Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 29 gennaio 2026
Presidente: Arastey Sahún - Relatore: Smulders
«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Indennità sotto forma di carta elettronica concessa per sostenere la formazione continua dei docenti e migliorarne le competenze professionali - Concessione riservata ai docenti assunti a tempo indeterminato - Discriminazione nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato - Giurisprudenza nazionale che esclude la concessione a posteriori del vantaggio di cui trattasi ai docenti interessati qualora questi ultimi non facciano più parte del sistema scolastico - Sostituzione, a determinate condizioni, di un diritto al risarcimento del danno subito».
Nella causa C‑654/24 [Bariello] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Ravenna (Italia), con ordinanza dell'8 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria l'8 ottobre 2024, nel procedimento M.M. contro Ministero dell'Istruzione e del Merito.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), nonché dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra M.M., ex docente a tempo determinato, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Italia; in prosieguo: il «Ministero») in ordine al rifiuto di attribuire a quest'ultima, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, l'indennità annuale sotto forma di carta elettronica che consente ai docenti di acquistare diversi beni e servizi, concessa per sostenere la loro formazione continua e valorizzarne le competenze professionali.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 1999/70, quest'ultima è volta ad «attuare [l'accordo quadro]».
4. La clausola 2 dell'accordo quadro, intitolata «Campo d'applicazione», prevede, al punto 1, quanto segue:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».
5. La clausola 3 dell'accordo quadro, intitolata «Definizioni», recita come segue:
«1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. (...)».
6. La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», enuncia, al punto 1, quanto segue:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Diritto italiano
7. L'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GURI n. 162, del 15 luglio 2015; in prosieguo: la «legge n. 107/2015»), ai commi 121 e 122, enuncia quanto segue:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea, o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il [Ministero] e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 28 novembre 2016 - Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (GURI n. 281 del 1º dicembre 2016), adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107/2015, dispone, al suo articolo 3, comma 2, quanto segue:
«La Carta [di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015] non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9. Nel corso dei quattro anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, M.M. ha lavorato come docente a tempo determinato presso il Ministero.
10. Non essendosi vista riconoscere il beneficio della carta elettronica prevista all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (in prosieguo: la «Carta elettronica») per tali anni scolastici, il 5 aprile 2024 M.M. ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Ravenna (Italia), che è il giudice del rinvio, con il quale chiede che il Ministero sia condannato, in via principale, a mettere a sua disposizione, secondo le modalità che disciplinano la concessione e l'utilizzo della Carta elettronica, l'indennità annua di EUR 500 che tale carta rappresenta per ciascuno di detti anni scolastici e, in subordine, a versarle la somma complessiva di EUR 2 000.
11. Il giudice del rinvio indica, anzitutto, che la Carta elettronica, che ha il fine di sostenere la formazione continua dei docenti, assume la forma di un'applicazione Internet che genera un codice di acquisto o un buono acquisto a favore del docente per i beni o i servizi da lui precedentemente selezionati, e che il commerciante interessato può accettare tale carta solo per i prodotti conformi al quadro normativo. In seguito all'acquisto di un prodotto o di un servizio, al commerciante verrebbe concesso un credito dell'importo corrispondente nei confronti del Ministero.
12. Tale giudice precisa, inoltre, che la Carta elettronica era inizialmente concessa, in forza dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato. Tuttavia, dall'ordinanza del 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione (Carta elettronica) (C‑450/21, EU:C:2022:411), risulterebbe che tale legge è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro in quanto esclude dal beneficio di detta carta i docenti, come M.M., che sono assunti a tempo determinato.
13. Secondo il giudice del rinvio, da tale ordinanza è sembrato derivare un diritto, per i docenti assunti a tempo determinato, alla concessione della Carta elettronica. Orbene, la Corte suprema di cassazione (Italia), con la sua decisione n. 29961/2023, del 4 ottobre 2023, avrebbe limitato sotto diversi profili le modalità di esercizio di un'azione giudiziaria proposta al fine di beneficiare di un tale diritto, dichiarando in particolare che, tra i soggetti che, a torto, sono stati privati del beneficio di tale carta, hanno diritto alla concessione a posteriori di quest'ultima solo coloro che, alla data in cui il giudice ha statuito sul loro diritto, facevano ancora parte del sistema scolastico, in quanto incaricati di una sostituzione, iscritti nelle liste di riserva per le supplenze o divenuti docenti di ruolo.
