Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 16 gennaio 2026, n. 345
Presidente: Franconiero - Estensore: Fasano
FATTO
1. Gennaro S. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, riferendo di essere proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, composto da piano terra, primo piano, piano secondo, piano terzo e lastrico di copertura, sito a Santa Maria la Carità, alla via Lattaro n. 22, per il quale era stata presentata in data 1° aprile 1986, prot. n. 2525 (prat. n. 406), istanza di condono edilizio, ai sensi della l. 47/1985, corredata di pagamento dell'oblazione per 35.184.888 lire dell'epoca. Gennaro S. aveva provveduto al pagamento per intero dell'oblazione. Il ricorrente contestava la nota prot. n. 10910 del 24 giugno 2021, con la quale il Comune di Santa Maria la Carità gli aveva richiesto il pagamento della somma di euro 64.307,38, a titolo di conguaglio dell'oblazione e del contributo di costruzione in relazione alla istanza di condono edilizio.
Il ricorrente chiedeva l'accertamento della insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme suindicate e l'avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, contestando, in ogni caso, la correttezza della determinazione delle somme richieste.
Con il ricorso introduttivo, Gennaro S. deduceva: l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 35, comma 18, della l. n. 47/1985 dell'obbligo relativo all'oblazione; il difetto di motivazione circa i criteri di calcolo seguiti ai fini della quantificazione del conguaglio dell'oblazione dovuta; l'intervenuta prescrizione decennale dell'obbligo relativo agli oneri concessori, in dipendenza dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla chiesta sanatoria, a norma dell'art. 35, comma 18, della l. n. 47/1985.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 2345 del 2022, accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alla contestazione del conguaglio dell'oblazione, respingendolo in ordine al diritto del Comune di pretendere la somma di euro 63.057,75 a titolo di oneri concessori.
Il Collegio di prima istanza premetteva che le controversie relative all'an e al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori erano riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [ex artt. 35, comma 17, l. 47/1985 per le prime; e ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. per i secondi], e riguardavano diritti soggettivi delle parti, per cui gli atti adottati in tali materie dalle amministrazioni avevano natura paritetica e non autoritativa.
Quanto al merito delle censure, il Tribunale adito evidenziava che la formazione del silenzio-assenso presupponeva l'avvenuto pagamento dell'oblazione, la presentazione di tutta la documentazione richiesta, nonché la corresponsione al Comune dei contributi relativi agli oneri concessori.
In questa prospettiva doveva ritenersi che non si era potuto perfezionare alcun titolo edilizio per silentium, tenuto conto che, peraltro, nella nota impugnata prot. 10910 del 24 giugno 2021, l'Amministrazione comunale aveva condizionato il rilascio del permesso di costruire oggetto di condono, oltre che alla produzione di documentazione tecnico-amministrativa, anche alla rimozione delle verande in alluminio a chiusura di porzioni dei balconi.
Tale ultima circostanza aveva impedito in radice il formarsi dell'evocato silenzio-assenso, con il corollario che l'esigibilità di tali somme nel quantum corretto sarebbe stata possibile soltanto nel momento in cui il richiedente, oltre ad aver completato l'allegazione della documentazione richiesta dalla normativa a corredo della domanda di condono, avesse provveduto a rimuovere le indicate circostanze ostative alla concessione del condono richiesto.
Il Giudice di prime cure ribadiva e che la domanda non era completa e non poteva essere istruita e definita all'epoca della presentazione, essendo ciò avvenuto solo con l'integrazione documentale prodotta dal privato nel maggio 2005: quindi, l'istanza di condono era stata correttamente definita secondo i valori vigenti al momento del progressivo completamento del procedimento.
Infine, in merito alla responsabilità del Comune per aver definito la pratica di sanatoria a distanza di decine di anni, si evidenziava che l'istante e il suo avente causa non avevano dimostrato di essersi interessati alla definizione della domanda di condono nel corso dei decenni trascorsi. Per quanto riguardava l'oblazione, considerata la non condivisibilità dei calcoli prospettati dall'amministrazione comunale, nessuna somma era dovuta dal ricorrente a titolo di oblazione, con conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso.
