Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 19 gennaio 2026, n. 44

Presidente: Pedron - Estensore: Cappelli

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente Gech Holding s.r.l. ha impugnato il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione.

In precedenza, con ricorso n.r.g. 587/2023, la stessa ricorrente aveva impugnato anche il provvedimento di approvazione del progetto definitivo.

Il citato ricorso, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile da questo T.A.R. per difetto di giurisdizione a favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 20 del 16 gennaio 2025.

Nelle more, la procedura espropriativa aveva seguito il suo corso e, in data 25 marzo 2024, veniva emanato il decreto di esproprio - non impugnato dalla ricorrente - la quale, invece, introduceva un giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte d'appello di Brescia.

Con atto depositato il 3 dicembre 2025 la società ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, a spese compensate, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.

2. Svolte tali premesse, deve rilevarsi che la mancata impugnazione del decreto di esproprio comporta l'improcedibilità del presente giudizio il quale ha ad oggetto soltanto il provvedimento di occupazione d'urgenza.

Posto che il provvedimento di esproprio, ossia il c.d. atto consequenziale, è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene, l'omessa impugnazione dello stesso, non caducabile ex se per effetto dell'accoglimento delle impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, rende pertanto l'impugnazione di questi ultimi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.

3. Essendo ragionevolmente ipotizzabile che la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sia da ricondursi alla pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso l'ulteriore atto preparatorio per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.