14. Per contro, secondo tale sentenza, se l'interessato ha nel frattempo lasciato il sistema scolastico, come nel caso di M.M., il cui ultimo contratto di lavoro sarebbe scaduto il 30 giugno 2024 e che non eserciterebbe più alcuna funzione di insegnamento né sarebbe iscritta in detti elenchi di riserva, l'obbligo pecuniario connesso alla Carta elettronica dovrebbe estinguersi retroattivamente e la domanda di concessione di tale carta dovrebbe essere respinta nel merito.
15. È vero che, in detta sentenza, la Corte suprema di cassazione avrebbe dichiarato che, in una situazione del genere, l'ex docente può, in luogo di una domanda di concessione della Carta elettronica, chiedere il risarcimento del danno subito per tale mancata concessione.
16. Tuttavia, una siffatta azione di risarcimento sarebbe soggetta ad una serie di condizioni supplementari, tanto sostanziali quanto procedurali. In particolare, l'interessato dovrebbe allegare e provare di aver subito un danno specifico, diverso da quello connesso alla mera perdita della somma di EUR 500 all'anno. Inoltre, il danno non sarebbe presunto e, sebbene il giudice possa valutare il danno in via equitativa, una tale valutazione comporterebbe, in linea di principio, la concessione di un importo compensativo inferiore a tale somma.
17. Orbene, nel caso di specie, in considerazione di tali condizioni, il ricorso proposto da M.M. dovrebbe essere respinto, in quanto, in particolare, ella non avrebbe né allegato né provato l'esistenza di un danno specifico e diverso dalla mera perdita del vantaggio economico di EUR 500 all'anno.
18. Secondo il giudice del rinvio, dette condizioni sarebbero contrarie al divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, nella misura in cui non si applicherebbero ai docenti assunti a tempo indeterminato.
19. Peraltro, a suo avviso, il danno sarebbe costituito, nel caso di specie, dal fatto stesso, per M.M., di essere stata privata, in violazione di tale clausola 4, della somma associata alla Carta elettronica e il mancato pagamento di una tale somma sarebbe di norma sufficiente perché il giudice conceda automaticamente all'interessato un risarcimento di tale danno, maggiorato degli interessi.
20. Di conseguenza, imporre all'ex docente assunto a tempo determinato il rispetto di condizioni specifiche per ottenere risarcimento del danno derivante dalla mancata concessione della Carta elettronica pregiudicherebbe l'effetto utile del diritto dell'Unione e vanificherebbe il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta, di un tale docente.
21. Il giudice del rinvio aggiunge, da un lato, che la finalità dell'istituzione della Carta elettronica di sostenere la formazione continua dei docenti non è idonea a giustificare siffatte condizioni, in quanto tale carta consente di acquistare beni di largo consumo che non sono strumenti di formazione in senso stretto, ma esclusivamente posseggono una potenzialità formativa.
22. Dall'altro lato, non vi sarebbero ostacoli pratici o giuridici alla concessione dell'indennità di EUR 500 connessa alla Carta elettronica ad un docente che non fa più parte del sistema scolastico o al versamento di un risarcimento automatico pari all'importo di tale indennità, dal momento che, nel diritto italiano, l'esecuzione di un obbligo pecuniario è sempre possibile e, quindi, non può estinguersi retroattivamente.
23. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, sarebbe contrario alla clausola 4 dell'accordo quadro, come interpretata dalla Corte nella sua ordinanza menzionata al punto 12 della presente sentenza, il fatto che M.M. sia stata privata retroattivamente della concessione, sotto forma di Carta elettronica, di un importo complessivo di EUR 2 000 a titolo degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per il solo motivo di non far più parte del sistema scolastico.
