Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 22 gennaio 2026

Presidente e Relatore: Jarukaitis

«Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva (UE) 2019/944 - Articolo 5 - Prezzi di fornitura basati sul mercato - Direttiva (UE) 2018/2001 - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Regolamento (UE) 2022/1854 - Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia - Articoli 6 e 7 - Tetto sui ricavi di mercato ottenuti da produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia - Articolo 8 - Misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato - Presupposti - Normativa nazionale che non garantisce ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi eccedenti il tetto - Salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili - Mancanza di un tetto per i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile - Assenza di regolamentazione differenziata in funzione delle diverse fonti di energia».

Nella causa C‑423/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanza del 7 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2023, nel procedimento Secab Soc. coop. contro Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, nei confronti di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione ecologica, Ministero dello Sviluppo economico, Associazione Italia Solare ETS, Assoidroelettrica, Elettricità Futura - Unione delle imprese elettriche italiane.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), dei considerando 2, 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), nonché dei considerando da 27 a 29, 39 e 41, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Secab Soc. coop., una società cooperativa attiva nel settore della produzione di energia elettrica, e, dall'altro, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (Italia) e la società Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, una società di diritto italiano interamente detenuta dallo Stato italiano, tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Italia), incaricata di promuovere e sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché l'efficienza energetica nell'ambito della politica energetica nazionale, in merito alla legittimità di una normativa nazionale che fissa un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta da determinate fonti di energia rinnovabili.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2018/2001

3. I considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001 così recitano:

«(2) Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, [TFUE], la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione [europea]. Tale obiettivo è perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (...), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione. Altri elementi sono contenuti nel quadro della presente direttiva, ad esempio per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili.

(3) Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione.

(...)

(12) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, è opportuno istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari».

Direttiva 2019/944

4. L'articolo 5 della direttiva 2019/944, intitolato «Prezzi di fornitura basati sul mercato», dispone quanto segue:

«1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.

(...)

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica:

a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione;

d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.

(...)».

Regolamento 2022/1854

5. I considerando 1, da 27 a 29 e da 39 a 41 del regolamento 2022/1854 precisavano quanto segue:

«1) Da settembre 2021 si registrano prezzi molto elevati sui mercati dell'energia elettrica. (...)

(...)

(27) Il livello al quale è fissato il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe compromettere la capacità dei produttori ai quali è applicato, compresi i produttori di energia rinnovabile, di recuperare i loro costi di investimento e di esercizio e dovrebbe preservare e incentivare i futuri investimenti nelle capacità necessarie per un sistema elettrico decarbonizzato e affidabile. Essendo il tetto sui ricavi di mercato un tetto uniforme per tutta l'Unione, è la misura più appropriata per preservare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto consente di mantenere una concorrenza basata sui prezzi tra i produttori di energia elettrica che usano tecnologie diverse, in particolare per le energie rinnovabili.

(28) Sebbene i picchi occasionali e a breve termine dei prezzi possano essere considerati una caratteristica normale del mercato dell'energia elettrica, utili per alcuni investitori che così recuperano gli investimenti effettuati nella produzione, il drastico e duraturo aumento dei prezzi in atto dal febbraio 2022 si differenzia sostanzialmente da una normale situazione di mercato caratterizzata da picchi occasionali. Il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe pertanto essere fissato al di sotto delle ragionevoli aspettative dei partecipanti al mercato in merito al livello medio dei prezzi dell'energia elettrica nelle ore in cui la domanda era ai massimi livelli, prima della guerra di aggressione della [Federazione Russa] nei confronti dell'Ucraina. Negli ultimi decenni, prima del febbraio 2022, i prezzi medi di picco sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica si assestavano nettamente e sistematicamente al di sotto dei [EUR] 180 [per megawattora (MWh)] in tutta l'Unione, nonostante le differenze nei prezzi dell'energia elettrica tra le regioni dell'Unione. Poiché la decisione iniziale di investimento dei partecipanti al mercato è stata assunta in base all'aspettativa secondo la quale, in media, i prezzi sarebbero stati inferiori a tale livello nelle ore di punta, il tetto sui ricavi di mercato a [EUR] 180 [per MWh] costituisce un livello nettamente superiore alle aspettative iniziali dei mercati. Lasciare un margine sul prezzo che gli investitori avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi rende necessario fare in modo che il tetto sui ricavi di mercato non infici la valutazione iniziale della redditività degli investimenti.

(29) Inoltre, il tetto sui ricavi di mercato di [EUR] 180 [per MWh] è sistematicamente superiore - margine ragionevole compreso - agli attuali costi totali livellati della produzione di energia (levelised cost of energy - LCOE) per le tecnologie di produzione pertinenti, consentendo ai produttori coinvolti di coprire i costi di investimento e di esercizio. Considerando che il tetto sui ricavi di mercato lascia un notevole margine tra un LCOE ragionevole e il tetto sui ricavi di mercato, esso non dovrebbe compromettere gli investimenti in nuove capacità inframarginali.

(...)

