Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sesta Sezione
Sentenza 22 gennaio 2026
Presidente: Ziemele - Relatore: Gervasoni
«Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Parità di trattamento - Totalizzazione dei periodi - Articolo 58 - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone - Prestazioni di invalidità - Integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo legale dell'assegno di invalidità - Condizioni relative al periodo di contribuzione più rigorose per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione».
Nella causa C‑633/24 [Sovisso] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 17 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2024, nel procedimento F.F. contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra F.F. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, Italia), in merito al versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo, previsto dal diritto nazionale, dell'assegno di invalidità.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3. Il 21 giugno 1999 la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso sette accordi, tra cui l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6), che è stato modificato, segnatamente, dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51) (in prosieguo: l'«ALCP»).
4. L'articolo 8 dell'ALCP, dal titolo «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», è così formulato:
«Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
(...)
b) la determinazione della normativa applicabile;
(...)».
5. L'allegato II all'ALCP, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», prevede, all'articolo 1, quanto segue:
«1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione europea».
6. La sezione A dell'allegato II dell'ALCP, dal titolo «Atti giuridici cui si fa riferimento», include in particolare il regolamento n. 883/2004, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).
Diritto dell'Unione
7. L'articolo 1 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
t) "periodo di assicurazione", i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
(...)».
8. L'articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito d'applicazione "ratione personae"», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».
9. Ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Ambito di applicazione "ratione materiae"»:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
c) le prestazioni d'invalidità;
(...)».
10. L'articolo 4 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Parità di trattamento», è così formulato:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
11. Ai sensi dell'articolo 6 del menzionato regolamento, rubricato «Totalizzazione dei periodi»:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
- l'acquisizione (...) del diritto alle prestazioni,
(...)
al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
12. L'articolo 52 di detto regolamento, recante il titolo «Liquidazione delle prestazioni», così prevede:
«1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;
ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione prorata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.
(...)
3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).
(...)».
13. L'articolo 58 del medesimo regolamento, intitolato «Attribuzione di un'integrazione», è così formulato:
«1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.
2. L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima».
Diritto italiano
Legge n. 153/69
14. L'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (GURI n. 111 del 30 aprile 1969; in prosieguo: la «legge n. 153/69»), rientrante nel titolo «Miglioramento dei trattamenti di pensione», al suo comma 2 prevede che in caso di cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, ai cittadini italiani spetti l'integrazione della loro pensione di invalidità fino a concorrenza di un importo minimo mensile, a condizione che possano far valere una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni.
Legge n. 222/84
15. L'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 - Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (GURI n. 165 del 16 giugno 1984; in prosieguo: la «legge n. 222/84»), così recita:
«L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge [n. 153/69] e successive modificazioni e integrazioni».
16. L'articolo 4, comma 1, della legge n. 222/84 prevede che, ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge, l'interessato debba comprovare cinque anni di anzianità assicurativa complessiva, con tre anni di contribuzione collocati nel quinquennio precedente la domanda amministrativa.
Legge n. 335/1995
17. L'articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (supplemento ordinario alla GURI n. 190, del 16 agosto 1995; in prosieguo: la «legge n. 335/1995»), è così formulato:
«Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo [vale a dire quelle corrispondenti ai periodi contributivi maturati a partire dal 1° gennaio 1996] non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo».
Decreto n. 577/1992
18. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 577 - Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero (GURI n. 116, del 20 maggio 1993; in prosieguo: il «decreto n. 577/1992»), così dispone:
«Qualora il titolare di pensione residente in Italia abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da regolamenti della Comunità economica europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del Paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalla legge nazionale, quest'ultimo viene concesso, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, anche in assenza del requisito [relativo ad un periodo minimo di contribuzione di almeno un anno in Italia]».
Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
19. Il ricorrente nel procedimento principale, residente in Italia, ha versato contributi previdenziali in Svizzera dal 1991 al 1994 e successivamente in Italia tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2012. Sono stati altresì contabilizzati a suo favore, in Italia, contributi previdenziali in ragione di un periodo di disoccupazione per gli anni 2012 e 2013.
