi, bensì di interi capitoli della propria offerta.

A ciò si aggiunge che la stazione appaltante non ha svolto alcuna valutazione autonoma in ordine a questa richiesta di oscuramento, sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate per sottrarre intere parti dell'offerta alla pubblicazione prevista ex lege, limitandosi ad appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dal partecipante alla gara (C.d.S., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 novembre 2023, n. 2658; 23 gennaio 2023, n. 203; IV, 8 febbraio 2022, n. 290; I, 24 gennaio 2022, n. 145).

Tale modus operandi risulta illegittimo ed è stato stigmatizzato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. C.G.U.E., IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21).

10.3. Ad avviso del Collegio, con riferimento al caso concreto, il dato sul quale il RTI aggiudicatario oppone le invocate esigenze di riservatezza, non costituisce segreto commerciale.

Va quindi ribadito che "ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti" (cfr. T.A.R. Milano, sent. 3607/2025 di data 6 novembre 2025; C.d.S., Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).

11. Infine ad abundantiam il Collegio rileva come l'oscuramento integrale di due capitoli dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, come pure l'oscuramento di intere colonne delle tabelle contenenti i costi del personale - di cui rimane imperscrutabile il motivo per il quale dovrebbero costituire "segreto commerciale" - rende assolutamente impossibile comprendere l'offerta tecnica e economica, con la conseguenza che il contenuto di tali parti dell'offerta e delle giustificazioni sull'anomalia risultano essere indispensabili per verificare la legittimità dell'attribuzione dei punteggi e la sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria.

12. In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con il conseguente accertamento dell'illegittimità delle decisioni assunte dall'Amministrazione sulle richieste di oscuramento del RTI aggiudicatario e del diritto di parte ricorrente di accedere, in forma integrale, all'offerta tecnica e alle giustificazioni rese dal RTI aggiudicatario in sede di verifica dell'anomalia, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della ricorrente e a carico di ACP e della controinteressata Almaviva s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto ordina ad ACP - Agenzia per i contratti pubblici l'esibizione, in modalità non oscurata, dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e delle relative giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

- condanna ACP - Agenzia per i contratti pubblici e Almaviva s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (euro 4.000,00 complessivi), oltre spese generali e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.