Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 20 gennaio 2026, n. 113
Presidente: Bucchi - Estensore: Gisondi
La ricorrente, premesso: 1) di aver partecipato alla procedura di selezione indetta con avviso pubblico per l'assunzione tramite centro per l'impiego di Piombino di un autista a tempo indeterminato da parte della USL Toscana nord ovest; 2) di aver ottenuto l'assunzione in forza della posizione prioritaria ricoperta nell'ambito della graduatoria formata dal Centro per l'impego; 3) che, nondimeno, a seguito di osservazioni pervenute da parte della USL nord ovest il Centro per l'impiego avrebbe riformulato la graduatoria collocandola al diciottesimo posto con conseguente perdita dell'accesso al posto di lavoro.
Tanto premesso la sig.ra B. impugna gli atti di cui in epigrafe.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le graduatorie dei centri per l'impiego non sono formate sulla scorta di procedure di concorso finalizzate alla comparazione, attraverso valutazioni tecnico-discrezionali, del merito dei candidati, ma sono redatte sulla base di parametri di natura sociale predeterminati dalla legge.
Non sussiste per questo la giurisdizione del g.a. sulle relative controversie la quale, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, resta confinata alla impugnativa degli atti dei concorsi pubblici in senso stretto (Cass. civ., Sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Nel medesimo atto la ricorrente ha altresì proposto domanda di accesso agli atti sulla quale sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.
Alla camera di consiglio odierna tuttavia la sig.ra B. non è stata in grado di produrre la ricevuta di ritorno della notifica del ricorso alle parti intimate con conseguente necessità di disporre un rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione [III], definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento degli atti di cui in epigrafe, la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite.
Fissa per la trattazione della domanda di accesso agli atti la camera di consiglio del 3 giugno 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.