(39) Per tener conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare il tetto sui ricavi di mercato in modo da consentire ai produttori di energia elettrica di mantenere il 10% dei ricavi eccedenti al di sopra del tetto sui ricavi di mercato.

(40) Dato che il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere o introdurre, a determinate condizioni, misure nazionali di crisi.

(41) In particolare, è opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto sui ricavi di mercato e a poter fissare un tetto specifico sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile, il cui prezzo può essere significativamente inferiore rispetto al prezzo delle tecnologie marginali in alcuni Stati membri. Al fine di assicurare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a mantenere o introdurre misure nazionali di crisi che limitano i ricavi di mercato dei produttori diversi da quelli soggetti al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione».

6. L'articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato», ai paragrafi 1 e 2 prevedeva quanto segue:

«1. I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di [EUR] 180 (...) per MWh di energia elettrica prodotta.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato».

7. L'articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica», ai paragrafi 1 e 5 così disponeva:

«1. Il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti:

a) energia eolica;

b) energia solare (termica e fotovoltaica);

c) energia geotermica;

d) energia idroelettrica senza serbatoio;

e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;

f) rifiuti;

g) energia nucleare;

h) lignite;

i) prodotti del petrolio greggio;

j) torba.

(...)

5. Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato si applichi solo al 90% dei ricavi di mercato che superano il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1».

8. Ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Misure nazionali di crisi»:

«1. Gli Stati membri possono:

a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica;

(...)

c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1;

d) fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile;

(...)

2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:

a) sono proporzionate e non discriminatorie;

b) non compromettono i segnali di investimento;

c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;

d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

e) sono compatibili con il diritto dell'Unione».

9. L'articolo 10 del regolamento 2022/1854, intitolato «Distribuzione dei ricavi eccedenti», al paragrafo 1 così disponeva:

«Gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica».

10. L'articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», prevedeva che:

«1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Fatto salvo l'obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell'articolo 10 e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 17, nonché fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti:

(...)

c) [g]li articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1º dicembre 2022 al 30 giugno 2023;

(...)».

Diritto italiano

Decreto-legge n. 4/2022

11. Il decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID‑19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (supplemento ordinario GURI n. 73, del 28 marzo 2022) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 4/2022»), contiene un articolo 15 bis, intitolato «Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili». Detto articolo 15 bis prevedeva quanto segue:

«1. A decorrere dal 1º febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1º gennaio 2010.

(...)

3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello individuato dalla tabella [allegata] al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato[, compreso tra 56 e 58 EUR/MWh (tranne nelle isole Sardegna e Sicilia, rispettivamente, 61 e 75 EUR/MWh)];

b) un prezzo di mercato pari:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

(...)».

12. L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge del 21 settembre 2022, n. 142 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, del 21 settembre 2022 (GURI n. 221, del 21 settembre 2022, pag. 1), ha prorogato fino al 30 giugno 2023 l'applicazione del meccanismo di compensazione previsto da detto articolo 15 bis.

Legge n. 197/22

13. La legge del 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (supplemento ordinario GURI n. 303, del 29 dicembre 2022) (in prosieguo: la «legge n. 197/22»), all'articolo 1, commi da 30 a 33, così dispone:

«30. In attuazione del regolamento [2022/1854] del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1º dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge [n. 4/2022];

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento [2022/1854];

31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

32. Per le finalità di cui al comma 30, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a [EUR] 180 (...) per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA (...), tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di [EUR] 180 (...) per MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge [n. 197/22, vale a dire il 1º gennaio 2023,] che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. La Secab gestisce centrali idroelettriche che funzionano ad acqua fluente. Dato che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 bis del decreto-legge n. 4/2022, tale società è stata assoggettata alla misura del tetto sui ricavi prevista da detta disposizione. In tale contesto, avendo ricevuto diverse fatture da parte di GSE, essa ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), giudice del rinvio, con un ricorso di annullamento, in particolare, della decisione dell'ARERA che attua tale disposizione, delle regole tecniche relative all'applicazione di detta disposizione adottate da GSE nonché delle fatture emesse nei suoi confronti da GSE, il 18 ottobre e il 15 novembre 2022, in applicazione della medesima disposizione. A sostegno del suo ricorso, la Secab afferma che l'articolo 15 bis del decreto-legge n. 4/2022 è contrario al diritto dell'Unione.

15. Il giudice del rinvio rileva che l'applicazione di tale articolo 15 bis, inizialmente prevista per il periodo compreso tra il 1º febbraio e il 31 dicembre 2022, è stata prorogata, dal decreto legge n. 115/2022, fino al 30 giugno 2023. Esso osserva anche che il regolamento 2022/1854 è entrato in vigore solo l'8 ottobre 2022, che quest'ultimo fissava un tetto sui ricavi più elevato nonché un ambito di applicazione più ampio di quelli di cui al suddetto articolo 15 bis e che sono i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge n. 197/22 ad aver attuato, per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, gli articoli da 6 a 8 di tale regolamento, escludendo tuttavia gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili che già rientravano nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 15 bis. Esso precisa che, pertanto, sebbene sia stato adottato anteriormente al regolamento 2022/1854, l'articolo 15 bis costituiva, in sostanza, la disposizione di diritto nazionale che attuava tale regolamento per quanto riguarda l'energia prodotta a partire dalle fonti rinnovabili di cui a detto articolo 15 bis.