3. Gennaro S. ha appellato la suddetta pronuncia in parte qua, sulla base delle seguenti censure: "Error in judicando: violazione e falsa applicazione degli articoli 35, 36 e 37 della legge 47/1985. Intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. del diritto al pagamento della somma richiesta a titolo di contributo di costruzione. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; per errore sul presupposto; per motivazione apparente, erronea, illogica e contraddittoria; per illogicità manifesta anche sotto il profilo della sproporzione. Motivazione contradditoria ed insufficiente. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Omessa pronunzia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato (violazione dell'art. 112 c.p.c.)".
4. Il Comune di Santa Maria La Carità si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. All'udienza straordinaria del 22 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con l'unico motivo di appello, Gennaro S. censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso limitatamente alle doglianze relative alla non debenza della somma di euro 63.057,75, richiesta dal Comune a titolo di oneri concessori. L'appellante contesta l'assunto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, secondo cui sarebbe legittima la richiesta comunale degli oneri concessori, sul presupposto che, a dispetto delle prospettazioni del ricorrente, sulla domanda di condono non si sarebbe formato alcun titolo edilizio per silentium, benché la domanda di condono fosse stata completamente integrata nel maggio 2005, in quanto il Comune, con il provvedimento impugnato, aveva condizionato il rilascio del titolo edilizio, oltre che alla produzione della documentazione tecnico-amministrativa, anche alla rimozione delle verande in alluminio a chiusura di porzioni di balconi. E lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono e quello triennale di prescrizione del diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione decorrono soltanto dal momento in cui la domanda di condono edilizio è corredata dalla prova dell'effettivo versamento dell'oblazione, di tutti i documenti specificamente richiesti, nonché della sussistenza di tutte le condizioni per il rilascio del titolo.
L'appellante deduce che: a) la statuizione secondo la quale sulla domanda di condono edilizio non si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35 della l. 47/1985, in quanto l'appellante non avrebbe provveduto alla rimozione delle verande sui balconi, alla quale il Comune aveva condizionato il rilascio del titolo in sanatoria, sarebbe errata e frutto di un completo travisamento del provvedimento impugnato; b) una volta dimostrato che il Comune non aveva subordinato il rilascio del titolo in sanatoria alla rimozione delle verande, la formazione del silenzio-assenso e il decorso dei suddetti termini prescrizionali non può che discendere dalla dimostrazione che la pratica di condono risultava pronta per la sua istruttoria e definizione sin dal maggio del 2005, data dell'ultima integrazione documentale effettuata dall'appellante; c) sussiste l'omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) sulle doglianze articolate nel motivo sub II, pag. 9, dal 3° c.p.v. fino alla fine del motivo del ricorso di primo grado. Secondo il ricorrente, l'ente appellato non avrebbe diritto di pretendere il pagamento degli interessi di mora al 10% con decorrenza del 1995, atteso che la quantificazione degli oneri concessori nel maggio 2005, data di completamento della integrazione documentale, come riconosciuto nella stessa sentenza gravata, non era stata ancora accertata e/o definita dal Comune. Inoltre, l'Amministrazione comunale non avrebbe indicato in maniera chiara e puntuale le tariffe applicate per contabilizzare la somma richiesta a titolo di oneri concessori. Tale indicazione sarebbe obbligatoria e la sua carenza renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
7. L'appello è fondato.
Il Collegio rileva come la decisione dell'appello necessiti dell'esame della ragione più liquida, in ossequio al principio di economia processuale.
Nella specie, le risultanze processuali inducono a ritenere non dovute le somme richieste dal Comune a titolo di oneri concessori, per intervenuta prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 37 della l. n. 47 del 1985.
Per l'esame della questione, occorre partire dalla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui il Collegio afferma che: "Al riguardo giova ribadire che la domanda non era completa e non poteva essere istruita e definita all'epoca della presentazione, essendo ciò avvenuto solo con l'integrazione documentale prodotta dal privato nel maggio 2005: quindi, l'istanza di condono è stata correttamente definita secondo i valori vigenti al momento del progressivo completamento del procedimento".
Su tale statuizione si è formato il giudicato interno, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione né da parte del Comune appellato, né da parte dell'appellante.
