Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 17 febbraio 2026, n. 205
Presidente: Ianigro - Estensore: Ruiu
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna gli atti della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-amministrativo all'interno delle Aree (progressione economica orizzontale - art. 86 del CCNL 18 gennaio 2024), con particolare riferimento alla relativa graduatoria, nella quale al ricorrente non è stato riconosciuto il differenziale stipendiale di cui all'art. 86 ed all'Allegato G del CCNL di Comparto Università e Ricerca, nonché l'avviso di procedura selettiva.
Si è costituita l'Università degli Studi di Macerata, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia riguarda una selezione volta alla attribuzione di una progressione economica.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
1.1. Come eccepito dall'Amministrazione resistente, gli atti riguardanti una procedura selettiva interna, per il costante orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, possono essere contestati innanzi al giudice civile, in quanto emanati dall'Amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
1.2. In particolare, la sentenza delle Sezioni unite 11 aprile 2018, n. 8985, ha ribadito che non rientrano tra le "progressioni verticali", le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, quelle meramente economiche, nonché quelle che comportano il conferimento di qualifiche, sia pure più elevate, comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, dunque, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali.
1.3. Nel sistema vigente, le "progressioni verticali" sono infatti solo quelle che comportano un mutamento dello status del dipendente, e non anche le progressioni economiche o quelle che conferiscono qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area di inquadramento (T.A.R. Lazio, Roma, 20 agosto 2024, n. 15880).
1.4. Rileva pertanto il principio, da tempo consolidatosi in tema di riparto della giurisdizione, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile per le controversie riguardanti il passaggio da una qualifica ad un'altra, nell'ambito della stessa area (tra le tante, C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1453; Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 6736; Sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3948; 7 luglio 2005, n. 14259). Tale principio riguarda la natura del passaggio e non è influenzato dalla modalità di svolgimento della selezione.
2. Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la presente controversia alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale le cause potranno essere riassunte ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
2.1. La natura in rito della decisione consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.