16. Il giudice del rinvio aggiunge che il suddetto articolo 15 bis, al pari del regolamento 2022/1854, è stato emanato con la finalità di limitare, su base temporanea, i ricavi di mercato eccezionali dei produttori di energia i cui costi non sono influenzati dalle fluttuazioni dei prezzi del gas naturale, applicando un tetto a tali ricavi eccezionali e distribuendo i relativi importi ai clienti finali. Esso nutre tuttavia dubbi quanto alle modalità concrete individuate dal legislatore italiano per istituire un simile tetto sui ricavi.

17. In primo luogo, tale giudice si interroga sull'importo del tetto previsto dall'articolo 15 bis del decreto-legge n. 4/2022. Al riguardo, da un lato, esso rileva che, sebbene il prezzo di riferimento di cui al comma 3, lettera a), di tale articolo 15 bis, compreso tra EUR 56 per MWh di energia elettrica prodotta e EUR 75 per MWh di energia elettrica prodotta, sia sensibilmente inferiore a quello fissato dall'Unione e distante dal medesimo, che è di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta, esso, secondo l'ARERA, sarebbe equo. Infatti, il legislatore italiano avrebbe determinato tale prezzo prendendo in considerazione una media aritmetica dei prezzi constatati in ciascuna zona di mercato tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione. Tuttavia esso considera che, secondo il considerando 28 del regolamento 2022/1854, si sarebbe dovuto, ai fini della fissazione del tetto sui ricavi di mercato, fare riferimento alle ore in cui la domanda era ai massimi livelli prima della guerra di aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina. Inoltre durante il 2020, anno caratterizzato da perturbazioni legate all'epidemia di COVID-19, il prezzo nazionale unico avrebbe raggiunto un livello storicamente basso, giungendo fino a EUR 38,92 per MWh di energia elettrica prodotta, mentre, nel corso del 2021, non preso in considerazione in tale media, tale prezzo avrebbe conosciuto un forte aumento, giungendo fino a EUR 125 per MWh di energia elettrica prodotta, così come per il primo trimestre del 2022, in cui avrebbe raggiunto EUR 308 per MWh di energia elettrica prodotta. In tali circostanze, il giudice del rinvio dubita che il tetto previsto da detto articolo 15 bis sia proporzionato e ragionevole, dato che esso non garantirebbe che i produttori possano conservare il 10% dei ricavi eccedenti tale tetto, come invece richiederebbe il considerando 39 di tale regolamento.

18. Dall'altro lato, secondo tale giudice l'articolo 15 bis del decreto-legge n. 4/2022 non sembra idoneo a tutelare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda la capacità di realizzare simili investimenti in futuro al fine di aumentare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Al riguardo esso rinvia, in particolare, al considerando 2 della direttiva 2018/2001, che sottolineerebbe l'importanza di sostituire le fonti energetiche fossili e di incoraggiare l'uso di fonti rinnovabili, nonché ai considerando 28 e 29 del regolamento 2022/1854, da cui risulterebbe che è necessario fissare il tetto in modo tale da non incidere sulla valutazione iniziale della redditività degli investimenti. Orbene, sembrerebbe che il legislatore italiano abbia omesso di tener conto di tali requisiti in sede di determinazione del tetto previsto da detto articolo 15 bis.

19. In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva, da un lato, che il regolamento 2022/1854 assoggetta al tetto fissato al suo articolo 6 i produttori di energia che utilizzano lignite, petrolio greggio e torba e prevede, al considerando 41 nonché all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), che gli Stati membri dovrebbero fissare un tetto specifico per i produttori che utilizzano carbon fossile. Orbene, l'articolo 15 bis del decreto-legge n. 4/0022 non prevederebbe alcuna normativa applicabile a tali produttori, i quali avrebbero pertanto beneficiato di un vantaggio ingiustificato. Dall'altro lato, esso rileva che, sebbene l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854 consenta agli Stati membri di differenziare il regime applicabile a seconda delle diverse fonti di energia, detto articolo 15 bis ha istituito un tetto unico per tutte le categorie di produttori da esso contemplate, mentre i costi di produzione variano da una categoria di impianti all'altra.

20. In tali circostanze, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) [s]e l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva [2019/944], i considerando 3 e 12 della direttiva [2018/2001], i considerando [da] 27 [a] 29 [e] 39, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento [2022/1854] ostano a una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica con le modalità previste dall'articolo 15 bis del decreto-legge [n. 4/2022] che non garantisca ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi al di sopra dello stesso tetto;

2) se l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva [2019/944], i considerando 2, 3 e 12 della direttiva [2018/2001], i considerando [da] 27 [a] 29 [e] 39, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento [2022/1854] ostano a una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica con le modalità previste dall'articolo 15 bis del decreto-legge [n. 4/2022], che non preservi ed incentivi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili;

3) se il considerando 3 della direttiva [2018/2001], i considerando 27 e 41, l'articolo 7, paragrafo 1, lettere [da] h) [a] j), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), e paragrafo 2, del regolamento [2022/1854] ostano a una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica con le modalità previste dall'articolo 15 bis del decreto-legge [n. 4/2022], che non preveda alcun tetto specifico ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia prodotta a partire da carbon fossile, né una disciplina differenziata in relazione alle diverse fonti di produzione».