24. Ciò considerato, il Tribunale ordinario di Ravenna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la clausola 4 dell'[Accordo quadro] vada interpretata (anche in chiave di effetto utile del diritto dell'Unione e di garanzia ad un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta) nel senso che essa osta alle limitazioni enunciate in motivazione (in caso di cessazione dell'inserimento del ricorrente nel sistema scolastico) introdotte dalla giurisprudenza interna nell'attribuzione della carta docente; pertanto, se anche per gli ex docenti (soggetti esterni al sistema scolastico), sia necessario e sufficiente, ai fini di ricevere il pagamento delle somme alle quali avrebbero avuto diritto in corso di rapporto a titolo di carta docente (500 euro annui), proporre in giudizio una domanda di pagamento di tali somme, con le modalità previste dalla carta docente, o direttamente in denaro avente corso legale, senza ulteriori oneri di domande, allegazioni o prove».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
25. Il governo italiano sostiene che la questione sollevata è irricevibile per diversi motivi. Tale questione, infatti, in primo luogo, non distinguerebbe tra le diverse categorie di docenti assunti a tempo determinato, mentre, ad esempio, la categoria dei docenti che effettuano supplenze di breve durata non avrebbe in nessun caso diritto alla concessione della Carta elettronica; in secondo luogo, non sarebbe comprensibile, in quanto si riferirebbe, quanto alla sua portata, alla complessiva motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale; e, in terzo luogo, riguarderebbe una disparità di trattamento fondata non sulla durata determinata del rapporto di lavoro, bensì sul solo fatto, per il docente interessato, di essere uscito dal sistema scolastico, qualunque ne sia la ragione. In quarto e ultimo luogo, poiché la ricorrente nel procedimento principale non è più in servizio, l'accordo quadro non le sarebbe più applicabile.
26. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni vertenti sul diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le vengono poste (sentenza del 4 settembre 2025, Pelavi, C‑253/24, EU:C:2025:660, punto 30 e giurisprudenza citata).
27. Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che M.M. chiede, in sostanza, il pagamento dell'indennità connessa alla Carta elettronica, a titolo degli scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 durante i quali ha lavorato come docente assunta a tempo determinato. Tale giudice ritiene di dover, in linea di principio, accogliere siffatta domanda, ma afferma di esserne impedito dalle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione per la concessione a posteriori di una tale carta.
28. Risulta quindi, anzitutto, che, contrariamente a quanto sembra suggerire il governo italiano, tale giudice parte dalla premessa secondo cui M.M. non rientra in una categoria di docenti che sarebbe in ogni caso esclusa dal beneficio della Carta elettronica.
29. Poi, occorre rilevare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio descrive con precisione la portata delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, quali esposte ai punti da 13 a 16 della presente sentenza. Se è vero che la formulazione di tale questione rinvia alla «motivazione» di tale domanda, ciò non toglie che, al di là delle precisazioni contenute nella motivazione, detta questione è comprensibile in quanto tale.
30. Peraltro, occorre constatare che l'esame dell'argomento del governo italiano secondo cui le condizioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro degli interessati, di modo che esse non sono discriminatorie alla luce della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, rientra nel merito della questione sollevata.
31. Infine, a torto tale governo invoca la circostanza che, al momento della sua domanda, M.M. non fosse più in servizio per affermare che l'accordo quadro non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale. Infatti, dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la domanda di concessione della Carta elettronica si riferisce a periodi durante i quali M.M. era assunta come docente a tempo determinato ed era, pertanto, un «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo.
32. Orbene, poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, di cui M.M. afferma di essere vittima, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratore a tempo determinato, il fatto che nel frattempo ella abbia perso tale qualità è irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 35).
33. Ne consegue che la questione sollevata è ricevibile.
Nel merito
34. Con la sua unica questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, letta alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito all'articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione promossa da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria alla prima di tali disposizioni, del beneficio di un vantaggio finanziario di importo pari a EUR 500 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche.
35. In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, in sostanza, nella sua ordinanza del 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione (Carta elettronica) (C‑450/21, EU:C:2022:411, punto 48), che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un ministero, escludendo il personale docente a tempo determinato di tale ministero, il beneficio della Carta elettronica.
36. Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda la stessa normativa nazionale oggetto della causa che ha dato luogo alla predetta ordinanza, vale a dire l'articolo 1, commi 121 e 122, della legge n. 107/2015, il quale prevede la creazione di una «carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (...) dell'importo nominale di EUR 500 per ciascun anno scolastico».
