Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 24 febbraio 2026, n. 381

Presidente: Bellucci - Estensore: Picone

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente impugna gli atti con i quali il Comune di Alessandria, su proposta della società Bio Calore Energy e di altri soggetti, ha approvato un piano esecutivo convenzionato in località Valmadonna: la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26 gennaio 2023, di approvazione del piano esecutivo convenzionato "Le Fontanette"; la presupposta deliberazione della Giunta comunale n. 303 del 30 novembre 2022, di accoglimento del progetto del piano esecutivo convenzionato "Le Fontanette".

Il piano prevede il completamento di due edifici residenziali e la costruzione di villette a schiera su un versante collinare.

Il ricorrente, proprietario di un terreno (identificato a catasto al foglio 6, particella n. 705) che ricade parzialmente all'interno della perimetrazione del piano esecutivo, lamenta di essere stato informato dell'iniziativa soltanto con comunicazione dell'amministrazione del 15 dicembre 2023, dopo la definitiva approvazione del piano.

Deduce, con unica e sintetica censura, la violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria, per non essere stato coinvolto nel procedimento, pur essendo uno dei proprietari agevolmente identificabili, nei cui confronti il provvedimento di approvazione del piano attuativo è destinato a produrre effetti diretti ovvero pregiudizi.

Si sono costituiti il Comune di Alessandria e la controinteressata Bio Calore Energy, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.

All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.

In rito, non può accogliersi l'eccezione di tardività mossa dalla difesa della società controinteressata, secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera di approvazione del piano urbanistico esecutivo entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Le varianti urbanistiche puntuali ed i piani attuativi, quando riguardino aree o immobili specifici ed incidano direttamente sugli interessi di determinati soggetti, proprietari di immobili inclusi nel perimetro del piano in via di approvazione, comportano per il Comune l'obbligo di notifica agli interessati, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione delle relative delibere (cfr., tra molte: C.d.S., Sez. VI, n. 965 del 2014; Sez. IV, n. 4890 del 2016; Sez. IV, n. 622 del 2017). Resta, viceversa, escluso l'obbligo di notifica individuale ai proprietari delle aree contigue esterne al perimetro del piano particolareggiato, per i quali il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione della relativa delibera.

Nella specie, è incontestato che l'area di proprietà del ricorrente è situata all'interno della perimetrazione del piano esecutivo. Pertanto, il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla lettera informativa trasmessa dal Comune di Alessandria il 15 dicembre 2023.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'art. 43 della legge regionale del Piemonte n. 56 del 1977 prevede che, nelle porzioni di territorio non ancora integralmente urbanizzate, i proprietari, singoli o associati, che rappresentino almeno i due terzi del valore catastale degli immobili di un comparto edificatorio, possono presentare al Comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli anche per parti. Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono pubblicati, ai fini della presentazione di osservazioni.

La procedura prevista dalla legge regionale non consente agli enti locali di derogare ai principi fondamentali sul contraddittorio e sulla partecipazione al procedimento amministrativo, discendenti dalla l. n. 241 del 1990 e dal diritto europeo, a garanzia dei proprietari direttamente coinvolti dall'iniziativa di sfruttamento edilizio dell'area.

L'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE sancisce espressamente il "diritto ad una buona amministrazione". Il diritto di ogni individuo a che le proprie questioni siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, si articola in tre corollari: il diritto al contraddittorio già in fase procedimentale, prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento (right to be heard); il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza (right of access to documents); l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni (duty to give reasons).

In relazione al procedimento di formazione del piano esecutivo convenzionato, che ha contenuto particolare e destinatari ben individuabili a priori, non può operare la deroga prevista dall'art. 13 della l. n. 241 del 1990 per gli atti normativi e per gli atti amministrativi generali di programmazione e pianificazione.

Le convenzioni urbanistiche, com'è noto, rientrano tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 11 l. n. 241 del 1990. L'accordo tra i proprietari ne costituisce un elemento essenziale, anche ai sensi dell'art. 1372 c.c., per cui non rileva che, in concreto, una delle parti abbia o non abbia concreto interesse all'approvazione o alla modificazione del piano convenzionato, né si può prescindere dalla sua partecipazione e dal suo consenso esplicito (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 536 del 2019).

Perciò non può dubitarsi che debba essere assicurata la partecipazione di tutti soggetti proprietari di immobili alla formazione ed alle successive modificazioni della convenzione di lottizzazione e che l'amministrazione debba acquisire il consenso di tutti i soggetti interessati, inclusi gli eventuali successivi acquirenti di aree ed edifici della lottizzazione, poiché le obbligazioni derivanti dal piano attuativo convenzionato hanno natura propter rem e ricadono anche sui successivi acquirenti dei lotti (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 5304 del 2019).

D'altronde, secondo quanto già previsto in tempi risalenti dall'art. 16 della l. n. 1150 del 1942 e, attualmente, dall'art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001, i piani di lottizzazione possono assumere l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ai fini dell'espropriazione delle aree incluse nei comparti edificatori e dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ivi necessarie, nei confronti dei proprietari che non aderiscano all'attuazione del piano. Anche per tale profilo, è indispensabile che l'amministrazione instauri il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari, prima della conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo.

Né rileva, ai fini della prospettata applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, dimostrare che non vi sia un pregiudizio causato dal mancato coinvolgimento nel procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 2554 del 2024).

Il ricorrente ha lamentato che, se fosse stato preventivamente informato dal Comune di Alessandria del progetto presentato dalla Bio Calore Energy, avrebbe potuto chiedere lo stralcio della particella di sua proprietà dal piano ed avrebbe potuto produrre una perizia di parte volta a dimostrare, per la specifica conformazione del terreno, la sussistenza di criticità quanto alle verifiche di stabilità geologica.

Ne discende la fondatezza del ricorso.

Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Alessandria, mentre possono essere compensate nei confronti della società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26 gennaio 2023.

Condanna il Comune di Alessandria al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con la Bio Calore Energy società agricola.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.