Sulla ricevibilità

21. GSE e il governo italiano sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto non contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché la Corte possa fornire una risposta utile, cosicché tale domanda non soddisferebbe i requisiti enunciati all'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. In particolare, GSE sostiene che, per ciascuna delle questioni sollevate, il giudice del rinvio ha omesso di menzionare talune circostanze di fatto o di diritto che sarebbero tuttavia determinanti per valutare correttamente i dubbi esposti da tale giudice, i quali inoltre si ispirerebbero ampiamente alle considerazioni svolte dalla Secab nel suo ricorso dinanzi a detto giudice.

22. Secondo una giurisprudenza costante, recepita nell'articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, l'esigenza di giungere a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Inoltre è indispensabile che, come enunciato all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, ed indichi il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 59 e giurisprudenza citata).

23. Nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio soddisfa tali requisiti. Infatti, essa contiene una presentazione dettagliata del contesto di fatto e di diritto pertinente e, per ciascuna delle questioni sollevate, il giudice del rinvio ha esposto i motivi per i quali ritiene che la normativa nazionale di cui al procedimento principale possa violare le disposizioni del diritto dell'Unione a cui si riferisce.

24. Inoltre, i giudici nazionali dispongono del più ampio potere discrezionale per sottoporre alla Corte una questione di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. Infatti, spetta solo al giudice nazionale investito della controversia principale, che deve assumersi la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare, alla luce delle circostanze particolari del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter giudicare, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali sono assistite da una presunzione di rilevanza, e che il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti manifestamente che l'interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile a dette questioni (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punti 15 e 18, nonché del 1º agosto 2025, Voore Mets e Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 31).

25. Ne consegue che il fatto che le considerazioni formulate dal giudice del rinvio si ispirino ampiamente a quelle sviluppate dinanzi ad esso dalla Secab, anche supponendo che sia accertato, non è idoneo a dimostrare l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché le condizioni enunciate all'articolo 94 del regolamento di procedura sono soddisfatte e nessuna delle ipotesi che consentono alla Corte di rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale, individuate al punto precedente della presente sentenza, ricorre nel caso di specie.

26. Peraltro, nei limiti in cui il governo belga contesta la ricevibilità di una parte delle questioni sollevate, in quanto mirano a ottenere l'interpretazione di considerando di atti dell'Unione, laddove essi sono privi di valore giuridico vincolante, è sufficiente rilevare che questa sola circostanza non è idonea a dimostrare l'irricevibilità dedotta (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, punti 7 e 8, nonché del 15 luglio 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, punti 53 e 54).

27. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28. In via preliminare occorre ricordare che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44).

29. Infatti la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni del diritto dell'Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall'insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 45).

30. Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio intende ottenere elementi che gli consentano di valutare la conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale, adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e applicata dal 1º febbraio 2022 al 30 giugno 2023, che prevede un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica. Inoltre, risulta che, al fine di rispondere alla prima questione sollevata, occorre prendere in considerazione anche l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, che il giudice del rinvio non ha considerato nella formulazione di tale questione.

31. Occorre quindi considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 3 e 12 della direttiva 2018/2001 nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dell'articolo 7, paragrafo 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto.

32. Al riguardo occorre, in primo luogo, ricordare che l'articolo 5 della direttiva 2019/944 prevede, al paragrafo 1, che i fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti e che gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori. Il paragrafo 3 di tale articolo 5 precisa tuttavia che, in deroga segnatamente a detto paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili e che tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5 di detto articolo 5.

33. L'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 mira quindi a disciplinare gli interventi degli Stati membri nella fissazione dei prezzi ai quali l'energia elettrica è venduta dai fornitori di energia elettrica a determinate categorie di clienti. Di conseguenza, tale disposizione non ha alcun rapporto con la fissazione di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica da parte di determinati produttori.

34. Ne consegue che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale come quella descritta al punto 31 della presente sentenza.

35. In secondo luogo, occorre ricordare che il preambolo di un atto dell'Unione non ha alcun valore giuridico vincolante (sentenze del 19 novembre 1998, Nilsson e a., C‑162/97, EU:C:1998:554, punto 54, nonché del 19 dicembre 2024, Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, C‑664/23, EU:C:2024:1046, punto 39). I considerando 3 e 12 della direttiva 2018/2001 non possono quindi, in quanto tali, introdurre obblighi, in particolare a carico degli Stati membri. Di conseguenza, essi non possono ostare a una normativa nazionale come quella descritta al punto 31 della presente sentenza.