37. In tale contesto, il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo la quale i docenti assunti a tempo determinato come M.M., di cui è accertato che sono stati privati del beneficio della Carta elettronica in violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, hanno diritto alla concessione a posteriori di tale carta o, quanto meno, al pagamento dell'importo che ne costituisce il valore nominale.
38. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione successiva a tale ordinanza risulterebbe che un'azione giudiziaria diretta a far valere il beneficio di tale diritto è subordinata a condizioni. Il giudice del rinvio indica, infatti, da un lato, che tali docenti devono ancora essere in servizio alla data della decisione sulla loro domanda di concessione a posteriori di una siffatta carta, cosicché essi non hanno più diritto al beneficio di tale carta se nel frattempo sono «usciti dal sistema scolastico», ciò che avviene quando tali docenti non sono più incaricati di una sostituzione, non sono più iscritti nelle liste di riserva per le supplenze o non sono divenuti docenti di ruolo. Dall'altro lato, in tale situazione, detti docenti hanno unicamente la possibilità di proporre un'azione di risarcimento del danno subito a causa della mancata concessione di detta carta, che può tuttavia essere accolta solo nel rispetto di determinate condizioni supplementari di ordine sostanziale e procedurale, quali quelle esposte al punto 16 della presente sentenza.
39. Per rispondere alla questione sollevata occorre pertanto esaminare, in primo luogo, se tali condizioni siano contrarie alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro in quanto comportano, come il giudice del rinvio tende a considerare, un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per quanto riguarda le condizioni di impiego, che non è giustificato da ragioni oggettive.
40. In tale contesto, occorre ricordare, innanzitutto, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, che la questione sollevata si basa sulla premessa secondo cui un docente, come M.M., rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, per i periodi durante i quali è stato lavoratore a tempo determinato. Inoltre, come menzionato al punto 32 della presente sentenza, tale premessa non può essere inficiata dalla circostanza che l'interessato abbia nel frattempo perso tale qualità.
41. Analogamente, la Carta elettronica deve essere considerata come rientrante nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi, C‑268/24, EU:C:2025:526, punto 43 e giurisprudenza citata).
42. Quanto, poi, in particolare, all'esistenza di una disparità di trattamento ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, occorre ricordare che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato in questione siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola (sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi, C‑268/24, EU:C:2025:526, punto 49 e giurisprudenza citata).
43. Ne consegue che una differenza di trattamento basata su un criterio diverso dalla durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro non rientra nel divieto di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro (sentenza del 4 settembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, punto 43 e giurisprudenza citata).
44. Nel caso di specie, il giudice del rinvio sembra ritenere che le condizioni esposte nella sua questione implichino una disparità di trattamento, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, a danno dei docenti assunti a tempo determinato, nella misura in cui tali condizioni disciplinanti le azioni giudiziarie proposte da questi ultimi «non si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato».
45. Da parte sua, il governo italiano afferma, come rilevato ai punti 25 e 30 della presente sentenza, che queste stesse condizioni sono, al contrario, applicabili a tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato, nell'ipotesi in cui essi siano usciti dal sistema scolastico per una qualsiasi ragione.
46. Orbene, le indicazioni del giudice del rinvio non consentono di stabilire se le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione siano o meno applicabili anche ai docenti assunti a tempo indeterminato qualora, al pari di un docente a tempo determinato, come M.M., essi siano stati indebitamente privati, per ragioni diverse da quella relativa alla durata del loro rapporto di lavoro, del beneficio della Carta elettronica e, nell'ambito di un'azione giudiziaria proposta al fine di porre rimedio a tale privazione indebita, ne chiedano la concessione, a posteriori, solo dopo essere usciti dal sistema scolastico. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al riguardo.
47. Se, al termine di tali verifiche, detto giudice constatasse che tali condizioni si applicano, tra i docenti usciti dal sistema scolastico e che hanno chiesto la concessione a posteriori della Carta elettronica, unicamente agli ex docenti assunti a tempo determinato e non anche agli ex docenti assunti a tempo indeterminato, si dovrà constatare che l'applicazione di dette condizioni instaura una disparità di trattamento, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, a danno di tali primi docenti rispetto agli ex docenti assunti a tempo indeterminato.
