Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 2 marzo 2026, n. 73
Presidente: Modica de Mohac di Grisì - Estensore: Busico
1. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2026 e depositato il successivo giorno 27 la ricorrente, assistente sociale in servizio presso l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Trieste, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ha rigettato la sua istanza del 4-5 agosto 2025 ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Col primo motivo ha dedotto l'esistenza di carenze istruttorie e motivazionali, avendo l'Amministrazione ignorato i pareri favorevoli delle sedi siciliane, fondato la decisione su valutazioni generiche e non documentate, omesso di considerare la situazione personale (periodo di prova e maternità) e mancato di bilanciare le esigenze di servizio con il diritto al ricongiungimento familiare.
Col secondo motivo ha dedotto che l'assegnazione temporanea potrebbe essere negata solo in presenza di esigenze eccezionali, specificamente istruite e motivate, mentre il Ministero avrebbe richiamato mere difficoltà organizzative ordinarie e genericamente rappresentate.
Col terzo motivo ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare in concreto l'interesse superiore della minore, che, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, dovrebbe costituire criterio prioritario nel bilanciamento con le esigenze di servizio.
Col quarto motivo ha dedotto, in via subordinata, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e carenza di contraddittorio procedimentale.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso, eccependo tra l'altro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La ricorrente ha presentato note d'udienza.
4. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
5. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
6. La ricorrente, assistente sociale presso l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Trieste, non rientra tra le categorie di personale in regime di diritto pubblico indicate dall'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; il relativo rapporto di lavoro è pertanto assoggettato alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con la sola eccezione delle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto. La norma, espressione del processo di privatizzazione avviato con la l. n. 421/1992 e confluito nel testo unico del 2001, ha segnato il definitivo superamento della giurisdizione amministrativa nelle controversie inerenti alla gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato.
Per il pubblico impiego privatizzato, il diniego del trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, per consolidato e condiviso indirizzo, è un "atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo e soggetto, perciò, alla cognizione del giudice ordinario" (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3032/2025; T.A.R. Campania, n. 4446/2025; T.A.R. Basilicata, n. 318/2025).
La posizione giuridica azionata è dunque di diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
7. Né può condurre a diversa conclusione l'assunto secondo cui il provvedimento impugnato si fonderebbe su un accertamento costitutivo della dotazione organica regionale, cristallizzato nel parere del CGM di Venezia e richiamato nella nota dell'USSM di Trieste, così da integrare esercizio di un potere pubblicistico di organizzazione degli uffici ministeriali, sindacabile dal giudice amministrativo.
Invero, anche a voler qualificare tali atti come espressione del potere di organizzazione, deve osservarsi, a contrario, che essi vengono in rilievo non in via autonoma, bensì quali presupposti interni alla decisione datoriale di non accogliere l'istanza di trasferimento.
La determinazione sull'assetto della dotazione organica, pur riferibile a scelte organizzative dell'Amministrazione, rileva nel caso concreto esclusivamente quale parametro della compatibilità del trasferimento richiesto con le esigenze di servizio e si traduce, pertanto, in una valutazione tipica della gestione del rapporto di lavoro.
Non si è in presenza di un atto generale di macro-organizzazione impugnato in via diretta, ma di un diniego incidente su una posizione individuale nell'ambito di un rapporto già costituito. In tale contesto, le censure relative alla adeguatezza dell'istruttoria e alla fondatezza della motivazione (con riguardo alla dedotta carenza di organico in Friuli-Venezia Giulia o al sovrannumero in Sicilia) attengono al corretto esercizio dei poteri datoriali e devono essere fatte valere davanti al giudice ordinario, il quale può disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi.
8. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese di lite possono essere compensate per la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dà atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.