36. In ogni caso, anche supponendo che, riferendosi ai considerando 3 e 12 della direttiva 2018/2001, il giudice del rinvio intenda ottenere l'interpretazione di disposizioni di tale direttiva, si deve constatare che tali considerando 3 e 12 si limitano a enunciare considerazioni generali relative, da un lato, al ruolo che l'aumento dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili può svolgere, in particolare, nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili e nel favorire lo sviluppo tecnologico nonché, dall'altro, alla finalità, per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, di istituire negli Stati membri un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile. Orbene, tali considerazioni generali non si ricollegano ad alcuna disposizione specifica della direttiva 2018/2001 che imponga un obbligo concreto agli Stati membri.

37. Da quanto precede risulta che i considerando 3 e 12 della direttiva 2018/2001 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale come quella descritta al punto 31 della presente sentenza.

38. In terzo luogo, occorre rilevare, da un lato, che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, gli articoli da 6 a 8 di quest'ultimo erano applicabili dal 1º dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Ne consegue che, in ogni caso, essi non possono essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale come quella descritta al punto 31 della presente sentenza per un periodo nel corso del quale essi non erano applicabili ossia, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 novembre 2022.

39. Dall'altro lato, per quanto riguarda il periodo di cui al procedimento principale nel corso del quale tali articoli erano applicabili, occorre ricordare che l'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento prevede che i ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento sono limitati a un massimo di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta. Tra tali fonti figura, al suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l'energia idroelettrica senza serbatoio.

40. Inoltre detto articolo 7 precisa, al suo paragrafo 5, che gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato si applichi solo al 90% dei ricavi di mercato che superano il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854.

41. Ne consegue che gli Stati membri devono in particolare, in forza di detto articolo 6, paragrafo 1, letto in combinato disposto con tale articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, limitare a un massimo di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta i ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia idroelettrica ad acqua fluente e che essi non hanno l'obbligo, ma soltanto la facoltà, di applicare tale tetto esclusivamente al 90% dei ricavi di mercato eccedenti il tetto previsto da detto articolo 6, paragrafo 1.

42. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che il tetto di cui al procedimento principale non è quello di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta, bensì un tetto inferiore a quello previsto dal medesimo articolo 6, paragrafo 1. Orbene, al riguardo l'articolo 8 del regolamento 2022/1854 elenca, al paragrafo 1, diverse misure nazionali che gli Stati membri possono adottare in caso di crisi, le quali devono quindi rispettare le condizioni elencate al paragrafo 2 di tale articolo 8.

43. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854 prevede segnatamente che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Quanto al paragrafo 2 del summenzionato articolo 8, esso precisa, alla lettera a), che le misure di cui al paragrafo 1 di detto articolo 8 sono proporzionate e non discriminatorie, alla lettera b), che esse non compromettono i segnali di investimento, alla lettera c), che assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, alla lettera d), che non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso e, alla lettera e), che sono compatibili con il diritto dell'Unione.

44. L'articolo 8 del regolamento 2022/1854 non comporta quindi alcun obbligo per gli Stati membri di applicare il tetto che essi manterrebbero o introdurrebbero in forza del paragrafo 1 di tale articolo 8 esclusivamente al 90% dei ricavi eccedenti tale tetto. Ne consegue che il regolamento 2022/1854 non può ostare a una normativa nazionale, che ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, per il motivo che una simile normativa non garantisce che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto.

45. Al riguardo, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio, occorre inoltre aggiungere che non si può ritenere che una simile normativa sia sproporzionata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, salvo ritenere che, limitandosi a offrire agli Stati membri la facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 5, di detto regolamento, il legislatore dell'Unione abbia esso stesso violato il principio di proporzionalità. Ora, secondo un principio ermeneutico generale, una disposizione deve essere interpretata, nei limiti del possibile, in modo da non mettere in discussione la sua validità (sentenze del 4 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑403/99, EU:C:2001:507, punto 37, e dell'8 maggio 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, punto 66).

46. L'interpretazione accolta al punto 44 della presente sentenza è, inoltre, confermata dai considerando del regolamento 2022/1854. Infatti, ai sensi del considerando 39 di quest'ultimo, per tener conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri «dovrebbero avere la possibilità» di fissare il tetto sui ricavi di mercato in modo da consentire ai produttori di energia elettrica di mantenere il 10% dei ricavi eccedenti al di sopra del tetto sui ricavi di mercato. Tale considerando 39 conferma quindi che, anche nell'ambito del tetto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri non sono tenuti a consentire ai produttori interessati di conservare il 10% dei ricavi eccedenti tale tetto.

47. Peraltro, per quanto riguarda il considerando 40 di detto regolamento, esso enuncia che, dato che il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere o a introdurre, a determinate condizioni, misure nazionali di crisi. Il considerando 41 del regolamento 2022/1854 precisa, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto sui ricavi di mercato. Pertanto, tali considerando non contengono alcuna indicazione nel senso che gli Stati membri siano tenuti, nell'ambito del tetto che essi manterrebbero o introdurrebbero in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, a prevedere che i produttori di cui trattasi possano conservare il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto.