48. In tale ipotesi, detto giudice dovrà valutare se queste due categorie di ex docenti si trovino in situazioni comparabili e, in caso affermativo, se sussistano, eventualmente, «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichino tale disparità di trattamento, fermo restando che il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene indizi che lascino intendere che la valutazione da effettuare al riguardo debba fondarsi su elementi sensibilmente diversi da quelli che la Corte ha preso in considerazione, per constatare, nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione (Carta elettronica) (C‑450/21, EU:C:2022:411), e in quella che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi (C‑268/24, EU:C:2025:526), che tale clausola 4, punto 1, ostava a una normativa che riservava il beneficio della Carta al personale docente a tempo indeterminato, escludendo i docenti assunti a tempo determinato, anche quando questi ultimi effettuassero supplenze di breve durata.
49. Se, per contro, il giudice del rinvio constatasse che queste stesse condizioni si applicano indistintamente a tutti i docenti di cui al punto 47 della presente sentenza, non si può ritenere che esse comportino una disparità di trattamento, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, e ciò sebbene la normativa nazionale in applicazione della quale i docenti assunti a tempo determinato si sono inizialmente visti negare il beneficio della Carta elettronica sia contraria a tale clausola.
50. Ciò posto, e tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio, occorre, in secondo luogo, verificare se le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, di cui alla questione sollevata, possano nondimeno essere contrarie alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro in quanto, anche prive di carattere discriminatorio, comprometterebbero l'effetto utile di tale disposizione o il diritto a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 47 della Carta, dal momento che gli ex docenti assunti a tempo determinato sono stati privati del beneficio della Carta elettronica in applicazione di una normativa nazionale che, secondo l'ordinanza di cui al punto 35 della presente sentenza, è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
51. A tale riguardo si deve ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Le persone sfavorite devono dunque essere poste nella stessa situazione in cui si trovano le persone che beneficiano del vantaggio in questione (sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 66 e giurisprudenza citata).
52. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. Tale obbligo incombe al giudice nazionale indipendentemente dall'esistenza, nel diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono la competenza al riguardo (sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 67 e giurisprudenza citata).
53. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale soluzione è destinata a essere applicata soltanto in presenza di un sistema di riferimento valido (sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 68 e giurisprudenza citata).
54. Orbene, così avviene nel procedimento principale, poiché il regime nazionale applicabile ai docenti assunti a tempo indeterminato per quanto riguarda la concessione della Carta elettronica resta un sistema di riferimento valido, l'unico, fintantoché il legislatore nazionale non abbia adottato misure volte a ripristinare la parità di trattamento.
55. Pertanto, ai docenti assunti a tempo determinato deve essere garantito un trattamento identico a quello che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riserva ai docenti assunti a tempo indeterminato (v., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C‑197/17, EU:C:2019:43, punto 83).
56. Dopodiché, per garantire siffatto trattamento identico, occorre tener conto, in modo completo e coerente, di tutti gli elementi che costituiscono parte integrante di tale normativa nazionale, depurata dalla sua componente discriminatoria, e che influiscono sulla concessione dei vantaggi da essa previsti, ivi comprese, se del caso, le condizioni che possono limitare tale concessione.
57. Non si può, infatti, ritenere, a quest'ultimo riguardo, che tener conto di tali condizioni priverebbe di effetto utile la constatazione del carattere discriminatorio di detta normativa nazionale, e ciò anche se esse comportassero l'esclusione della concessione di un vantaggio come la Carta elettronica, dato che una siffatta esclusione sarebbe, allora, solo la conseguenza dell'applicazione alle persone del gruppo sfavorito dello stesso regime applicabile alle persone del gruppo privilegiato (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2025, Melbán e Sergamo, C‑623/23 e C‑626/23, EU:C:2025:358, punti 88 e 89).