20. Il ricorrente nel procedimento principale ha presentato varie domande presso l'INPS al fine di ottenere un assegno di invalidità calcolato pro rata in base ai contributi previdenziali maturati in Italia, nonché un'integrazione a tale assegno, destinata a garantire il trattamento minimo fissato dal diritto nazionale. Le sue domande sono state respinte con la motivazione che, in sostanza, egli non era in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 della legge n. 222/84. L'INPS ha infatti considerato il ricorrente nel procedimento principale come un assicurato che aveva versato contributi previdenziali a partire dal 1996, rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, e che poteva quindi beneficiare dell'assegno di invalidità solo in forza del sistema cosiddetto «contributivo», nell'ambito del quale era escluso, in forza della medesima disposizione, il versamento di un'integrazione a detto minimo. Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che l'INPS sarebbe venuto a conoscenza solo tardivamente dei periodi contributivi maturati in Svizzera dal ricorrente nel procedimento principale prima del 1996, che lo avrebbero sottratto a tale esclusione.
21. A seguito del rigetto delle istanze da esso formulate presso tale ente, il ricorrente nel procedimento principale ha adito il Tribunale di Torino (Italia), il quale ha dichiarato che la sua situazione rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 153/69 e ha concluso che egli non soddisfaceva le condizioni previste da tale disposizione per beneficiare dell'integrazione richiesta. Infatti, ai sensi della citata disposizione, in caso di cumulo dei periodi assicurativi in Italia e all'estero l'interessato deve comprovare un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni. Dal momento che il ricorrente nel procedimento principale aveva versato contributi per sole 260 settimane in Italia, corrispondenti a cinque anni di contribuzione, il Tribunale di Torino ha dichiarato che tale condizione non era soddisfatta e che il ricorrente nel procedimento principale non poteva pretendere il versamento di un'integrazione al minimo fissato dal diritto nazionale, anche tenendo conto dei contributi maturati in Svizzera prima del 1996.
22. Il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino dinanzi alla Corte d'appello di Torino (Italia), che ha confermato tale sentenza. Quest'ultimo giudice ha dichiarato che il ricorrente nel procedimento principale non poteva beneficiare dell'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, dal momento che la totalità dei suoi periodi contributivi in Italia era stata maturata dopo il 31 dicembre 1995, vale a dire in base al sistema contributivo, nel cui ambito il beneficio dell'integrazione al minimo di cui trattasi è escluso dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995. Secondo la Corte d'appello di Torino il ricorrente nel procedimento principale non poteva pretendere tale integrazione neppure ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 153/69, che prevede una condizione di dieci anni di contribuzione in Italia, sulla base del rilievo che egli comprovava solo cinque anni di contribuzione in detto Stato membro. Infine, essa ha dichiarato che l'interessato non poteva accedere ad una prestazione pro rata in base ai contributi che aveva maturato in Svizzera e in Italia, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004.
23. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio. Detto giudice si chiede se la normativa italiana sia conforme all'articolo 58 del regolamento n. 883/2004 e al principio della libera circolazione dei lavoratori in quanto, per le persone i cui periodi contributivi non sono stati interamente maturati in Italia, tale normativa subordina il versamento dell'integrazione al minimo fissato dal diritto nazionale al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, mentre le persone che hanno ivi maturato la totalità dei loro periodi contributivi possono beneficiare di tale integrazione, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/84, al termine di soli cinque anni di contribuzione, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.
24. Alla luce di tali considerazioni, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se osta alla normativa [dell'Unione europea], in particolare al disposto dell'articolo 58 del regolamento [(CE)] n. 883/2004, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati [membri] dell'Unione (...), la correlazione del trattamento al minimo dell'assegno (...) di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex articolo 8, comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex articoli 1 e 4 della legge n. 222/84».
25. Il 24 giugno 2025 la Corte ha rivolto al giudice del rinvio una domanda di chiarimenti sulla base dell'articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, diretta a stabilire se, tenuto conto dell'interpretazione del diritto nazionale prospettata dall'INPS nelle sue osservazioni, la controversia di cui al procedimento principale mantenesse il suo oggetto e, in caso affermativo, di chiarire la portata esatta del diritto nazionale, ivi compresa la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione. In risposta a tale domanda, con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 luglio 2025 il giudice del rinvio ha precisato che la controversia principale manteneva il suo oggetto e ha ritenuto che l'INPS fraintendesse la portata del diritto italiano e quella della sua giurisprudenza.
