Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-bis
Sentenza 27 febbraio 2026, n. 3663
Presidente: Rizzetto - Estensore: Mattei
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda dell'odierno ricorrente volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91/1992.
Considerato che:
- nella suddetta ipotesi il riconoscimento della cittadinanza, lungi dal costituire una graziosa concessione demandata al potere discrezionale dell'Amministrazione, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768);
- conseguentemente, deve ritenersi precluso al giudice amministrativo il sindacato sul diniego impugnato in quanto afferente a pretese fondate sull'esercizio di diritti soggettivi, dovendo in tal caso l'interessato chiedere l'accertamento del proprio diritto al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (come nel caso di specie).
Ritenuto, per quanto precede, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere trasposto secondo le regole dettate dall'art. 11 c.p.a.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.