48. Lo stesso vale per i considerando da 27 a 29 del regolamento 2022/1854, menzionati dal giudice del rinvio nella sua prima questione, che non contengono ulteriori indicazioni nel senso dell'obbligo previsto da tale giudice nell'ambito della sua prima questione.

49. Ne consegue che, nei limiti in cui sono applicabili ratione temporis, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dell'articolo 7, paragrafo 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale come quella descritta al punto 31 della presente sentenza.

50. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 3 e 12 della direttiva 2018/2001 nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dell'articolo 7, paragrafo 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto.

Sulla seconda questione

51. Tenuto conto di quanto già rilevato ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, si deve considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001 nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione.

52. Al riguardo occorre, in primo luogo, ricordare che, per gli stessi motivi già esposti ai punti 32 e 33 della presente sentenza, l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale come quella descritta al punto precedente della presente sentenza.

53. In secondo luogo, per gli stessi motivi già esposti ai punti 35 e 36 della presente sentenza, i considerando 3 e 12 della direttiva 2018/2001 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale come quella descritta al punto 51 della presente sentenza. Lo stesso vale per quanto riguarda il considerando 2 di tale direttiva. Infatti, oltre al fatto che quest'ultimo considerando è privo di valore giuridico vincolante, esso si limita a sottolineare che l'obiettivo di promozione delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, cui mira detta direttiva, e che l'aumento dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili costituisce un elemento importante del pacchetto di misure necessarie, in particolare, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, senza tuttavia trovare un'espressione concreta in una specifica disposizione della medesima direttiva.

54. In terzo luogo, da un lato, per lo stesso motivo esposto al punto 38 della presente sentenza, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854 non possono ostare a una normativa nazionale come quella descritta al punto 51 della presente sentenza per un periodo nel corso del quale essi non erano applicabili ossia, nel caso di specie, durante il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 novembre 2022.

55. Dall'altro lato, per quanto riguarda il periodo di cui al procedimento principale nel corso del quale tali disposizioni erano applicabili, occorre constatare che dall'articolo 6, paragrafo 1, nonché dall'articolo 8 del regolamento 2022/1854, i cui testi sono ricordati ai punti 39, 42 e 43 della presente sentenza, risulta che, come rilevato anche dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il semplice fatto che l'importo del tetto fissato da uno Stato membro in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, sia inferiore a quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 non è, di per sé, idoneo a dimostrare l'incompatibilità di questo primo tetto con tale regolamento, in quanto dette disposizioni lasciano un certo margine di discrezionalità agli Stati membri, che consente loro di determinare il tetto da essi fissato tenendo conto delle caratteristiche proprie del loro mercato nazionale. Infatti, il regolamento 2022/1854 non contiene alcuna indicazione precisa sul modo in cui debba essere determinato il tetto fissato dagli Stati membri che si avvalgano della facoltà loro offerta dall'articolo 8, paragrafo 1, in particolare lettera a), di quest'ultimo, salvo il rispetto delle condizioni elencate al paragrafo 2 di tale articolo 8.

56. Al riguardo, i considerando da 27 a 29 e 39 del regolamento 2022/1854 non possono essere letti nel senso che essi impongano agli Stati membri di seguire una metodologia specifica. Come già ricordato al punto 35 della presente sentenza, il preambolo di un atto dell'Unione non ha alcun valore giuridico vincolante. Detti considerando non possono quindi, in quanto tali, introdurre obblighi, in particolare a carico degli Stati membri.

57. Del resto, sebbene tale considerando 27 precisi che il livello al quale è fissato il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe compromettere la capacità dei produttori interessati di recuperare i loro costi di investimento e di esercizio e, inoltre, dovrebbe tutelare e incoraggiare i futuri investimenti nelle capacità necessarie per un sistema elettrico decarbonizzato e affidabile, tali precisazioni non si distinguono, nella loro sostanza, da quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, vale a dire che i segnali di investimento non siano compromessi.

58. Quanto ai considerando 28 e 29 di detto regolamento, pur esponendo le ragioni per le quali il Consiglio dell'Unione europea ha scelto, all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, un tetto di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta, essi non contengono alcun obbligo per gli Stati membri sulla metodologia da seguire per determinare il tetto che essi fisserebbero in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854.

59. Per quanto riguarda il considerando 39 di tale regolamento, e come già constatato al punto 46 della presente sentenza, esso si limita a enunciare che, per tener conto delle preoccupazioni connesse alla sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare il tetto sui ricavi di mercato in modo da consentire ai produttori di energia elettrica di conservare il 10% dei ricavi eccedenti il tetto sui ricavi di mercato.

60. Pertanto, in assenza di indicazioni vincolanti contenute nel regolamento 2022/1854 sulla metodologia che gli Stati membri devono seguire quando fissano un tetto in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, sono le condizioni enunciate al paragrafo 2 di tale articolo 8 che devono essere rispettate. Al riguardo, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo 8, il tetto fissato in forza del suo paragrafo 1 non deve compromettere i segnali d'investimento e deve fare in modo che gli investimenti e i costi di esercizio siano coperti.