58. Nel caso di specie, il governo italiano sostiene che le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione sono intrinsecamente connesse alla finalità perseguita dall'istituzione della Carta elettronica, consistente nel sostenere la formazione continua dei docenti, poiché tale finalità non potrebbe più essere raggiunta dopo che gli interessati sono usciti dal sistema scolastico, come si ricava anche dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato al punto 8 della presente sentenza, ai sensi del quale «[l]a carta [elettronica] non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio». Tali condizioni sarebbero peraltro giustificate dalla natura del vantaggio in questione, in quanto l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede, in proposito, che «[l]a somma di cui alla [suddetta] Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Concedere tale carta a docenti usciti dal sistema scolastico sarebbe pertanto contrario alla sua finalità e alla sua natura, fermo restando il diritto degli interessati di chiedere il risarcimento del danno subito a causa della mancata concessione della medesima.
59. In tali circostanze, le condizioni relative alle azioni giudiziarie proposte al fine di porre rimedio all'indebita privazione del beneficio della Carta elettronica, stabilite dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, se, conformemente alla premessa di cui al punto 50 della presente sentenza, si constatasse che non sono discriminatorie, appaiono costituire parte integrante della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e, in tal modo, del sistema di riferimento, ragion per cui la loro applicazione non può essere considerata come compromettente l'effetto utile del principio della parità di trattamento sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, circostanza che tuttavia, se del caso, spetta al giudice del rinvio verificare.
60. In una simile ipotesi, in applicazione di tale sistema e, in particolare, di tali condizioni, occorre concedere a posteriori la Carta elettronica ai docenti indebitamente privati di tale vantaggio purché, tuttavia, essi si trovino ancora nel sistema scolastico, mentre i docenti usciti dal sistema scolastico potranno, dal canto loro, esercitare il diritto al risarcimento del danno subito, il quale fa parte anch'esso, in tale ipotesi, di detto sistema di riferimento.
61. Riguardo, poi, a tale diritto al risarcimento, si deve ricordare che qualsiasi misura volta ad eliminare una discriminazione contraria al diritto dell'Unione, ivi compresi i provvedimenti individuali relativi alla concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata, costituisce un'attuazione di tale diritto, che deve essere conforme ai requisiti di quest'ultimo (sentenza del 20 aprile 2023, Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich, C‑650/21, EU:C:2023:300, punto 80 e giurisprudenza citata).
62. Così è per un diritto al risarcimento che costituisce parte integrante del sistema di riferimento di cui trattasi e deve quindi essere esteso alle persone rientranti nella categoria sfavorita per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 51 della presente sentenza.
63. Tra i requisiti del diritto dell'Unione che devono quindi essere rispettati per quanto riguarda tale diritto al risarcimento figurano quelli derivanti dal diritto a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C‑715/20, EU:C:2024:139, punto 77], che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, punto 50 e giurisprudenza citata).
64. Orbene, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio non risulta in che modo i mezzi di ricorso di cui M.M. dispone al fine di far valere il suo diritto al risarcimento non soddisfino i requisiti del diritto dell'Unione, in particolare quelli previsti all'articolo 47 della Carta, sempre che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
65. A tal riguardo, quanto a tali principi, occorre ricordare che, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione (sentenza dell'8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 87 e giurisprudenza citata).
66. Sotto tale profilo, tuttavia, come risulta da giurisprudenza consolidata, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (sentenza dell'8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 89 e giurisprudenza citata).
67. Ne consegue che, nell'ipotesi di cui al punto 62 della presente sentenza, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi che M.M. disponga, dinanzi a se stesso o, se del caso, dinanzi a un altro giudice, di una reale possibilità di far valere il suo diritto al risarcimento del danno subito, secondo modalità procedurali, probatorie o di altro tipo, che non siano meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di diritto interno, in particolare per tutti quelli a disposizione degli ex docenti assunti a tempo indeterminato al fine di ottenere la concessione a posteriori della Carta elettronica, e che non abbiano l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tale diritto al risarcimento.
68. Ciò posto, nella misura in cui detto diritto riguarda, precisamente, il risarcimento del danno subito a causa della mancata concessione della Carta elettronica, non è, di per sé, contrario al principio di effettività esigere che l'interessato alleghi e provi, ai fini dell'esercizio di tale diritto, l'effettività di un danno specifico, diverso da quello connesso alla mera perdita della somma di EUR 500 all'anno, o concedere un indennizzo il cui importo non sia equivalente al valore monetario della Carta elettronica, segnatamente se risulta che il danno subito è inferiore.
69. Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l'insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l'esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività.
Sulle spese
70. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l'insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l'esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.