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
26. Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità l'INPS afferma, nelle sue osservazioni, che la questione sollevata è priva di oggetto in quanto, secondo tale ente, in forza dell'articolo 3 del decreto n. 577/1992 nonché dell'interpretazione del diritto nazionale derivante dalla giurisprudenza dello stesso giudice del rinvio, qualora l'assicurato residente in Italia cumuli periodi contributivi in Italia e periodi contributivi in un altro Stato membro, non gli è richiesto, per percepire l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, il possesso di un requisito supplementare rispetto agli assicurati che hanno versato contributi esclusivamente in Italia.
27. In proposito occorre rilevare che, nel procedimento di cui all'articolo 267 TFUE, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali come definito dal giudice del rinvio sotto la sua responsabilità (sentenza del 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones, C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 30 e giurisprudenza citata).
28. Occorre altresì ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata verte sull'interpretazione o sulla validità di una norma del diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire, salvo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione (sentenza del 24 giugno 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, punto 45).
29. Nel caso di specie, in risposta alla domanda di chiarimenti rivolta dalla Corte al giudice del rinvio, quest'ultimo rileva che l'interpretazione del diritto nazionale prospettata dall'INPS nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte non corrisponde a quella che tale ente aveva sostenuto fino a quel momento. Esso precisa che la controversia di cui al procedimento principale mantiene il suo oggetto, dal momento che la domanda di F.F. non è stata accolta. A suo avviso, l'interpretazione delle disposizioni nazionali, in particolare dell'articolo 3 del decreto n. 577/1992, e della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, prospettata dall'INPS nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, è errata.
30. Alla luce dei chiarimenti così forniti dal giudice del rinvio non appare in modo manifesto che la questione sollevata sia priva di oggetto e presenti, di conseguenza, natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 28 della presente sentenza.
31. Ne consegue che la questione sollevata è ricevibile.
Nel merito
32. Occorre anzitutto ricordare che l'ALCP e, più in particolare, il suo articolo 8 nonché il suo allegato II prevedono che il regolamento n. 883/2004 si applichi nelle situazioni che coinvolgono gli Stati membri dell'Unione e la Confederazione svizzera, e che quest'ultima, ai fini dell'applicazione di tale regolamento, deve essere assimilata ad uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, Blanco Marqués, C‑431/16, EU:C:2018:189, punto 37 e giurisprudenza citata).
33. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che il giudice del rinvio si chiede se le condizioni richieste dalla normativa italiana per beneficiare di un'integrazione al minimo di un assegno di invalidità siano contrarie al diritto dell'Unione, in quanto escludono che i periodi contributivi maturati in un altro Stato membro siano presi in considerazione come se fossero stati maturati in Italia. Ne consegue che la questione sollevata dev'essere intesa come vertente non solo sull'articolo 58 del regolamento n. 883/2004, menzionato nella questione pregiudiziale, ma anche sugli articoli 4 e 6 di tale regolamento, relativi rispettivamente ai principi di parità di trattamento e di totalizzazione dei periodi.
34. Si deve quindi considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del medesimo, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo di contribuzione di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato ad un periodo di contribuzione di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.
35. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre ricordare, in via preliminare, che il regolamento n. 883/2004, il cui scopo è assicurare un coordinamento tra sistemi nazionali distinti, lascia impregiudicati questi ultimi e non istituisce un regime comune di previdenza sociale. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 29 e giurisprudenza citata).
36. Di conseguenza, in mancanza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 30 e giurisprudenza citata).
37. Nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 31 e giurisprudenza citata).
38. A tale riguardo, occorre sottolineare che il Trattato FUE non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne deriva in particolare che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione è sempre conforme agli articoli 45 e 48 TFUE se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l'insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 32 e giurisprudenza citata).
39. In tal senso, la Corte ha ripetutamente affermato che lo scopo dell'articolo 45 TFUE non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe, infatti, dissuadere il lavoratore dell'Unione dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 33 e giurisprudenza citata).
40. Gli obblighi derivanti dal rispetto del principio della libertà di circolazione dei lavoratori sono concretizzati, in materia di previdenza sociale, dal regolamento n. 883/2004, il cui articolo 4, relativo al principio della parità di trattamento, dispone che le persone alle quali si applica il regolamento stesso devono essere trattate allo stesso modo, con riferimento alla legislazione di uno Stato membro, dei cittadini di tale Stato membro.