61. Orbene, la valutazione della compatibilità del tetto scelto dalle autorità nazionali, tenuto conto dei criteri enunciati alle lettere b) e c) di tale paragrafo 2, è di natura materiale e dipende dalle caratteristiche proprie del mercato nazionale nonché dall'insieme delle circostanze di diritto e di fatto che caratterizzano, in particolare, la situazione dei produttori di energia elettrica in questione. Tale valutazione rientra quindi nell'ambito di competenza delle autorità nazionali e, nel caso di specie, di quella del giudice del rinvio. Ciò premesso, conformemente alla sua giurisprudenza costante, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire a tale giudice precisazioni al fine di guidarlo nella sua valutazione (v., per analogia, sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 77, nonché dell'11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, punto 42).

62. Pertanto, è rilevante, in particolare, ai fini di tale valutazione, in primo luogo, il fatto che, al fine di determinare il tetto, sia stato fatto riferimento a un criterio oggettivo fondato sulle condizioni medie prevalenti sul mercato prima della crisi energetica nel corso di un periodo relativamente lungo e che, inoltre, si sia tenuto conto dell'inflazione. Infatti, il ricorso a un simile criterio oggettivo risulta idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, in quanto consente di garantire che il tetto sia fissato a un livello di prezzo che investitori normalmente accorti potevano ragionevolmente prevedere al momento in cui hanno realizzato i loro investimenti.

63. In particolare, dal momento che, conformemente a tale articolo 8, paragrafo 2, lettera c), il tetto sui ricavi di mercato deve essere fissato in modo da prelevare i ricavi eccedenti, tenendo conto al contempo degli investimenti e dei costi di esercizio, che devono essere coperti, un tetto fissato mediante un simile criterio appare idoneo a prelevare solo ricavi eccedenti un tale livello di prezzo, vale a dire ricavi che siffatti investitori non potevano ragionevolmente attendersi al momento dell'adozione della loro decisione di investimento.

64. Il fatto che, nel caso di specie, sia stato preso in considerazione il 2020, ma non il 2021, non può dimostrare che un simile metodo non soddisfi le condizioni enunciate in tali disposizioni. Infatti, da un lato, è pacifico che i prezzi dell'energia hanno iniziato ad aumentare fortemente a partire dal 2021; il considerando 1 del regolamento 2022/1854 sottolinea inoltre che dal settembre 2021 si sono già registrati prezzi molto elevati sui mercati dell'energia elettrica. Sarebbe quindi in contrasto con l'obiettivo perseguito dal tetto che gli Stati membri possano sancire, in forza dell'articolo 8 di tale regolamento, il fatto di ritenere che il 2021 debba necessariamente essere preso in considerazione ai fini della determinazione di tale tetto. Dall'altro lato, e fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, risulta che il fatto di aver preso in considerazione, nel caso di specie, una media dei prezzi sul periodo di dieci anni immediatamente precedente l'aumento anormale dei prezzi che il tetto mira a compensare a favore dei consumatori, per di più adeguato in funzione dell'inflazione, consente di neutralizzare qualsiasi eventuale anomalia che abbia coinvolto uno dei dieci anni considerati.

65. In secondo luogo, nell'ambito della valutazione che il giudice del rinvio è chiamato ad effettuare, sono anche rilevanti il carattere eccezionale e l'ambito di applicazione temporale limitato del tetto di cui trattasi, in particolare quando sono collegati alla durata media di esercizio degli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili interessati da tale tetto e al fatto che gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono, per loro stessa natura, investimenti a lungo termine. Nel caso di specie, e fatte salve le verifiche spettanti a tale giudice, non risulta quindi, tenuto conto del carattere eccezionale del tetto di cui al procedimento principale e della sua durata di applicazione limitata rispetto alla durata di esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente, che la fissazione di un tetto secondo un metodo come quello di cui al procedimento principale sia tale da compromettere gli investimenti in detto settore.

66. In terzo luogo, sono anche pertinenti, al fine di valutare gli effetti che un tetto sui ricavi possa avere sugli investimenti, la struttura dei costi degli impianti coinvolti nonché il costo attualizzato dell'energia per la tecnologia di cui trattasi. Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, la struttura dei costi dei produttori di energia rinnovabile come la Secab è rimasta sostanzialmente invariata nonostante l'aumento imprevedibile dei prezzi dei combustibili fossili, poiché tale aumento non ha inciso sui costi di produzione dell'energia per simili operatori.

67. In quarto luogo, la circostanza che, come nel caso di specie, il tetto fissato sia accompagnato da un meccanismo che crea un obbligo legale di indennizzare i produttori coinvolti in caso di diminuzione eccessiva dei prezzi di mercato, cosicché tale tetto costituisce anche un prezzo minimo garantito per tali produttori, tende a indicare che tale tetto è fissato a un livello sufficiente a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, a meno di non voler pensare che sia stato istituito un meccanismo privo di logica economica.

