Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 13 gennaio 2026, n. 65
Presidente: Burzichelli - Estensore: Consoli
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) la nota del 30 maggio 2025, protocollo n. 125735, del Direttore U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, avente ad oggetto "notifica deliberazione n. 872 del 29 maggio 2025", e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la deliberazione n. 872 del 29 maggio 2025; b) la deliberazione n. 872 del 29 maggio 25 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, unitamente alla relativa proposta del Direttore UOC Provveditorato della medesima Azienda, di «Presa atto deliberazione n. 702 del 7 maggio 2025 dell'Asp di Enna avente ad oggetto "Ausili per incontinenza con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendita..."»; c) gli ulteriori atti indicati in ricorso.
La ricorrente prospetta l'illegittimità della determinazione con cui è stato fissato il corrispettivo economico per la stipula del contratto relativo al lotto n. 2 della c.d. "gara ponte" concernente la fornitura di ausili per incontinenti con consegna domiciliare e assistenza post vendita, per il periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Le Aziende Sanitarie Provinciali convenute in giudizio hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo, come già rilevato da questa Sezione in analoghi contenziosi promossi dalla ricorrente e definiti con le sentenze n. 849 in data 10 marzo 2025 (confermata da C.G.A.R.S. con sentenza n. 779 del 20 ottobre 2025) e n. 2250 in data 11 luglio 2025.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, per esigenze di economia processuale e non ravvisando ragioni per discostarsi dai principi ivi esposti (confermati anche in appello), si richiama testualmente alle sopra citate pronunce di questo Tribunale con le quali, in analoghe fattispecie, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda giudiziale (rilievo al quale, peraltro, ha aderito la stessa parte ricorrente in corso di causa).
In particolare, con la menzionata sentenza n. 2250 in data 11 luglio 2025, la Sezione ha statuito quanto segue: «la questione oggetto del presente giudizio non involge profili attinenti alla fase genetica del procedimento di evidenza pubblica, bensì si colloca nella successiva fase esecutiva del rapporto contrattuale, e in particolare concerne la legittimità della determinazione unilaterale dell'Amministrazione appaltante in ordine alla rimodulazione del corrispettivo contrattuale per la fornitura già eseguita o in corso di esecuzione. Mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è circoscritta alle controversie concernenti la formazione, la conclusione e l'affidamento dei contratti pubblici, restando escluse - in linea di principio - le controversie afferenti alla fase di esecuzione, le quali, riguardando un rapporto di diritto privato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Tale orientamento ha trovato univoco e costante riscontro nella giurisprudenza di legittimità e amministrativa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35940 del 27 dicembre 2023, hanno chiarito che "le controversie afferenti alla fase esecutiva dei contratti pubblici di appalto, ivi comprese quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della stazione appaltante, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernenti diritti soggettivi nascenti da un rapporto di natura paritetica".
In termini del tutto analoghi, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si arresta alla fase di affidamento del contratto, restando la fase esecutiva assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario" (C.d.S., Sez. V, n. 764/2020; Sez. III, n. 1984/2022). Identici principi sono stati riaffermati anche da T.A.R. Napoli, Sez. V, n. 5648/2022 e T.A.R. Firenze, Sez. I, n. 1322/2020, i quali hanno puntualizzato come la fase esecutiva sia regolata da norme di diritto privato e si caratterizzi per una posizione di sostanziale parità tra le parti contrattuali.
Nel caso di specie, la società ricorrente contesta alla pubblica amministrazione la modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'accordo in essere, in particolare riducendo il prezzo pattuito per la fornitura degli ausili. Tale determinazione non è stata preceduta da alcuna nuova procedura ad evidenza pubblica, né è sorretta da un sopravvenuto mutamento del quadro normativo o da un accordo modificativo tra le parti, non è in conclusione espressione di un potere autoritativo che farebbe incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, ma appare basata esclusivamente su un preteso vincolo discendente da un "prezzo storico" risalente al 2014, privo di efficacia cogente e di rilievo normativo, dunque su un piano paritetico.
Orbene, secondo il condivisibile orientamento della giustizia amministrativa, anche qualora l'Amministrazione agisca in autotutela nel corso dell'esecuzione di un contratto, ciò non comporta di per sé l'assunzione di una veste autoritativa, restando la controversia incardinata nella logica di un rapporto obbligatorio di natura privatistica, da cui derivano diritti ed obblighi che trovano la loro disciplina nel codice civile e non nell'esercizio di poteri pubblicistici.
Alla luce delle considerazioni esposte:
- la controversia non riguarda la fase dell'evidenza pubblica, ma attiene alla fase esecutiva del contratto di fornitura, concernendo la determinazione unilaterale del corrispettivo contrattuale da parte della stazione appaltante, ed è pertanto estranea all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- l'amministrazione resistente ha proceduto, più specificatamente, ad una modificazione unilaterale delle condizioni economiche contrattuali, rectius il prezzo; ne deriva che il comportamento censurato non si configura quale esercizio di potestà autoritativa da parte dell'Amministrazione, bensì quale modifica unilaterale dell'obbligazione civilistica contraddistinta da un rapporto di tipo sinallagmatico-paritetico;
- la fornitura oggetto del contendere non scaturisce da una nuova procedura di gara, bensì da una proroga consensuale - o, comunque, da una prosecuzione tecnica - di contratti già in essere (vedi deliberazione n. 719 del 28 maggio 2024);
- la cognizione della presente controversia deve essere rimessa al giudice naturale delle obbligazioni contrattuali, ossia al giudice ordinario non sussistendo nella fattispecie alcun profilo inerente la procedura di evidenza pubblica, né la modifica unilaterale del prezzo può essere considerata quale atto espressione di potestà autoritativa pubblicistica;
- ne consegue, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, in favore del giudice ordinario...».
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto a norma dell'art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto a norma dell'art. 11 c.p.a.; 2) compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.