Pertanto, a seguito della integrazione documentale prodotta dal privato nel maggio 2005, l'istanza di condono e la relativa istruttoria, a quella data, era stata completata.
In particolare, la pratica di condono edilizio è stata integrata in modo definitivo in data 10 maggio 2005, all'esito dell'ultima produzione documentale, richiesta dal competente ufficio comunale ai fini del completamento dell'istruttoria (cfr. all. 15 della produzione di primo grado del 7 ottobre 2021)
Tanto in considerazione del fatto che tra il 2005 e il 2020, anno del calcolo degli oneri accessori e dell'oblazione, il Comune non ha richiesto nessuna ulteriore integrazione documentale, né è stato allegato nel corso del giudizio quali documenti siano risultati mancanti rispetto all'integrazione documentale del 2005.
Il Collegio, pertanto, non condivide l'assunto secondo cui il titolo edilizio non si sarebbe potuto perfezionare per silentium, in ragione del fatto che l'Amministrazione con la nota prot. n. 10910 del 24 giugno 2021, abbia prescritto la rimozione delle verande in alluminio a chiusura dei balconi, atteso che l'esistenza di queste ultime in ogni caso non avrebbe potuto impedire all'Amministrazione né la possibilità di integrazione dell'istanza di condono, né l'istruttoria della stessa, né, logicamente, la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la richiesta di quanto dovuto a titolo di onere concessori. Invero, ai fini dell'esordio del termine di prescrizione, viene in rilievo esclusivamente la completezza documentale della pratica di condono, come detto, perfezionata sin dal 2005.
Inoltre, dalla piana lettura del provvedimento impugnato, emerge chiaramente che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria era subordinato unicamente all'avvenuto pagamento delle somme richieste (a titolo di oblazione e oneri concessori), atteso che la prescrizione relativa alla rimozione delle verande non veniva indicata quale condizione per il rilascio del titolo.
Orbene, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il termine prescrizionale relativo al pagamento degli oneri concessori correlati alla pratica di condono edilizio di cui alla presente fattispecie è di dieci anni, fermo restando che il termine abbreviato di cui all'art. 35 della l. n. 47 del 1985 si riferisce al pagamento dell'oblazione.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione del credito relativo agli oneri indicati, va osservato che il dies a quo non coincide con la data di presentazione della domanda di condono, né con quella in cui è stato adottato il provvedimento espresso di condono, bensì con la data in cui è avvenuta la presentazione della documentazione che ha concretamente messo in grado l'Amministrazione di determinare l'importo degli oneri concessori medesimi (C.d.S., n. 2320 del 2020).
In altre parole, opera il termine ordinario di prescrizione decennale e lo stesso inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (C.d.S., n. 4514 del 2019), ossia dal momento in cui la domanda di condono è stata presentata e risulta completa della documentazione essenziale, necessaria all'Amministrazione per un proficuo esame della pratica e per la definizione del relativo procedimento.
È stato, invero, precisato che "Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art. 35, l. 28 febbraio 1985, n. 47, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione" (C.d.S., n. 5201 del 2012).
Infatti, "il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e, quindi, soltanto dal momento in cui l'amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto".
La regola in esame presuppone che l'Amministrazione sia posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile.
Ne deriva che la prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica in sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l'an e il quantum dell'obbligazione gravante sul privato.
Nella specie, essendo pervenuta la documentazione, dalla quale era possibile addivenire alla determinazione degli oneri di costruzione, correttamente l'istante ha individuato il dies a quo dal 2005 ai fini della decorrenza del termine decennale (art. 2946 c.c.) di prescrizione, che, per tutte le somme richieste a titolo di oneri concessori, al momento del calcolo da parte dell'Amministrazione, avvenuto nel 2020, era ampiamente decorso.
Ne consegue che il diritto a pretendere il pagamento della somma di euro 63.057,75, a titolo di oneri concessori, risulta prescritto.
8. In definitiva l'appello va accolto, con assorbimento di ogni altra censura, tenuto conto che l'eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto da Gennaro S.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo proposto da Gennaro S.
Condanna il Comune di Santa Maria La Carità alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 2345/2022.