41. Detto principio della parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (sentenza del 5 dicembre 2019, Bocero Torrico e Bode, C‑398/18 e C‑428/18, EU:C:2019:1050, punto 40).
42. Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardano essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per questi ultimi (sentenza del 5 dicembre 2019, Bocero Torrico e Bode, C‑398/18 e C‑428/18, EU:C:2019:1050, punto 41).
43. L'articolo 6 del regolamento n. 883/2004, relativo al principio della totalizzazione dei periodi, prevede dal canto suo che, fatte salve disposizioni contrarie del regolamento stesso, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordini «l'acquisizione (...) del diritto alle prestazioni (...) al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
44. Infine, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento n. 883/2004, il beneficiario di una prestazione di invalidità non può percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata dallo Stato membro di residenza. Quest'ultimo Stato membro deve, se del caso, versargli un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute e l'importo di tale prestazione minima.
45. Dai punti da 40 a 44 della presente sentenza emerge che l'articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del medesimo, osta a che il versamento di una siffatta integrazione avvenga secondo modalità comportanti un trattamento meno favorevole dei lavoratori che hanno esercitato la loro libertà di circolazione nel territorio dell'Unione rispetto ai lavoratori che non hanno esercitato tale libertà, a causa dell'omessa considerazione dei periodi contributivi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri come se fossero stati maturati sotto la legislazione dello Stato membro dell'istituzione competente.
46. Nel caso di specie, dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che il ricorrente nel procedimento principale, che ha chiesto l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità in Italia, ha versato contributi nel territorio della Confederazione svizzera dal 1991 al 1994 e successivamente per 260 settimane in Italia tra il 2002 e il 2012, periodo questo corrispondente a cinque anni di contribuzione. Sono stati altresì contabilizzati a suo favore, in ragione di periodi di disoccupazione in Italia, contributi per gli anni 2012 e 2013.
47. Si evince inoltre dall'ordinanza di rinvio che, in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, le persone che non rientrano esclusivamente nel sistema cosiddetto contributivo, applicabile ai periodi contributivi maturati a partire dal 1° gennaio 1996, hanno diritto, qualora beneficino di un assegno di invalidità di importo inferiore al minimo previsto dalla normativa stessa, al versamento di un'integrazione a detto assegno al fine di raggiungere tale minimo. Il beneficio di tale integrazione all'assegno di invalidità è subordinato a un requisito di contribuzione di cinque anni, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni. Il giudice del rinvio precisa tuttavia che, in forza dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 153/69, in caso di cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, l'assicurato deve comprovare un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia di dieci anni.
48. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il diritto italiano sembra così assoggettare i lavoratori che abbiano esercitato la loro libertà di circolazione a condizioni di anzianità contributiva in Italia più rigorose di quelle applicabili a coloro che non hanno esercitato tale libertà. Tale normativa non sembra consentire che, per beneficiare dell'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, i periodi contributivi maturati in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana siano presi in considerazione come se fossero stati maturati in tale Stato membro, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 dello stesso.
49. Occorre inoltre ricordare, per quanto riguarda le conseguenze da trarre dall'analisi sopra svolta, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il diritto nazionale preveda un trattamento differenziato tra vari gruppi di persone in violazione del diritto dell'Unione, i membri del gruppo sfavorito devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime degli altri interessati. Il regime applicabile ai membri del gruppo favorito, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell'Unione, resta il solo sistema di riferimento valido (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 46 e giurisprudenza citata).
50. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, i lavoratori che non si sono avvalsi del loro diritto alla libertà di circolazione, e che maturano la totalità dei loro periodi assicurativi in Italia, beneficiano dell'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità se comprovano un periodo contributivo di cinque anni in Italia, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni. Detto quadro giuridico, pertanto, costituisce un valido punto di riferimento ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente (v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 47).
51. Spetta, invero, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati determinare quali siano, nel diritto nazionale, i mezzi più adeguati per raggiungere la parità di trattamento fra i lavoratori migranti e i lavoratori stanziali. Va tuttavia sottolineato che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto, a priori, concedendo anche ai lavoratori migranti che si trovano in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale il beneficio dell'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità alle stesse condizioni applicabili ai lavoratori stanziali (v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punto 48).
52. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.
Sulle spese
53. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.