68. In quinto luogo, il giudice del rinvio dovrà anche tener conto del fatto che, in quanto intervento di emergenza al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico, il regolamento 2022/1854, anche tramite le facoltà che esso riconosce agli Stati membri, come quelle derivanti dal suo articolo 8, paragrafo 1, di fissare un tetto inferiore a quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo 8, bilancia gli interessi dei produttori di energia rinnovabile con quelli dei consumatori e mira, con l'articolo 10, paragrafo 1, a che gli Stati membri utilizzino i ricavi eccedentari derivanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato per finanziare misure di sostegno ai clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica su tali clienti.

69. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001 nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti.

Sulla terza questione

70. In via preliminare occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio si interroga sulla necessità, da un lato, di imporre un tetto sui ricavi dei produttori di energia elettrica da carbon fossile e, dall'altro, di prevedere tetti di ricavi differenziati per le diverse categorie di produttori di energia elettrica cui si applica il tetto previsto all'articolo 15 bis del decreto-legge n. 4/2022. Orbene, quest'ultimo si applica solo a taluni impianti alimentati «da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica».

71. Pertanto, tenuto conto di quanto già rilevato ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, occorre intendere che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chieda sostanzialmente se il considerando 3 della direttiva 2018/2001 nonché l'articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest'ultimo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche.

72. Al riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che, come già precisato ai punti 35 e 36 della presente sentenza, il considerando 3 della direttiva 2018/2001 non ha valore giuridico vincolante e non trova alcuna espressione concreta in una disposizione specifica di tale direttiva. Detto considerando 3 non ha, del resto, alcun rapporto con la fissazione di un tetto sui ricavi di taluni produttori di energia elettrica, come quello di cui al procedimento principale. Pertanto, tale considerando 3 non può ostare a una normativa nazionale come quella descritta al punto precedente della presente sentenza.

73. In secondo luogo, l'articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 non possono, per lo stesso motivo già esposto al punto 38 della presente sentenza, essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale come quella descritta al punto 71 della presente sentenza per il periodo dal 1º febbraio 2022 al 30 novembre 2022, poiché tali disposizioni non erano allora applicabili ratione temporis.

74. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1º dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, di quest'ultimo, risulta che il tetto sui ricavi di mercato previsto da tale articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire dalle fonti elencate in tale articolo 7, paragrafo 1. Tra di esse figurano, in particolare, alla lettera a), l'energia eolica, alla lettera b), l'energia solare termica e fotovoltaica, alla lettera c), l'energia geotermica, alla lettera d), l'energia idroelettrica senza serbatoio, alla lettera h), la lignite, alla lettera i), i prodotti del petrolio greggio e, alla lettera j), la torba. Il carbon fossile non rientra tra le fonti energetiche elencate all'articolo 7, paragrafo 1.

75. Per contro, l'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento precisa, alla lettera c), che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato percepiti dai produttori che generano energia elettrica da fonti che non figurano all'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e, alla lettera d), che gli Stati membri possono fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile. Come indica la formulazione univoca di tali disposizioni, si tratta di semplici facoltà riconosciute agli Stati membri. Questi ultimi non sono quindi tenuti a prevedere un tetto per i ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile.

76. Inoltre, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854, gli Stati membri hanno soltanto la possibilità di differenziare tra le tecnologie. Pertanto il solo fatto che, con una normativa come quella di cui al procedimento principale, sia stato previsto uno stesso tetto di ricavi per i produttori di energia elettrica ottenuta a partire dalle fonti elencate all'articolo 7, paragrafo 1, lettere d) e da h) a j), o che la legge n. 197/22 abbia fissato un tetto diverso per i produttori di energia elettrica a partire dalle altre fonti elencate in tale paragrafo 1, non può essere considerato contrario alle disposizioni di detto regolamento.

77. I considerando 27 e 41 di quest'ultimo, invocati dal giudice del rinvio, non possono consentire di accogliere un'interpretazione diversa da quella esposta ai punti 75 e 76 della presente sentenza. Infatti, poiché il preambolo di un atto dell'Unione non ha valore giuridico vincolante, i considerando di un simile atto non possono essere invocati per derogare alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi, o per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (sentenza del 21 marzo 2024, LEA, C‑10/22, EU:C:2024:254, punto 51 e giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, la formulazione degli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854 è univoca quanto all'assenza di un obbligo per gli Stati membri di prevedere un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile, o di prevedere tetti differenziati in funzione delle tecnologie utilizzate.

78. Del resto, come già constatato al punto 57 della presente sentenza, il considerando 27 del regolamento 2022/1854 non si distingue, nella sua sostanza, da quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento e si limita quindi a precisare che il tetto sui ricavi non deve compromettere gli investimenti nelle energie rinnovabili. Quanto al considerando 41 di detto regolamento, esso si limita a confermare che gli Stati membri hanno solo una mera facoltà di fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile.

79. Tenuto conto dell'insieme degli elementi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il considerando 3 della direttiva 2018/2001 nonché l'articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche.

Sulle spese

80. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, i considerando 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti alla luce dell'articolo 7, paragrafo 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto.

2) L'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti.

3) Il considerando 3 della direttiva 2018/2001 e l'articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche.